Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6489 del 17/03/2010

Cassazione civile sez. III, 17/03/2010, (ud. 08/02/2010, dep. 17/03/2010), n.6489

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22888/2005 proposto da:

C.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA GIULIANA 44, presso lo studio dell’avvocato GIOIOSO

RAFFAELLO, rappresentato e difeso dall’avvocato CASSI’ Vittorio

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

L.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 42/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

Sezione Seconda Civile, emessa il 15/12/2004, depositata il

13/01/2005; R.G.N. 308/2002.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

08/02/2010 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per la inammissibilità e in

subordine il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Durante l’installazione di un ponteggio, commissionato a C. G. dal proprietario dell’edificio, T.G., l’operaio L.G. cadeva da un’impalcatura, a causa della mancata adozione di misure di sicurezza (tavola fermapiede e parapetto in grado di tollerare il peso di una persona).

Nel processo penale che ne è seguito a carico del C., quest’ultimo declinava la responsabilità, affermando di essere non il titolare del cantiere e datore di lavoro dell’infortunato, ma un semplice operaio, ingaggiato dal T. insieme con il L..

Il pretore penale di Ragusa ha condannato il C. ai sensi dell’art. 590 cod. pen..

La Corte di appello penale di Catania, in riforma, ha assolto l’imputato, in applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen., ritenendo evidenti le prove che non fosse responsabile, nonostante la prescrizione intervenuta nel frattempo.

Con sentenza 23 maggio 2001 la Corte di cassazione ha annullato la sentenza di appello limitatamente agli interessi civili, ritenendo insussistenti i presupposti per una pronuncia ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., ed ha rinviato la causa alla Corte di appello di Catania, in sede civile, per la decisione della controversia sui danni.

Con sentenza non definitiva 15 dicembre 2004 – 13 gennaio 2005 n. 42 la Corte di rinvio ha ritenuto che la responsabilità dell’incidente dovesse ascriversi a C.G., in quanto egli stesso aveva provveduto all’ingaggio del L. per l’esecuzione del lavoro, egli provvedeva al pagamento della retribuzione ed egli era proprietario degli strumenti di lavoro (ponteggio), svolgendo attività di tipo imprenditoriale.

Ha liquidato una provvisionale di Euro 10.000,00 ed ha rinviato alla sentenza definitiva la liquidazione dei danni.

Propone un motivo di ricorso per cassazione il C..

L’intimato non ha depositato difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., art. 2094 cod. civ., omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, sul rilievo che la Corte di appello gli ha attribuito la responsabilità del sinistro sebbene egli fosse stato assunto dal T. come lavoratore subordinato.

La motivazione della Corte di appello, secondo cui non vi è incompatibilità fra le mansioni di lavoratore subordinato e quelle di piccolo imprenditore, ed il cumulo delle due attività è molto comune, soprattutto al Sud, avrebbe omesso di tenere conto delle deposizioni testimoniali e della documentazione in atti, dalla quale risulta che sia esso C., sia il L. figuravano come operai alle dipendenze del T..

La Corte ha poi tratto indebitamente argomento per tale soluzione dal fatto che il teste Ca., altro operaio, non era stato assunto.

2.- Il motivo non è fondato.

Esso mette in discussione gli accertamenti in fatto della Corte di merito circa l’individuazione del soggetto a cui era concretamente affidata la direzione dei lavori di costruzione del ponteggio e degli operai in esso impiegati, accertamenti non suscettibili di riesame in questa sede di legittimità, ove risultino congruamente e adeguatamente motivati.

La motivazione della Corte di appello non presta il fianco a censure.

Essa ha rilevato che il C. era il proprietario del materiale con il quale quest’ultimo il L. ed il Ca. stavano costruendo l’impalcatura per il rifacimento della facciata dell’edificio di proprietà di T.G.; che il L. cadde dal terzo piano dell’impalcatura, a causa del cedimento del parapetto a cui si era appoggiato; che dalle deposizioni testimoniali del Ca. e dalla documentazione relativa all’ingaggio del L. è emerso che il T. non era presente ai lavori, che era stato il C. ad assumere sia il Ca. che il L.; che era lo stesso C. a scegliere gli operai, valutandone le capacità, a pattuire e a pagare loro la retribuzione; che la dichiarazione resa dal T. alla Commissione comunale di collocamento di (OMISSIS) di avere egli ingaggiato due unità lavorative (il C. e il L.) non rispecchiava la realtà del cantiere, poichè non risultava assunto il Ca., che pure vi lavorava.

Ha tratto la conclusione che il C. – proprietario, si ripete, degli strumenti di lavoro – svolgeva in realtà attività imprenditoriale e tale attività dirigeva in occasione del sinistro.

Si ricorda che la qualificazione dell’attività svolta dal lavoratore va desunta dalle concrete modalità di svolgimento del rapporto; non dalle risultanze o dalla diversa volontà manifestata nei documenti formali; e che la valutazione degli elementi probatori, ivi compresa l’interpretazione dei documenti, è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito (cfr. fra le altre, da ultimo, Cass. civ. Sez. Lav. 27 luglio 2009 n. 17455 e 7 settembre 2009 n. 19271).

3.- Il ricorso deve essere rigettato.

4.- Non essendosi costituito l’intimato non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2010

 

 

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