Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 649 del 15/01/2021

Cassazione civile sez. III, 15/01/2021, (ud. 23/09/2020, dep. 15/01/2021), n.649

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29429/2019 proposto da:

C.I., rappresentato e difeso dall’avv.to Sergio

Biondino, con studio in Milano, via Oldrado da Tresseno 4,

(sergio.biondino.milano.pecavvocati.it) elettivamente domiciliato in

Roma presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO n. 6882/2019, depositato

il 03/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/09/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. C.I., proveniente dalla (OMISSIS), ricorre affidandosi a tre motivi, per la cassazione del decreto del Tribunale di Milano che aveva respinto la domanda di protezione internazionale declinata nelle forme gradate, in ragione del rigetto della medesima istanza da parte della competente commissione territoriale.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente ha narrato di aver lasciato il proprio paese a causa dei reiterati attacchi che aveva subito (aggressioni, distruzione della casa dove abitava e gravi minacce armate) in quanto era vicepresidente della associazione per la gioventù democratica musulmana e sostenitore della (OMISSIS), partito sconfitto alle elezioni; ha aggiunto di essere arrivato in Italia dopo un tentativo, non andato a buon fine, di raggiungere lo zio (con il quale lavorava) in Ghana; e di temere che, in caso di rimpatrio, sarebbe sottoposto alle stesse violenze che lo avevano indotto alla fuga.

2. La parte intimata non si è difesa, depositando un controricorso non notificato con cui ha chiesto di partecipare all’udienza di discussione ex art. 370 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., commi 3 e 5, l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e la violazione dei parametri normativi disciplinati dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3. Lamenta che non era stato tenuto conto delle informazioni pertinenti al caso di specie con motivazione stereotipata e senza alcuna indicazione di quali fossero le fonti ufficiali aggiornate utilizzate.

1.1. Il motivo è inammissibile.

1.2. La motivazione sulla credibilità – che tiene conto anche delle COI aggiornate (cfr. pag. 6 del decreto impugnato) – è ben al di sopra della sufficienza costituzionale e la censura chiede una rivisitazione delle questioni di fatto narrate, sulle quali il Tribunale ha argomentato in modo congruo e logico: il motivo, dunque, si pone in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui non è consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, ove sia sostenuta, come nel caso in esame da argomentazioni logiche e coerenti, a nulla rilevando che il compendio istruttorio possa essere valutato anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, in quanto, diversamente, il giudizio di legittimità si trasformerebbe, in un non consentito terzo grado di merito (cfr. ex multis Cass. 7394/2010; Cass. 13954/2007; Cass. 18721/2018).

2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, ancora, l’omesso esame di fatti decisivi e la violazione delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.

2.1. Assume che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che le violenze ed i trattamenti temuti fossero estranei ai presupposti della protezione sussidiaria.

2.3. Il motivo è infondato.

Le fonti informative aggiornate sono state compiutamente riportate e risultano aderenti alle indicazioni di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, essendo state tratte da rapporti dell’Easo del 2018 e di Amnesty International (cfr. pag. 6 del decreto); quanto alla mancanza di tutela nel paese di origine, la censura è priva di una compiuta indicazione delle denunce che egli avrebbe sporto e che sarebbero rimaste disattese (cfr. pag. 23 penultimo cpv. del ricorso), tenuto conto che la valutazione di non credibilità del racconto è argomentata in modo compiuto e non consente di rilevare le omissioni istruttorie denunciate (cfr. a pag. 4 del decreto impugnato).

3. Con il terzo motivo, si deduce l’omesso esame di “dati determinati” e la violazione dei parametri normativi di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in quanto non sarebbero state indicate le fonti in base alle quali il rimpatrio sarebbe avvenuto in sicurezza e nel rispetto dei diritti umani di deduce, inoltre, che il Tribunale, nel valutare la vulnerabilità, aveva ritenuto irrilevante la situazione attuale e personale del ricorrente.

3.1. Il motivo, parzialmente sovrapponibile a quello precedente, è inammissibile.

3.2. Si osserva infatti che, come già sopra rilevato, le fonti informative aggiornate sono state compiutamente indicate.

3.3. A ciò si aggiunge che il giudizio di comparazione prescritto dalla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 4455/2018 e Cass. SU 29456/2019), risulta fondato anche sull’esame della compiuta integrazione del ricorrente in Italia: la Corte, al riguardo, ha fatto prevalere l’assenza di una concreta condizione di vulnerabilità nel paese di origine dove è stato sottolineato che il ricorrente, oltre a non correre alcun rischio per la violazione dei suoi diritti fondamentali, ha una famiglia ed un figlio minorenne con il quale potrebbe ricongiungersi.

3.4. Trattasi di una valutazione di merito, logicamente e compiutamente argomentata ed, in quanto tale, incensurabile in questa sede.

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.

L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato consente di escludere che ricorrano i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte;

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2021

 

 

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