Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6489 del 06/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/03/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 06/03/2020), n.6489

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23018-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

ANTONIO MANCINI 4, presso lo studio dell’avvocato CLEMENTE FRASCARI

DIOTALLEVI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 423/10/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 26/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue.

Con la sentenza in epigrafe la CTR del Lazio ha accolto l’appello proposto dalla contribuente avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto dalla contribuente avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate, Ufficio del Territorio, all’esito del procedimento sulla revisione del classamento delle unità immobiliari site in microzone comunali per le quali si era rilevato un significativo scostamento tra il rapporto valore medio di mercato/valore medio catastale della singola microzona e l’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali, in applicazione della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, aveva notificato all’intestatario catastale in epigrafe indicato la rideterminazione della classe di merito.

Avverso la citata sentenza della CTR, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui replica l’intimata con controricorso, illustrato da successiva memoria.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza e del procedimento per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, in quanto il processo non si era svolto nel contraddittorio di entrambi i proprietari dell’immobile oggetto di classamento.

La censura è fondata.

Non è contestato che l’immobile per cui è causa, sito in (OMISSIS) alla via (OMISSIS), è di proprietà (per la quota di 1/2 ciascuno) di S.M.G. e F.D.F..

Orbene, secondo l’orientamento espressa da questa Corte “In tema di contenzioso tributario, l’impugnazione dell’atto di classamento di un fondo di cui siano proprietari più soggetti, al fine di ottenere l’accertamento della natura agricola dello stesso, dà luogo ad un litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari, non potendosi ammettere che tale accertamento – vincolante ai fini dell’esercizio del potere impositivo da parte del comune in materia di imposta comunale sugli immobili (ici) – possa condurre a valutazioni diverse in ordine alla natura dell’immobile medesimo (in applicazione del principio, la suprema corte ha annullato i giudizi di primo e secondo grado di impugnazione di atti di classamento di un immobile, promossi da uno dei comproprietari del bene, coniuge in comunione legale, non avendo il giudice di merito disposto l’integrazione del contraddittorio)” (Cass. n. 15489/2010; Cass. n. 3068/2014, in motivazione).

La sentenza impugnata è quindi nulla, così come quella di primo grado, perchè resa in violazione del litisconsorzio necessario, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità, non avendo il comproprietario F.D.F. partecipato al giudizio promosso dalla originaria ricorrente.

Restano assorbiti gli altri due motivi di ricorso con i quali l’Agenza delle entrate ha dedotto la nullità della sentenza per motivazione apparente nonchè violazione e falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335.

In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo, va dichiarata la nullità dell’intero giudizio e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Commissione tributaria provinciale di (OMISSIS), dinanzi alla quale la controversia dovrà essere riassunta nei confronti dei litisconsorti necessari.

Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara la nullità dell’intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di (OMISSIS) per l’integrazione del contraddittorio nonchè per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2020

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