Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6490 del 22/03/2011

Cassazione civile sez. II, 22/03/2011, (ud. 20/01/2011, dep. 22/03/2011), n.6490

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

– spa Greci Geremia e Figli (già srl Greci Geremia e Figli) PI.

(OMISSIS) in persona del presidente e legale rappresentante pro

tempore sig.ra S.M.P.T. ved. G.;

rappresentata e difesa dagli avv.ti VILLA Fulvio ed Antonio Nuzzo ed

elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, via

XXIV Maggio n. 43;

– ricorrente –

contro

– spa SIG MANZINI (OMISSIS), in persona del cons. delegato ing

S.F.; rappresentata e difesa dagli avv.ti prof Magelli

Silvia; Paolo Frati e Benedetto Gargani ed elettivamente domiciliata

t presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Leonida Bissolati n.

76.

– controricorrente –

Nonchè nei confronti di:

– spa Generali (OMISSIS), in persona dei suoi Direttori, Dr.

S.P. e rag. R.G.; rappresentata e difesa

dall’avv. Armenio Salvatore e dall’avv. Marco Vincenti; elettivamente

domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Giuseppe

Ferrari n. 35;

– controricorrente –

Nonchè nei confronti di:

– Scholle Europe B.V.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 346/2005 della Corte d’Appello di Bologna,

notificata il 2/05/2005 (dep. il 9/3/05);

udita la, relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/01/2011 dal consigliere Bruno BIANCHINI;

udito l’avv. Fulvio Villa per la ricorrente, cha ha concluso per

l’accoglimento del ricorso;

udito l’avv. Marco Vincenti, difensore della contro ricorrente spa

Generali, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’avv. Roberto Catalano, con delega dell’avv. Benedetto

Gargani, per la controricorrente spa SIG MANZINI, che ha concluso per

il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr.

LETTIERI Nicola che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La srl Greci Geremia e Figli citò, con atto notificato il 1 ottobre 1987, innanzi al Tribunale di Parma la spa Tito Mancini & Figli per sentir dichiarare risolto il contratto di compravendita, stipulato nel dicembre 1983, di un impianto per la sterilizzazione ed il confezionamento di concentrato di pomodoro e perchè la stessa convenuta fosse condannata a risarcirle i danni, indicati in L. 800 milioni o, in subordine, nell’ambito della copertura assicurativa stipulata con la spa Generali.

La convenuta contrastò la domanda, osservando che, a seguito di una transazione intervenuta nel 1984 – a seguito del cattivo funzionamento della pompa di alimentazione del medesimo impianto – per precisa pattuizione, non avrebbe dovuto rispondere di eventuali danni derivanti dall’utilizzazione dell’apparato, successiva all’accordo, atteso che, per il periodo precedente, essi sarebbero stati già risarciti e i macchinari riparati.

La società di assicurazione, chiamata in causa, chiese che il giudizio fosse esteso alla società olandese Scholle Europe B.V. fornitrice alla attrice dei sacchi di plastica ove immettere il prodotto la cui non perfetta tenuta stagna, secondo un accertamento tecnico preventivo, avrebbe causato la non adeguata sterilizzazione del concentrato di pomodoro, con il conseguente ammaloramento del prodotto; eccepì in ogni caso la prescrizione del diritto, l’improponibilità della domanda (perchè contraria al contenuto della transazione) e chiese, in via subordinata, di essere garantita dalla Scholle Europe.

Quest’ultima, chiamata in causa, eccepì il difetto di legittimazione attiva della spa Assicurazioni Generali nei propri confronti.

L’adito Tribunale, fatta eseguire consulenza tecnica, con sentenza n. 10.360/2001 respinse la domanda di risoluzione e, disponendo solo sull’an debeatur, rimandando a separato giudizio ogni pronunzia sul quantum, dichiarò che del danno subito dalla Greci avrebbero dovuto rispondere la Manzini per il 50% e la Scholle per il 25%, addebitando alla stessa attrice la responsabilità dell’illecito nella misura del restante 25%; nella stessa sentenza la Assicurazioni Generali venne condannata a manlevare la Manzini – nei limiti del massimale di un miliardo di lire- di quanto fosse risultato dovuto alla Greci a titolo risarcirono, sia per la riduzione del prezzo della compravendita sia, in via solidale con la Manzini, di quanto dovuto, da parte della Scholle, a titolo di responsabilità solidale con la stessa Manzini; del pari riconobbe il diritto alla rivalsa dell’assicurazione nei confronti della società belga nella misura del 25%.

