Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6488 del 17/03/2010

Cassazione civile sez. III, 17/03/2010, (ud. 20/01/2010, dep. 17/03/2010), n.6488

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SENESE Salvatore – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.E.T., (OMISSIS), A.A.,

(OMISSIS), A.F., (OMISSIS),

A.P., (OMISSIS) e G.A.,

(OMISSIS), in qualità di eredi del Sig. A.

S. deceduto elettivamente domiciliati in Roma presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione rappresentati e difesi dagli

Avvocati ARDOLINO PIERPAOLO e SPAGNA MICHELE con delega a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

F.P., (OMISSIS), N.C.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, V.LE GIULIO

CESARE 113-A, presso lo studio dell’avvocato GUCCI DARIO,

rappresentati e difesi dall’avvocato SOPRANO RAFFAELE con delega a

margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2495/2008 del TRIBUNALE di NOLA, Prima Sezione

Civile, emessa e depositata il 16/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

20/01/2010 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato PIERPAOLO ARDOLINO;

udito l’Avvocato RAFFAELE SOPRANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p. 1. A.E.T., A.A., A. F., A.P. e G.A., nella qualità di eredi di A.S., hanno proposto ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, contro F. P. e N.C. avverso la sentenza del 16 dicembre 2008, con la quale il Tribunale di Nola, in accoglimento dell’opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c., proposta dal F. e dalla N. contro il de cuius, ha annullato l’ordinanza del 10 gennaio 2008, emessa nell’ambito di un procedimento esecutivo per obblighi di fare nei loro confronti introdotto dal medesimo.

p. 2. Al ricorso, che prospetta tre motivi, hanno resistito con controricorso il F. e la N..

p. 3. Sia i ricorrenti sia i resistenti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1. Il Collegio ritiene superfluo dare conto dei motivi del ricorso, in quanto sussiste una causa di inammissibilità dello stesso, rappresentata dall’inosservanza del requisito di ammissibilità di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, cioè dell’esposizione del fatto.

Secondo la giurisprudenza costante delle Sezioni Unite della Corte “l’esposizione sommaria dei fatti di causa per consentire alla Suprema Corte di conoscere dal ricorso, senza attingere aliunde, gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo, e delle posizioni in esso assunte dalle parti” (fra le tante, Cass. sez. un. n. 1129 del 2000, sia pure con riferimento a ricorso per motivi di giurisdizione, ma con formulazione enunciata in termini generali).

Nella giurisprudenza delle sezioni semplici, il principio è così specificato: “per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito. Il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa” (ex multis, Cass. n. 7825 del 2006).

Nello stesso ordine di idee si è, inoltre, sempre ribadendo lo stesso concetto, precisato che “il requisito della esposizione sommaria dei fatti di causa, prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, dall’art. 366 cod. proc. civ., n. 3 postula che il ricorso per cassazione, pur non dovendo necessariamente contenere una parte relativa alla esposizione dei fatti strutturata come premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi o tradotta in una narrativa analitica o particolareggiata dei termini della controversia, offra, almeno nella trattazione dei motivi di impugnazione, elementi tali da consentire una cognizione chiara e completa non solo dei fatti che hanno ingenerato la lite, ma anche delle varie vicende del processo e delle posizioni eventualmente particolari dei vari soggetti che vi hanno partecipato, in modo che si possa di tutto ciò avere conoscenza esclusivamente dal ricorso medesimo, senza necessità di avvalersi di ulteriori elementi o atti, ivi compresa la sentenza impugnata”. E, in applicazione di tale principio si è dichiarato inammissibile il ricorso in cui risultavano omesse: la descrizione dei fatti che avevano ingenerato la controversia, la posizione delle parti e le difese spiegate in giudizio dalle stesse, le statuizioni adottate dal primo giudice e le ragioni a esse sottese, avendo, per tali fondamentali notizie, il ricorrente fatto rimando alla citazione in appello) (Cass. n. 4403 del 2006).

Va, altresì, ricordato che costituisce principio altrettanto consolidato che, ai fini della detta sanzione di inammissibilità, non è possibile distinguere fra esposizione del tutto omessa ed esposizione insufficiente (Cass. n. 1959 del 2004, seguita da numerose conformi).

p. 2. Il ricorso in esame non soddisfa in alcun modo i ricordati principi.

Esso contiene una parte espressamente dedicata al “fatto”, ma essa, quanto all’origine della controversia di opposizione agli atti si limita ad enunciare quanto segue:

“…. con sentenza n. 2495 del 16.12.2008, il Tribunale di Nola, sull’opposizione ex art. 617 c.p.c., proposta dai sigg.ri F. P. e N.C. avverso l’ordinanza del 10.01.2008 resa dal G.E. nella procedura esecutiva n. 2225/06, ad oggetto obblighi di fare, ed iscritta al numero di ruolo generale 2225/2008, accoglieva la sporta opposizione, annullando la succitata ordinanza e condannando l’opposto, portatore di un titolo giudiziale, alle spese di giudizio”.

Dopo tale enunciazione si passa immediatamente a dare ragione di quello che viene definito “impianto della pronunzia resa”, ma nel riferire di essa si omette qualsivoglia specificazione su quale fosse l’origine e l’oggetto della procedura esecutiva, su quale fosse il contesto della pronuncia dell’ordinanza impugnata, su quale fosse il suo contenuto e su come si ponesse in relazione alla pretesa esecutiva, su quale fossero stati i motivi dell’opposizione agli atti. Chi legge della esposizione che da atto nelle pagine due e tre dell’impianto della pronunzia non è messo in alcun modo in condizione di comprendere tutti questi elementi, che in definitiva avrebbero dovuto individuare l’oggetto sostanziale del procedimento di opposizione. Quanto si riferisce è intelligibile solo a chi conosca aliunde (rispetto al ricorso) gli elementi che non sono stati indicati.

Nè la successiva esposizione dei motivi sopperisce alla rilevata omissione, perchè anch’essa si sviluppa senza individuare anche indirettamente detti elementi, salvo per quanto attiene al contenuto dell’ordinanza del 10 gennaio 2008, che viene riferito alla pagina otto, ma – facendo riferimento agli atti di causa senza individuarne il contenuto ed anche ad una relazione di c.t.u. ed ad una sua integrazione – non fornisce anch’esso alcuna individuazione del modo e del significato ch’essa assunse in relazione alla procedura esecutiva, in quanto suppone la conoscenza degli atti stessi.

Nella descritta situazione lo scrutinio dei motivi risulta impossibile.

p. 3. Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti alla rifusione ai resistenti delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in Euro duemiladuecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 20 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2010

 

 

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