Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6489 del 14/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 14/03/2017, (ud. 07/12/2016, dep.14/03/2017),  n. 6489

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29796/2014 proposto da:

R.P., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARIA ROSARIA MERLINO, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

CATTOLICA DI ASSICURAZIONE COOP. a R.L., in persona del procuratore

Dott. B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato PIERFILIPPO

COLETTI, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

COMMISSIONARIA TRASPORTI OPLONTI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5996/2014 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 08/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/12/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l’Avvocato PIERFILIPPO COLETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- R.P. convenne in giudizio, davanti al Giudice di Pace di Casoria, la Commissionaria Trasporti Oplonti s.r.l. e la Soc. Coop. Cattolica di Ass.ni, chiedendo il risarcimento dei danni subiti in un incidente stradale, che sosteneva essere stato provocato da un autocarro di proprietà della prima, assicurato con la seconda.

Si costituì in giudizio soltanto la compagnia di assicurazioni, chiedendo il rigetto della domanda.

All’esito dell’istruttoria, il Giudice di Pace rigettò la domanda e condannò il R. al pagamento delle spese di lite.

2.- Proposto appello da parte del R., il Tribunale di Napoli, con sentenza pubblicata l’8 aprile 2014, ha dichiarato improcedibile l’appello per non avere l’appellante tempestivamente depositato l’originale dell’atto di citazione in appello. Ha compensato tra le parti le spese del secondo grado.

3.- R.P. propone ricorso affidato a due motivi.

Resiste con controricorso e memoria la Società Cattolica di Assicurazione Coop. a r.l..

L’altra intimata non si difende.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla resistente, per mancanza della sottoscrizione della procura speciale nella copia del ricorso notificata.

Il principio di diritto applicabile è quello per il quale in tema di ricorso per cassazione, l’inammissibilità consegue soltanto alla mancanza di sottoscrizione del difensore sull’originale del ricorso (art. 365 c.p.c.), mentre la mancata sottoscrizione della copia notificata non dà luogo a nullità, a meno che non si determini assoluta incertezza sull’identificazione della parte e del difensore (così già Cass. S.U. n. 11632/03, nonchè Cass. n. 13385/05, n. 4548/11, n. 3791/14).

Nel caso di specie, il ricorso in originale reca la procura speciale con sottoscrizione del ricorrente e certificazione dell’autenticità proveniente dal difensore e la copia notificata reca la menzione della procura speciale “in calce all’originale del presente ricorso”. Trattasi di elementi sufficienti ad escludere qualsivoglia incertezza in merito all’identificazione della parte che ha rilasciato la procura e del suo difensore.

2.- Nel merito, il ricorso è fondato.

Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto, art. 360 c.p.c., in relazione agli artt. 156, 347, 348 c.p.c. e art. 350 c.p.c., comma 2.

Il ricorrente critica la decisione di improcedibilità dell’appello che il Tribunale ha preso andando dichiaratamente contro il precedente di legittimità costituito dalla sentenza n. 6912/12; richiama il contenuto di questa sentenza, nonchè dell’ordinanza di questa Corte n. 7451/13, che ne ha ribadito l’orientamento.

Il ricorrente osserva che nel caso in esame la velina, tempestivamente depositata all’atto della costituzione in giudizio, era perfettamente identica all’originale notificato; che questo era stato restituito dall’Ufficio notifiche del Tribunale ben oltre dieci giorni dopo dall’ultima notifica; che era stato depositato alla prima udienza dinanzi al Tribunale. Conclude addebitando al giudice d’appello la violazione e falsa applicazione delle norme indicate in rubrica.

3.- L’appello va accolto applicando il seguente principio di diritto, espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 16598 del 5 agosto 2016: “La tempestiva costituzione dell’appellante con la copia dell’atto di citazione (cd. velina) in luogo dell’originale non determina l’improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 348 c.p.c., comma 1, ma integra una nullità per inosservanza delle forme indicate dall’art. 165 c.p.c., sanabile, anche su rilievo del giudice, entro l’udienza di comparizione di cui all’art. 350 c.p.c., comma 2, mediante deposito dell’originale da parte dell’appellante, ovvero a seguito di costituzione dell’appellato che non contesti la conformità della copia all’originale (e semprechè dagli atti risulti il momento della notifica ai fini del rispetto del termine ex art. 347 c.p.c.), salva la possibilità per l’appellante di chiedere la remissione in termini ex art. 153 c.p.c. (o art. 184 bis c.p.c., “ratione temporis” applicabile) per la regolarizzazione della costituzione nulla, dovendosi ritenere, in mancanza, consolidato il vizio ed improcedibile.

Il principio di diritto si attaglia perfettamente al caso di specie.

3.1.- Risulta non solo dal ricorso, ma anche dalla sentenza, nonchè dal richiamo che del relativo accertamento viene fatto nel controricorso (cfr. pagg. 4-5), che l’appello fu notificato nei confronti di entrambi gli appellati in data 10 gennaio 2012 e che l’appellante provvide al deposito dell’originale dell’atto di appello notificato all’udienza di prima comparizione del 22 maggio 2012. Risulta così accertato dal giudice di merito che l’originale dell’atto di citazione in appello venne depositato alla prima udienza. Perciò, tardiva ed inammissibile è la contraria deduzione contenuta nella memoria di parte resistente depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c. (secondo cui detto atto sarebbe stato soltanto esibito e non anche depositato all’udienza del 22 maggio 2012), in quanto in contrasto con l’accertamento di fatto risultante dalla sentenza, e confermato nel controricorso.

Appare inoltre privo di pregio il rilievo della resistente secondo cui sarebbe rilevante la mancata indicazione della data esatta del deposito in cancelleria della c.d. velina. Infatti, si evince dalla sentenza che l’appellante si costituì tempestivamente, nel rispetto dell’art. 165 c.p.c. e che soltanto l’originale dell’atto di citazione in appello venne depositato in ritardo. Pertanto presupposto di tutto il ragionamento logico-giuridico che supporta la decisione è proprio l’avvenuto deposito della copia dell’atto di appello al momento della tempestiva costituzione in giudizio dell’appellante.

Dato tutto quanto sopra, va cassata la sentenza con la quale è stato dichiaratamente disatteso l’orientamento giurisprudenziale infine preferito dalle Sezioni Unite di questa Corte.

4.- Tenuto conto dei rilievi ulteriori svolti nella memoria di parte resistente, giova precisare che la contumacia di una delle due parti appellate, nel giudizio a quo, non osta certo all’applicazione del richiamato principio di diritto.

Ed, invero, per come si evince dalla motivazione della sentenza a S.U. n. 16598/16 la presenza di tutte le parti appellate è necessaria alla procedibilità del gravame, soltanto qualora l’appellante non provveda al deposito dell’originale dell’atto di appello in occasione della prima udienza. Infatti, questo adempimento è, da solo, necessario e sufficiente a sanare la nullità derivante dall’originario mancato tempestivo deposito.

Poichè, come detto, il giudice ha dato atto in sentenza dell’avvenuto deposito alla prima udienza, tenuta in sede di gravame il 22 maggio 2012, l’appello non avrebbe potuto essere dichiarato improcedibile.

5.- Il primo motivo di ricorso va perciò accolto. Resta assorbito il secondo motivo (con cui si denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. e vizio di motivazione per non aver preferito una lettura costituzionalmente orientata delle norme applicabili).

La sentenza impugnata va cassata, con rinvio al Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 7 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017

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