Tutte le parti – agendo la spa Sig Manzini sotto la dizione ” già Sasib Processing and Seaming Machinery” – proposero separati appelli, poi riuniti. La Corte d’Appello di Bologna, pronunziando sentenza n. 346/2005, accolse i gravami della Sig. Manzini; della Scholle Europe e della Generali Assicurazioni e, per l’effetto, respinse le domande proposte dalla Greci contro la Sig. Manzini nonchè quella della spa Generali Assicurazioni contro la Scholle Europe, regolando di conseguenza le spese di lite.

La spa Greci Geremia e Figli ha proposto ricorso in cassazione contro detta sentenza, facendo valere quattro motivi illustrati da memoria;

si sono costituite la Sig. Manzini e la spa Generali resistendo con controricorso e depositando, del pari, memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Con il primo motivo la ricorrente Greci fa valere la violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 100 e 111, c.p.c. art. 2498 c.c. e art. 2697 cod. civ., deducendo che l’allora appellante spa Sig. Manzini, nel proporre l’impugnazione, non avrebbe dimostrato le vicende latu sensu successorie che l’avrebbero collegata alla convenuta soccombente in primo grado -la spa Sasib Processing & Seaming Machinery – e sulle quali si sarebbe fondata la legittimazione a proporre appello.

1/a – Contrappone la Sig. Manzini che la ricorrente porrebbe a base della censura una circostanza non dimostrata, vale a dire la derivazione di una società – la Sig. Manzini – da un’altra – spa Sasib Processing & Seaming Machinery – in ordine al cui collegamento con l’originaria convenuta – la spa Tito Manzini & Figli – in grado di appello non aveva dubitato; più specificamente sostiene che l’uso dell’avverbio “già”, pur in mancanza di specifiche allegazioni documentali a sostegno della specifica vicenda societaria, farebbe nascere, in concorso con altre circostanze significative, la presunzione dell’esistenza di un mero cambio di denominazione sociale, evento del tutto ininfluente sulla legittimazione.

1/b – Eccepisce altresì la stessa Sig. Manzini, nella memoria ex art. 378 c.p.c., che sulla propria legittimazione si sarebbe formato ormai il giudicato, per effetto dell’accertamento incidentale contenuto in due sentenze – la n. 702/2008 del Tribunale di Parma avente ad oggetto l’opposizione a precetto promossa da essa esponente contro la Greci, che aveva fatto valere analoga eccezione; la n. 217/2010 del medesimo Tribunale, tra le stesse parti, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.

2 – Non merita a accoglimento la deduzione di una preclusione pro judicato esterno: ciò a cagione della non idoneità della documentazione prodotta: invero la sentenza n. 217/2010 manca della certificazione di passaggio in giudicato e la decisione n. 702/2008 è stata prodotta in copia informe, nè alla Corte è demandato di accertare d’ufficio il fatto processuale contenuto in un atto giudiziario non certificato conforme all’originale in quanto detto potere-dovere si può esplicare solo per le sentenze di legittimità – dovendo la Corte conoscere i propri precedenti: cfr. Cass. 5360/2009 -; è comunque seriamente revocabile in dubbio che la citata decisione n. 702/2008 contenesse un accertamento sulla legittimazione della Sig Manzini che potesse far stato in diverso procedimento, atteso che le considerazioni svolte in quel giudizio in merito all’insussistenza di una situazione successoria tra la Sasib Processing and Seaming Machincry non costituirono il nucleo argomentativo principale del rigetto dell’opposizione che, invece, si basò sulla constatazione: 1 – che la sentenza oggetto di esecuzione era stata pronunziata nei confronti della Sig. Manzini; 2 – che al giudice dell’opposizione era consentito l’esame del titolo giudiziale solo sotto il profilo della sua inesistenza originaria o sopravvenuta “ma non certo sotto il profilo di un asserito error judicandi”.

3 – Quanto all’eccezione di difetto di legittimazione la stessa deve dirsi fondata in quanto la valutazione della spendita della ragione sociale come illustrante una successione tra soggetti o non piuttosto come espressione di una mera modificazione del nomen identificativo della società non può essere condotta solo sulla base dell’interpretazione testuale di un elemento grammaticale (“già”) prescindendo dunque da altri elementi (testuali o extratestuali) idonei in astratto a confermare una tesi piuttosto che un’altra.

