Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 649 del 11/01/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 649 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: DI PALMA SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso 17696-2010 proposto da:
DE GIGLIO FRANCESCO DGGFNC34M26A662X) elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA ZARA 13, presso lo studio
dell’avvocato GUARNACCI GIULIO, rappresentato e difeso
dall’avvocato SAVINO ANTONIO, giusta mandato a margine
del ricorso;
– ricorrente –

2012

contro

6356

_ MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 80415740580 in
,persona

• del Ministro pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

Data pubblicazione: 11/01/2013

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende, ope legis;
– controricorrente

avverso il decreto nel procedimento R.G. 277/09 della
CORTE D’APPELLO di BARI del 20.10.09, depositato il

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/10/2012 dal Consigliere Relatore Dott.
SALVATORE DI PALMA;
udito per il ricorrente l’Avvocato Giulio Guarnacci
(per delega avv. Antonio Savino) che si riporta agli
scritti e chiede l’accoglimento del ricorso.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

30/10/2009;

Equa riparazione

R.g. n. 17696/10 — U. P. 5 ottobre 2012

Ritenuto che Francesco De Giglio, con ricorso del 30 giugno 2010, ha impugnato per
cassazione — deducendo un unico articolato motivo di censura, illustrato con memoria —, nei
confronti del Ministro dell’economia e delle finanze, il decreto della Corte d’Appello di Bari
depositato in data 30 ottobre 2009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso del De
Giglio — vòlto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2, comma
1, della legge 24 marzo 2001, n. 89 —, in in contraddittorio con il Ministro dell’economia e delle
finanze — il quale ha concluso per l’inammissibilità o per l’infondatezza del ricorso —, ha rigettato il
ricorso;

che resiste, con controricorso, il Ministro dell’economia e delle finanze;
che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale — richiesto per
l’irragionevole durata del processo presupposto — proposta con ricorso del 17 marzo 2009, era
fondata sui seguenti fatti incontestati: a) il De Giglio aveva adito la Corte dei conti, sezione
giurisdizionale per la Regione Puglia con ricorso del 16 dicembre 1998; b) la Corte adita non aveva
ancora deciso la causa;
che la Corte d’Appello di Bari, con il suddetto decreto impugnato, ha respinto la domanda,
rilevando che: a) dai documenti prodotti dall’Avvocatura generale dello Stato risulta che il decreto
impugnato è stato ritirato dall’Amministrazione fin dal mese di ottobre 1999; b) conseguentemente,
non sussiste alcun diritto all’indennizzo per mancanza di ansia e sofferenza dovute alla pendenza di
un processo destinato all’estinzione;
Considerato che, con il motivo di censura la ricorrente denuncia come illegittima la mancata
considerazione — ai fini del diritto all’indennizzo — della circostanza che il ritiro del provvedimento
impugnato è stato conosciuto dal ricorrente soltanto in data 26 febbraio 2009, quando è stata
comunicato dalla Direzione provinciale del Tesoro con memoria difensiva nel giudizio presupposto;

che la censura è fondata;
che, secondo consolidato orientamento di questa Corte, in tema di equa riparazione ai sensi
dell’art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, il danno non patrimoniale, in quanto conseguenza
normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata
del processo, si presume sino a prova contraria, onde nessun onere di allegazione può essere
addossato al ricorrente, essendo semmai l’Amministrazione resistente a dover fornire elementi
idonei a farne escludere la sussistenza in concreto (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 19979 del 2009);
che, nella specie, è incontestato che il ricorrente, dopo aver chiesto ed ottenuto nel processo
presupposto la sospensiva del provvedimento impugnato, ha saputo del “ritiro” di tale
provvedimento da parte della P.A. soltanto nel febbraio del 2009, nel corso del giudizio pendente
dinanzi alla Corte dei conti, con la conseguenza che il danno non patrimoniale avrebbe dovuto
essere presunto dai Giudici a quibus, in conformità con il citato orientamento;
che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato in relazione alla censura accolta;
1

