Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6489 del 09/03/2021

Cassazione civile sez. lav., 09/03/2021, (ud. 30/09/2020, dep. 09/03/2021), n.6489

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 736-2020 proposto da:

M.F.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARCO ESPOSITO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA, in persona

del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA

DEI PORTOGHESI 12, ope legis;

– resistente con mandato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 02/11/2019

R.G.N. 11341/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/09/2020 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con decreto n. 8562/2019 il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda di protezione internazionale e umanitaria avanzata da M.F.A., cittadino della (OMISSIS).

2. Per quanto ancora qui rileva, il Tribunale ha osservato, in sintesi, che:

a) non è necessario procedere ad una nuova audizione del richiedente, poichè è stata fissata l’udienza di comparizione delle parti e, “ferme le dichiarazioni comunque rese dalla parte ricorrente in udienza…”, non sono stati introdotti nuovi temi di indagine nè allegati fatti nuovi rispetto alla vicenda personale nei termini di cui al verbale di audizione; neppure sono state segnalate specifiche carenze nell’audizione che possano essere colmate in sede di un nuovo colloquio;

b) non si ravvisano motivi per dubitare della provenienza del richiedente, in ragione del profilo etnico-linguistico, mentre sussistono motivi per ritenere inverosimili gli accadimenti riferiti, posti a fondamento delle ragioni di fuga (il richiedente ha riferito di essere stato accusato di avere concorso nell’uccisione del re; avrebbe fatto parte della guardia reale; sarebbe evaso dalla prigione saltando un muro), in particolare con riguardo al suo reclutamento quale body guard, alle modalità della fuga dalla riferita “prigione” e al rischio di essere arrestato od ucciso in caso di rientro in patria; il racconto appare inficiato da contraddizioni intrinseche e connotato dalla allegazione di accadimenti inverosimili, non superabili neppure ricorrendo alla disciplina probatoria di favore che connota il presente procedimento (v. da pag. 3 a pag. 9 del decreto, dove è riportata la descrizione analitica dei punti del racconto ritenuti irrealistici e l’esplicitazione dei criteri logici attraverso i quali viene espressa la valutazione di inverosimiglianza dell’intera narrazione);

c) tanto è sufficiente ad escludere la fondatezza della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e della domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b);

d) è infondata la domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) in quanto la regione di provenienza del richiedente (Delta State, nel sud della Nigeria), alla stregua delle fonti ufficiali consultate (elencate a pagg. 9 e 10 e aggiornate al 2017/2018), non è interessata da attacchi terroristici, nè si versa in una situazione di conflitto armato generalizzato che metta a rischio indiscriminatamente la sicurezza dei cittadini;

e) non è riconoscibile la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, poichè non si rinvengono, neppure all’esito della valutazione comparativa indicata da Cass. n. 4455 del 2018, cause di effettivo impedimento al rimpatrio; in Italia il ricorrente ha seguito un corso di lingua italiana, svolto attività di volontariato e anche attività lavorativa, ma non risulta un effettivo radicamento; egli mantiene in Nigeria una rete familiare di sostegno (genitori, fratello e sorelle); mancano allegazioni da parte del ricorrente circa i fattori di particolare vulnerabilità o condizioni di salute ostative alla capacità lavorativa generica che potrebbero in caso di rimpatrio escluderlo dall’accesso al mondo del lavoro.

3. Il decreto è stato impugnato da M.F.A. con ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

4. L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

5. Il PG non ha rassegnato conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Preliminarmente, va dichiarata inammissibile l’istanza di sospensione dell’esecutività del decreto impugnato, formulata in calce al ricorso per cassazione (pag. 14 e segg.). Come già affermato in altre occasioni, la Corte di Cassazione non è competente a pronunciarsi sull’istanza di sospensiva dell’esecutività del provvedimento impugnato, poichè il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 attribuisce tale potere in via esclusiva al giudice che ha adottato il provvedimento impugnato, come già previsto in via generale dall’art. 373 c.p.c., comma 1, (Cass. n. 11756 del 2020).

2. Il primo motivo denuncia violazione D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 11. Si assume che, nei casi (come quello in esame) in cui non è disponibile la videoregistrazione con mezzi audiovisivi della audizione del richiedente, il giudice di merito è obbligato ad emettere l’ordine di comparizione personale in udienza e a rinnovare l’audizione del ricorrente.

3. Il motivo è infondato.

4. Questa Corte ha affermato, con orientamento ormai consolidato, che nel giudizio d’impugnazione, innanzi all’autorità giudiziaria, della decisione della Commissione territoriale, ove manchi la videoregistrazione del colloquio, all’obbligo del giudice di fissare l’udienza non consegue automaticamente quello di procedere al rinnovo dell’audizione del richiedente, purchè sia garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale, cui sia stato reso disponibile il verbale dell’audizione. In assenza di videoregistrazione, l’unico incombente obbligatorio è la fissazione dell’udienza di comparizione delle parti con la presenza del difensore, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto che decide il ricorso per violazione del principio del contraddittorio (cfr. ex multis Cass. 8574 del 2020; Cass. nn. 17076, 14148, 10786 e 3029 del 2019; Cass. nn. 32029, 30073 e 17717 del 2018).

