Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 649 del 12/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 12/01/2017, (ud. 26/09/2016, dep.12/01/2017),  n. 649

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1284-2016 proposto da:

T.M., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GUIDO

ERNESTO MARIA SAVIO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del Ministro in carica, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il

18/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Che è stata depositata relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale si legge quanto segue:

“1. – La Corte d’appello di Torino, sul gravame del Ministero degli Esteri, ha parzialmente riformato l’ordinanza con cui il Tribunale aveva dichiarato l’illegittimità del diniego di visto per ricongiungimento familiare disposto dell’autorità diplomatica il 15 aprile 2014 nei confronti dei tre fratelli minori del sig. T.M., cittadino etiope regolarmente residente in Italia, che aveva presentato l’istanza.

La Corte, dopo aver disatteso le censure di merito articolate dall’amministrazione, ha confermato la decisione del primo giudice limitatamente a T.S., ancora minorenne, dichiarando invece cessata la materia del contendere in relazione a S.S. e T.J. perchè divenuti maggiorenni nelle more del processo.

2. – Avverso tale pronuncia il sig. T. ha proposto ricorso per cassazione, con un solo motivo.

L’Avvocatura generale dello Stato ha depositato “atto di costituzione formale” per l’amministrazione intimata.

3. – Con l’unica censura il ricorrente lamenta che, dichiarando cessata la materia del contendere con riguardo ai fratelli diventati maggiorenni nel corso del giudizio, la Corte abbia violato la norma di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 29, comma 2.

3.1 – Il motivo è fondato alla luce del chiaro disposto della norma invocata, secondo cui “ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dell’istanza di ricongiungimento” come del resto questa Corte ha già avuto occasione di riconoscere in passato (cfr. Cass. 11803/2009, richiamata nel ricorso).”;

che tale relazione è stata è stata comunicata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state presentate memorie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione che precede;

che pertanto l’ordinanza impugnata va cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto enunciato al p. 3.1 della medesima relazione e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2017

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