Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6490 del 14/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 14/03/2017, (ud. 20/12/2016, dep.14/03/2017),  n. 6490

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11959/2015 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro p.t.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

SETTEPUNTOUNO SRL;

– intimata –

nonchè da:

SETTEPUNTOUNO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore

Dott. P.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI

RIENZO, 162 SC. C, presso 1n studio dell’avvocato GIUSEPPE

SQUITIERI, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

e contro

MINISTERO INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 341/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 05/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/12/2016 dal Consigliere Dott. COSIMO D’ARRIGO;

udito l’Avvocato GIUSEPPE SQUITIERI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale con assorbimento dell’incidentale condizionato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Settepuntouno s.r.l. ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Siena un decreto ingiuntivo nei confronti del Ministero dell’interno per il pagamento di Euro 50.007,53, quale canone residuo non corrisposto per l’annualità febbraio 2010 – febbraio 2011 e conguaglio adeguamento Istat di una locazione ad uso non abitativo (caserma del Comando provinciale dei Carabinieri).

L’Ente ha proposto opposizione e il giudice di primo grado, in parziale accoglimento, procedendo al conteggio delle somme ancora dovute, ha affermato la debenza solo di una parte della somma ingiunta (Euro 20.290,56).

La Settepuntouno s.r.l. ha appellato la sentenza e il Ministero ha proposto impugnazione incidentale. La Corte d’appello di Firenze, in riforma della sentenza di primo grado, accogliendo integralmente l’appello principale, ha confermato il decreto ingiuntivo opposto.

Il Ministero dell’interno ricorre per la cassazione della decisione di merito, indicando un unico motivo di censura. La Settepuntouno s.r.l. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il motivo di ricorso concerne la data di decorrenza dell’adeguamento Istat. Adeguamento che, a dire del Ministero, la società locatrice avrebbe richiesto per la prima volta solamente con il canone di maggio 2010, sicchè avrebbe errato il giudice di appello nel procedere all’adeguamento dell’intero canone annuo, piuttosto che della sola parte non ancora decorsa.

Nella giurisprudenza di questa Corte è pacifico il principio secondo cui l’adeguamento Istat del canone locativo, dovuto soltanto se previsto nel contratto ed espressamente richiesto dal locatore, non può essere applicato ai canoni pregressi.

Nella specie, però, occorre considerare che il contratto di locazione prevedeva, come verificato dal giudice d’appello, il pagamento del canone con scadenze semestrali posticipate.

Fra le parti si controverte della data in cui la Settepuntouno s.r.l. ha richiesto l’adeguamento Istat: secondo il Ministero dell’interno, solo nel mese di maggio 2010; secondo la società locatrice, già nel precedente mese di febbraio.

In ogni caso, anche stando alla prospettazione del Ministero, la richiesta di adeguamento Istat sarebbe comunque pervenuta in data anteriore alla scadenza della prima semestralità dell’anno 2010. Tale richiesta deve essere ritenuta tempestiva, in quanto ciò che conta è che essa sia formulata prima della scadenza del canone da aggiornare.

La tesi opposta sostenuta dal Ministero, invece, è priva di fondamento giuridico e finirebbe per determinare un’ingiustificata compromissione del diritto del locatore all’adeguamento del canone. Inoltre, ove si consideri che gli indici di variazione del potere di acquisto della moneta vengono raccolti e pubblicati su base annua, la soluzione propugnata dal Ministero comporterebbe l’impossibilità oggettiva di richiedere l’aggiornamento del primo canone dell’anno.

Deve essere quindi affermato il seguente principio di diritto:

– nel caso in cui un contratto di locazione ad uso non abitativo preveda la possibilità dell’aggiornamento secondo gli indici Istat nonchè il pagamento a semestralità posticipate, la richiesta di adeguamento proveniente dal locatore anteriormente alla scadenza del primo semestre comporta la revisione del canone locativo per l’intero semestre in corso e non ancora scaduto.

Sembra che nel ricorso principale si faccia pure questione, in modo alquanto confuso, della determinazione della base imponibile per l’aggiornamento Istat. Si tratta di una censura particolarmente generica e priva di specificità, in quanto – al di là di considerazioni astratte sull’istituto giuridico – non viene indicato alcun elemento relativo alla vicenda di specie.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Al rigetto del ricorso principale consegue l’assorbimento del controricorso incidentale proposto dalla Settepuntouno s.r.l. in via condizionata.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente principale, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo.

Non sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale e condanna il ricorrente principale al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017

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