Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6488 del 09/03/2021

Cassazione civile sez. lav., 09/03/2021, (ud. 30/09/2020, dep. 09/03/2021), n.6488

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

I.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 38,

presso lo studio dell’avvocato MARCO LANZILAO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA, in persona

del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA

DEI PORTOGHESI 12, ope legis;

– resistente con mandato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 19/11/2019

R.G.N. 25012/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/09/2020 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con decreto n. 24220/2019 il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda di protezione internazionale e umanitaria avanzata da I.O., cittadino della (OMISSIS).

2. Per quanto ancora qui rileva, il Tribunale ha osservato, in sintesi, che:

a) il richiedente ha riferito di essere nato nell’Edo State, di appartenere al gruppo benin e di professare la religione cristiana; di essere stato costretto a lasciare il suo paese dopo la morte del padre, in seguito a contrasti insorti con gli abitanti del villaggio “sostenitori degli idoli”, i quali avevano incendiato la sua abitazione e avevano confiscato i suoi terreni;

b) come già ritenuto dalla Commissione territoriale, la vicenda riferita dal ricorrente, riconducibile ad un timore soggettivo, non è corroborata da alcun riscontro (anche tenuto conto che il pericolo di uccisione avrebbe dovuto colpire anche i membri della sua famiglia, che invece hanno continuato a vivere in (OMISSIS) e stanno bene); i riferimenti temporali appaiono confusi; l’episodio dell’incendio dell’abitazione è descritto superficialmente, privo di dettagli e di riscontri; non è stato chiarito dal ricorrente perchè è fuggito da solo anzichè con i membri della sua famiglia o con la figlia;

c) dunque, il richiedente non ha lasciato il suo paese di origine per ragioni di natura persecutoria e sono da escludere nel suo racconto credibili e fondati timori di correre un pericolo per la sua vita o per l’incolumità fisica;

d) non è riconoscibile la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in mancanza di allegazioni da parte del ricorrente circa i fattori di particolare vulnerabilità che potrebbero in caso di rimpatrio esporlo a rischi di apprezzabile entità, non potendosi tali fattori desumere in astratto dal contesto di provenienza; neppure è emersa una situazione di fragilità da riferire a traumi subiti dal richiedente nei paesi di transito prima di giungere in Italia; nessuna specifica situazione di vulnerabilità emerge dai documenti depositati.

3. Il decreto è stato impugnato da I.O. con ricorso per cassazione affidato a due motivi.

4. L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

5. Il PG non ha rassegnato conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 per mancata osservanza dei criteri legali ivi elencati. Deduce che il Tribunale ha espresso un giudizio di non credibilità sulla base di generiche affermazioni, senza procedere ad alcun ulteriore accertamento istruttorio.

2. Con il secondo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, lamentando in sintesi il mancato esercizio dei poteri di cooperazione istruttoria, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.

3. Il ricorso è inammissibile con riguardo ad entrambe le censure.

4. La valutazione di affidabilità del richiedente è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione che deve essere svolta alla luce dei criteri specifici, indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, oltre che di quelli generali di ordine presuntivo, idonei ad illuminare circa la veridicità delle dichiarazioni rese; sicchè, il giudice è tenuto a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, i cui esiti in termini di inattendibilità costituiscono apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. Cass. n. 11925 del 19.6.2020, cfr. pure Cass. n. 3340 del 2019; v. pure Cass. n. 26921 del 2017).

5. Nel caso in esame, il Tribunale ha ampiamente e logicamente argomentato le ragioni della inverosimiglianza del narrato per circostanze non plausibili e per la vaghezza delle presunte minacce di morte ad opera dei “sostenitori degli idoli” che si erano appropriati della guida del villaggio. Il ricorso per cassazione ora all’esame si limita a formulare generiche censure in ordine alla valutazione di merito operata dal Tribunale sulla scarsa attendibilità della narrazione, limitandosi a proporre – inammissibilmente – una diversa valutazione della credibilità del richiedente, sostituendo un diverso apprezzamento di fatto a quello compiuto dal giudice di merito.

6. La censura, per come formulata, esula dai limiti del sindacato ammissibile in sede di legittimità, dovendosi ribadire che il sindacato in sede di legittimità, nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti – oltre che per motivazione assolutamente mancante, apparente o perplessa – richiede che il ricorrente alleghi in modo non generico il “fatto storico” non valutato, il “dato” testuale o extratestuale dal quale esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale e la sua “decisività” per la definizione della vertenza (Cass. n. 13578 del 2020).

7. Tale considerazione assorbe ogni altra deduzione del richiedente in ordine al riconoscimento dello status di rifugiato e alla richiesta di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b). Non ha formato oggetto di specifiche censure il rigetto della domanda di protezione sussidiaria in relazione all’art. 14, lett. c.), D.Lgs. citato.

8. Il secondo motivo censura il decreto nella parte in cui ha rigettato la domanda relativa al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6. Oltre a formulare generiche enunciazioni di principio, il ricorrente lamenta il mancato esercizio del dovere di integrazione istruttoria officiosa da parte del giudice di merito al fine di indagare sulla situazione di vulnerabilità connessa ai rischi che corrono i cristiani nell’Edo State.

9. Il motivo è avulso dalla motivazione del decreto e quindi inammissibile ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4. Il provvedimento impugnato ha messo in evidenza che non vi erano allegazioni nè in ordine ad una personale situazione di vulnerabilità, nè relative ad una effettiva integrazione sociale e lavorativa raggiunta in Italia dal richiedente; ha richiamato Cass. n. 4455 del 2018 secondo cui il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza.

10.Tale giudizio è conforme all’orientamento di questa Corte (v. Cass. n. 17130 del 2020), che ha pure affermato che, nell’ambito della protezione internazionale, l’attenuazione del principio dispositivo derivante dalla “cooperazione istruttoria”, cui il giudice del merito è tenuto, non riguarda il versante dell’allegazione, che anzi deve essere adeguatamente circostanziata, ma la prova, con la conseguenza che l’osservanza degli oneri di allegazione si ripercuote sulla verifica della fondatezza della domanda (Cass. n. 3016 del 2019); ciò vale anche ai fini della protezione umanitaria, quanto alla necessità che sia allegata una condizione di grave violazione dei diritti umani (cfr. Cass. n. 27336 del 2018).

11.Per completezza, va ribadito che è inammissibile anche la censura di violazione dell’art. 10 Cost., comma 3, in quanto l’intera attuazione del diritto di asilo è realizzata attraverso la previsione delle situazioni previste nei tre istituti costituiti dallo status di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007 e al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, (Cass. n. 10686 del 2012, n. 16362 del 2016, n. 11110 del 2019).

12. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Nulla va disposto quanto alle spese del giudizio di legittimità, non avendo il Ministero intimato svolto attività difensiva.

13.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (nella specie, inammissibilità del ricorso) per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto (v. Cass. S.U. n. 23535 del 2019).

14. In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente chiarito (sent. n. 4315 del 2020) che la debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione è “…normativamente condizionata a “due presupposti”, il primo dei quali – di natura processuale – è costituito dall’aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell’impugnazione, mentre il secondo appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell’obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell’iscrizione della causa a ruolo. L’attestazione del giudice dell’impugnazione, ai sensi all’art. 13, comma 1-quater, secondo periodo, T. U. S. G., riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all’amministrazione giudiziaria accertare la sussistenza del secondo”.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i1 ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2021

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