3/a – Nella fattispecie, il solo elemento di collegamento della Sig. Manzini alla spa Sasib Processing & Seaming Machinery, parte nel giudizio di primo grado, è rappresentato dal nome dei suoi difensori – gli avv.ti Paolo Frati e Silvia Magelli – richiamati in entrambi gli atti introduttivi: detto elemento non permette di valutare – a differenza, ad esempio, della identità: della partita iva; del nome del legale rappresentante; della medesimezza della sede sociale- univocamente la coincidenza tra i soggetti agenti nei due gradi di giudizio.

3/b – Tale conclusione viene confermata anche dalla constatazione che, a contrastare l’eccezione, la Sig. Manzini, lungi dal produrre, come sarebbe stato suo diritto, certificazione della camera di Commercio o altri atti sode tari enunciatiti il mutamento di denominazione, ha semplicemente affidato la prova della identità contestata, alla produzione di due atti giudiziari – della cui non decisività sopra si è detto.

3/c – Va altresì respinta l’argomentazione della spa Generali a mente della quale, essendo il proprio autonomo appello del medesimo contenuto di quello della Sig. Manzini, ciò sarebbe stato sufficiente al fine di attivare la cognizione della Corte territoriale sul punto relativo alla responsabilità della fornitrice del macchinario: in merito basti osservare che non è stato riprodotto l’atto di gravame della deducente Generali, così che non è neppure in astratto predicabile una delibazione di questa Corte nel senso patrocinato dalla spa Generali Assicurazioni.

4 – Da quanto sin qui esposto deriva che la sentenza della Corte di Appello va annullata nel capo in cui ha accolto l’impugnazione della Sig. Manzini.

4/a – Rimangono però da esaminare gli altri motivi del ricorso della Greci – la cui impugnazione non venne esaminata dalla Corte di Appello in quanto ritenuta assorbita dall’accoglimento del contrapposto gravame della Sig. Manzini – residuando, pur dopo la caducazione del capo di decisione della Corte distrettuale relativo all’esclusione della responsabilità della Sig. Manzini medesima, un interesse dell’attuale ricorrente all’attribuzione alla fornitrice della preponderante responsabilità per la mancata sterilizzazione del prodotto confezionato ed alla relativa copertura assicurativa da parte della spa Assicurazioni Generali.

5 – Con il secondo motivo la ricorrente fa valere la violazione delle norme sul procedimento (artt. 112, 324, 329 e 342 c.p.c. e art. 2909 cod. civ.) nonchè vizi di motivazione, avendo il giudice dell’appello, senza che la questione fosse investita dai motivi dell’impugnazione, qualificato come ” assicurazione contro i danni, condizionata all’accertamento di una virtuale responsabilità del contraente fornitore” la specifica garanzia assicurativa stipulata, all’epoca dei fatti, dalla spa Tito Manzini & Figli e in ordine alla quale il giudice di primo grado aveva invece statuito – senza che sul punto si fosse sviluppata una critica nel grado successivo – che rientrasse nel novero delle assicurazioni per la responsabilità civile verso terzi.

5/a – Analoga preclusione pro judicato si sarebbe formata in merito all’esistenza di una tempestiva denunzia dei vizi del macchinario, da parte della esponente Greci, eccezione non sollevata dalle parti ad essa contrapposte – Manzini e Generali Assicurazioni -; come ulteriore articolazione logica di tale censura la ricorrente deduce l’erroneità dell’interpretazione, contenuta nell’atto di appello, della clausola di esonero da responsabilità per danni – dopo il primo intervento emendativo da parte della spa Tito Mancini & figli – per il successivo utilizzo dell’impianto.

6 – Il motivo non è fondato in nessuna delle sue articolazioni.

6/a – in punto di fatto, dalla lettura dello svolgimento del processo contenuta nella sentenza di secondo grado (al fol 16) emerge che la spa Assicurazioni Generali fece questione dell’incidenza del collaudo sull’azione di danni da vizi; in secondo luogo, la stessa appellante incidentale, dando una particolare interpretazione del contratto di assicurazione – assumendo che esso si configurasse come assicurazione per conto di chi spetta – (cfr. fol 16 appello) pose le premesse per una sperata nuova qualificazione del negozio da parte del giudice dell’appello; in terzo luogo la questione della denunzia dei vizi e l’esonero dalla medesima per l’intervenuto collaudo, – anch’essa oggetto di richiesta di revisione critica da parte delle Generali (fol 16 ibidem), doveva ritenersi superata in quanto (fol 17 ibidem) la Corte distrettuale pose, a base dell’accoglimento del gravame della Sig Manzini sia l’applicabilità dell’accordo di cui alla scrittura 15 ottobre 1984 – nell’interpretazione che la stessa società ne aveva dato -; sia l’assenza di prova di difetti nell’impianto, così che la denunzia dei medesimi (esclusa in sentenza) non assumeva rilievo determinante e, in quanto logicamente assorbita dalle precedenti considerazioni, non poteva formare oggetto di preclusione pro judicato.