Colgo

Ordinanza

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito,
ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.;
che il processo presupposto ha avuto una durata complessiva di dieci anni e due mesi;

che, sulla base dei criteri dianzi indicati e qui ribaditi, al ricorrente spetta l’indennizzo di €
6.250,00 per i dieci anni e due mesi di irragionevole ritardo, oltre gli interessi dalla domanda di
equa riparazione al saldo;
che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente
liquidate;
che a tal fine rileva, per le spese del giudizio di merito, la disciplina del D. m. (Giustizia) 8
aprile 2004, n. 127;
che in particolare, ai fini della liquidazione delle spese processuali, il processo camerale per
l’equa riparazione del diritto alla ragionevole durata del processo va considerato quale
procedimento avente natura contenziosa, né rientra tra quelli speciali di cui alla tabelle A) e B)
allegate al citato Decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127 (rispettivamente voce 50,
paragrafo 7 e voce 75, paragrafo 3), per tali dovendo intendersi, ai sensi dell’art. 11 della tariffa
allegata a detto decreto ministeriale, i procedimenti in camera di consiglio ed in genere i
procedimenti non contenziosi (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 25352 del 2008);
che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente
liquidate — sulla base delle tabelle A, paragrafo IV, e B, paragrafo I, allegate al Decreto del Ministro
della giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi — in complessivi €
1.140,00, di cui C 50,00 per esborsi, C 600,00 per diritti ed € 490,00 per onorari, oltre alle spese
generali ed agli accessori come per legge;
che le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel
dispositivo;
che, a tal fine, rileva invece il D.m. (Giustizia) 20 luglio 2012, n. 140, giacché il suo art. 41
prevede che «Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla
sua entrata in vigore» (cioè al 23 agosto 2012, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, come stabilito dall’art. 42 dello stesso decreto), armonizzandosi con la norma, di rango
legislativo, di cui all’art. 9, comma 3, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge, con
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27, secondo la quale le «tariffe
vigenti alla data di entrata in vigore del presente continuano ad applicarsi, limitatamente alla
liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al
comma 2», cioè, segnatamente, del decreto del Ministero della giustizia che, nel caso di
liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, stabilisce i parametri per la determinazione del
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che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, sussistendo il diritto all’equa
riparazione per il danno non patrimoniale di cui all’art. 2 della legge n. 89 del 2001, si considera
equo, in linea di massima, l’indennizzo di € 500,00 per ciascuno degli anni di durata complessiva
del processo presupposto;

che pertanto, tenuto conto della tabella A – Avvocati, richiamata dall’art. 11 del citato D. m. n.
140 del 2012, del valore della controversia (pari ad € 6.250,00) e, quindi, dello scaglione di
riferimento fino a euro 25.000,00 per i giudizi dinanzi alla Corte di cassazione, nonché applicata (in
ragione della minima complessità della controversia, alla stregua della ponderazione richiesta
dall’art. 4 dello stesso D. m.) la diminuzione massima indicata all’interno di detto scaglione per
ciascuna fase e ridotto il compenso così risultante del 50% ai sensi dell’art. 9 del medesimo d.m. n.
140 del 2012, trattandosi di causa avente ad oggetto l’indennizzo da irragionevole durata del
processo, spetta ai ricorrenti la somma di euro 180,00 per la fase di studio, euro 112,50 per la fase
introduttiva, ed euro 213,25 per la fase decisoria e così complessivamente la somma di euro 505,75.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa
nel merito, condanna il Ministro dell’economia e delle finanze al pagamento, in favore del
ricorrente, della somma di € 6.250,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al
rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di
merito, in complessivi €1.140,00, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, e, per il
giudizio di legittimità, in complessivi € 505,75, oltre agli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, il 5 ottobre 2012
Il co igliere relatore ed estensore

compenso del professionista, ciò in quanto lo stesso art. 9 del citato d.l. n. 1 del 2012 ha abrogato
tutte «le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico» (comma 1), nonché «le
disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alla tariffe
di cui al comma 1» (comma 5);

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