5. A ciò consegue che nell’ipotesi in esame, in cui in sede amministrativa si è svolta l’audizione non videoregistrata (il cui verbale è stato acquisito agli atti e riportato nelle parti salienti nel decreto impugnato), il giudice era tenuto a fissare l’udienza di comparizione delle parti, incombente processuale al quale ha ottemperato, dandone atto nel provvedimento impugnato. Non era tenuto invece a disporre il rinnovo dell’audizione.

6. Inoltre, come risulta dal provvedimento impugnato, “la parte, presente personalmente, ha reso alla predetta udienza le dichiarazioni come da verbale…”. Il Tribunale si è avvalso anche di tali dichiarazioni spontanee ai fini della decisione; nel decreto ha pure dato atto che non erano stati dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda, ossia fatti sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti.

7. Con il secondo motivo si denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, sul diniego della protezione sussidiaria. Ci si duole che il Tribunale abbia ampiamente argomentato in merito all’organizzazione terroristica Boko Haram, estranea alle allegazioni di parte ricorrente, e abbia invece fatto un solo cenno alle violenze e alla pericolosità dell’organizzazione facente capo ai Fu., cui si riferivano i fatti denunciati.

8. Il motivo è inammissibile.

9. Questa Corte ha già più volte statuito che il riferimento operato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, alle “fonti informative privilegiate” deve essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (v. tra le altre Cass. nn. 11312, 13449 e 13897 del 2019 e n. 9230 del 2020).

10.Il decreto impugnato rispetta la regola di specificare le fonti informative utilizzate per la decisione. Il loro contenuto saliente è poi sintetizzato nel decreto, anche con riguardo alla questione dei “conflitti intercomunali in gran parte basati su problemi e mezzi di sostentamento” che “in particolare si verificano tra le milizie etniche Fu. e i gruppi vicini….” (pag. 10 decreto impugnato). Dunque, alla stregua delle fonti esaminate, la questione è stata vagliata, ma il Tribunale, pur dando atto di una situazione che implica rischi per la sicurezza della popolazione civile, ha escluso la sussistenza dei presupposti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

11. Tanto premesso, è assorbente rilevare, come già affermato da questa Corte (Cass. n. 4037 del 2020), che il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del c.d. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate. Nulla di tutto ciò è denunciato nel ricorso per cassazione.

12.Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per mancato esame comparativo circa il grado di integrazione raggiunto in Italia e mancato esercizio del dovere di cooperazione istruttoria del giudice di merito al fine di indagare sulla situazione di vulnerabilità del richiedente.

13.Anche il terzo motivo è inammissibile.

14.Il motivo è avulso dalla motivazione del decreto e quindi inammissibile ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4. Il provvedimento impugnato ha messo in evidenza che non vi erano allegazioni nè in ordine ad una personale situazione di vulnerabilità, nè relative ad una effettiva integrazione sociale e lavorativa raggiunta in Italia dal richiedente; ha richiamato Cass. n. 4455 del 2018 secondo cui il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza.

15. L’esame comparativo è stato condotto dal Tribunale alla luce degli elementi disponibili, mentre è mancata l’allegazione di altre situazioni individuali atte ad integrare una specifica situazione di vulnerabilità.

16.Come già affermato da questa Corte, nell’ambito della protezione internazionale, l’attenuazione del principio dispositivo derivante dalla “cooperazione istruttoria”, cui il giudice del merito è tenuto, non riguarda il versante dell’allegazione, che anzi deve essere adeguatamente circostanziata, ma la prova, con la conseguenza che l’osservanza degli oneri di allegazione si ripercuote sulla verifica della fondatezza della domanda (Cass. n. 3016 del 2019); ciò vale anche ai fini della protezione umanitaria, quanto alla necessità che sia allegata una condizione di grave violazione dei diritti umani (cfr. Cass. n. 27336 del 2018).

17. In conclusione, il ricorso va rigettato. Nulla va disposto quanto alle spese del giudizio di legittimità, non avendo il Ministero intimato svolto attività difensiva.

18.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (nella specie, rigetto del ricorso) per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto (v. Cass. S.U. n. 23535 del 2019).

19. In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente chiarito (sent. n. 4315 del 2020) che la debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione è “…normativamente condizionata a “due presupposti”, il primo dei quali di natura processuale – è costituito dall’aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell’impugnazione, mentre il secondo – appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell’obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell’iscrizione della causa a ruolo. L’attestazione del giudice dell’impugnazione, ai sensi all’art. 13, comma 1-quater, secondo periodo, T.U.S.G., riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all’amministrazione giudiziaria accertare la sussistenza del secondo”.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2021

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