6/b – E’ invece inammissibile la parte del motivo in esame in cui si chiede a questa Corte di legittimità una diversa interpretazione dell’accordo dell’ottobre 1984: ciò sia perchè non viene riportato il testo completo dell’accordo, violando così il principio dell’autosufficienza del ricorso in cassazione – pur se con riferimento al disposto di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4, nella interpretazione giurisprudenziale che si era formata prima dell’introduzione della specifica previsione di cui al n. 6 dello stesso articolo, ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 5, non applicabile ratione temporis – sia anche perchè la sentenza della Corte di Appello ha tratto le proprie conclusioni circa la portata del negozio supportandole con una motivazione congrua e non contraddittoria – neppure censurata per violazione delle norme sull’ermeneutica negoziale – precludendo quindi un sindacato di legittimità in questa sede.

7 – Del pari inammissibile è l’intero terzo motivo con il quale si critica la valutazione delle prove operata dal primo giudice: sul punto la Corte intende dare continuità al principio secondo il quale non ricorre la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, allorchè la Corte territoriale, come nel caso di specie, nel prendere in esame i dati istruttori, ha dato conto delle proprie scelte con motivazione coerente e idonea a manifestare il percorso logico seguito, atteso che il vizio denunciato non può consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, mentre alla Corte di Cassazione non è conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui e riservato l’apprezzamento dei fatti (così Cass 10.657/2010; cui acide, ex multis: Cass. 18.119/2008; Cass. 7972/2007; 15489/2007).

7/a – Va altresì aggiunto che la mancata riproduzione dell’accertamento tecnico preventivo eseguito su ricorso della stessa Greci, come pure della consulenza di parte della stessa avrebbe comunque impedito il pur sollecitato controllo di congruità tra le argomentazioni tecniche contenute in sentenza e quelle trasfuse nell’elaborato dei consulenti.

8 – Con ulteriore motivo la ricorrente si duole di esser stata condannata a pagare le spese di entrambi i gradi di giudizio in favore della spa Assicurazioni Generali, pur non avendo svolto alcuna domanda nei confronti della stessa.

8/a – Il motivo è infondato in quanto è principio costante nella giurisprudenza di questa Corte – al quale il Collegio aderisce – quello secondo il quale in caso di chiamata del terzo in garanzia, il rimborso delle spese processuali sostenute da chi sia stato chiamato dal convenuto, legittimamente viene posto a carico dell’attore, ove questi risulti soccombente nei confronti del convenuto medesimo, in ordine a quella pretesa che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia (Cass. 7674/2008; Cass. 18205/2007; Cass 2330/1995): ciò peraltro non toglie che, dato l’annullamento del capo di decisione che ritenne legittimata la Sig. Manzini, accogliendone l’appello, la ripartizione delle spese di lite della presente fase e del grado di appello sia presidiata dal principio della soccombenza complessiva, di tal che la Sig. Manzini va condannata al pagamento delle spese del grado di appello e del procedimento di legittimità, secondo quanto specificato nel dispositivo.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta gli altri; cassa la sentenza di appello, dichiarandone la nullità, in ordine al motivo accolto e conferma nel resto la decisione resa in primo grado;

condanna la controricorrente spa Sig. Manzini al pagamento delle spese del grado di appello e di quelle del procedimento di legittimità, liquidandole, quanto al 2^ grado, in favore della srl Greci Geremia e Figli (ora spa Greci Geremia e Figli); della Scholle Europe B.V. e della spa Generali, per ciascuna, in Euro 8.200,00 per onorari ed Euro 2.000,00 per diritti; quanto al procedimento di Cassazione, in favore della spa Greci Geremia e Figli e della spa Generali, in Euro 10,000,00 per onorari ed Euro 200,00 per spese per ciascuna, oltre, per entrambi i giudizi, accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 20 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA