Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6487 del 17/03/2010

Cassazione civile sez. III, 17/03/2010, (ud. 20/01/2010, dep. 17/03/2010), n.6487

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SENESE Salvatore – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.P., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROma presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE rappresentato e

difeso dagli avvocati PREZIOSI CLAUDIO e BARBOZZI VITO con studio in

83100 AVELLINO Via Matteotti, 22 con delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.C.D.A. (OMISSIS), D.C.M.

G., D.C.A.A.V. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GOTTARDO 21, presso lo studio

dell’avvocato CARINI LUCIA, rappresentati e difesi dagli avvocati

CAPOTORTO CESARE, TARONNA RAFFAELE con delega a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

contro

SAN PAOLO IMI SPA, CAPITALIA SERVICE JV SRL, ADL AGRICOLTURA SRL,

CARFA PETROLI DI CARRETTA & C SNC, FED ITAL CS AGRARI SCARL IN

CONC

PREV, CS AGRARIO LUCANIA, BANCA CARIME SPA, C.G., BANCA

CRED COOP GAUDIANO DI LAVELLO, F.M.F., D.

C.M., ORTOPLANT SRL;

– intimati –

sul ricorso 632-2009 proposto da:

C.P., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dagli Avvocati BARBUZZI VITO e PREZIOSI CLAUDIO con studio in

AVELLINO Via Matteotti, 22 con delega a margine ricorso;

– ricorrente –

contro

D.C.M.G. (OMISSIS), D.C.D.

A. (OMISSIS), D.C.A.A.V.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GOTTARDO

21, presso lo studio dell’avvocato LUCIA CARINI, rappresentati e

difesi dagli avvocati CAPOTORTO CESARE, TARONNA RAFFAELE con delega a

margine del controricorso;

– controricorrenti –

contro

SAN PAOLO IMI SPA, ADL AGRICOLTURA SRL, BANCA CREDITO COOPERATIVO

GAUDIANO DI LAVELLO, UNICREDIT SPA, CARFA PETROLI DI CARRETTA

& C

SNC, BANCA CARIME SPA, C.G., CONSORZIO AGRARIO DELLA

LUCANIA, FEDERAZIONE ITALIANA DEI CONSORZI AGRARI SCARL, F.

M.F., ORTOLANT SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 302/2007 del TRIBUNALE di MELFI, emessa

l’11/08/2007;

depositata il 16/08/2007; r.g.n. 634/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/01/2010 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato CLAUDIO PREZIOSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p. 1. Con ricorso depositato il 1 agosto 2003, C.P., debitore esecutato nelle procedure esecutive immobiliari riunite nn. 27 del 1985 e 39 del 1987, pendenti dinanzi al Tribunale di Melfi su istanza del Banco di Napoli (poi incorporato dalla San Paolo I.M.I. s.p.a.) e di altri creditori, proponeva al Giudice dell’Esecuzione presso quel Tribunale opposizione agli atti esecutivi, adducendo:

che, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 18 febbraio 2003 (nella quale egli era comparso tramite il suo difensore), fissata per provvedere sulla vendita dei beni staggiti, il Giudice dell’Esecuzione si era riservato e, quindi, con successiva ordinanza resa fuori udienza il 16 aprile 2003, aveva disposto, con delega ad un notaio ai sensi dell’art. 59 bis c.p.c., la vendita dei beni suddividendoli in cinque lotti e facendo riferimento ai loro valori risultanti dalla stima effettuata con una relazione di consulenza tecnica risalente al 10 maggio 1994, nella quale, peraltro, i valori erano riferiti alla data del 29 gennaio 1994; che l’ordinanza del 16 aprile 2004 non era stata comunicata ad esso ricorrente; che della disposta vendita esso ricorrente era venuto a conoscenza soltanto una volta avvenuto – l’11 luglio 2003 – quanto a tre dei cinque lotti (il n. (OMISSIS), il n. (OMISSIS) ed il n. (OMISSIS)) l’incanto, a seguito del quale risultavano aggiudicatali di due di essi (essendo andato deserto l’incanto per il lotto n. (OMISSIS)) i germani D.A., D.C. M.G. e A.A.V.; che la vendita doveva essere sospesa (anche per i beni non sottoposti ad incanto) e conseguentemente anche l’emissione del decreto di trasferimento (per quelli staggite), in quanto avvenuta ad un prezzo inferiore alla metà di quello di mercato; che doveva farsi luogo ad una nuova perizia di stima; che la comunicazione dell’ordinanza dispositiva della vendita sarebbe potuta servire ai fini dell’esercizio da parte sua del diritto alla conversione del pignoramento, che l’avviso della vendita non indicava nemmeno il suo nome, in violazione dell’art. 570; che sia per questa ragione, sia per la mancata comunicazione doveva ritenersi nullo; che, inoltre, in esso l’estensione del primo lotto era stata indicata in modo erroneo e nel verbale d’asta era stata corretta dal notaio delegato, nel presupposto di un errore materiale, mentre invece, il notaio avrebbe dovuto ripetere le modalità del bando, sicchè dovevano ritenersi mille ed inefficaci le attività dal medesimo compiute; che, inoltre, non risultava eseguita nemmeno la pubblicità sul F.A.L. di Potenza; che il notaio avrebbe dovuto specificare le ulteriori forme di pubblicità con riguardo a giornali a diffusa tiratura e – senza una delegazione – non avrebbe potuto limitare la pubblicità ad un quotidiano a tiratura locale, non superiore a millecinquecento copie, come aveva fatto, tenuto conto che vi erano quotidiani più diffusi; che all’asta non a caso avevano partecipato soltanto i D.C., confinanti, con violazione dell’art. 490 c.p.c., comma 2, come modificato dalla L. n. 448 del 2001.

Sulla base di tali premesse, il C. chiedeva sospendersi e revocarsi l’aggiudicazione e la vendita e non procedersi all’emissione del decreto di trasferimento a favore dei D.C., disporsi nuova c.t.u. per stabilire il nuovo prezzo di vendita e, quindi, disporre un nuovo incanto, nonchè dichiararsi la nullità ed inefficacia dei singoli atti di esecuzione compiuti in violazione di legge per i motivi addotti.

1.1. Nel procedimento di opposizione si costituivano la s.p.a. San Paolo I.M.I. (quale incorporante il Banco di Napoli s.p.a.), la Capitalia Service J.V. s.r.l. (quale mandataria di Capitalia s.p.a.) e i D.C., mentre non si costituivano gli altri creditori.

Con ordinanza resa fuori udienza il 17 dicembre 2003 a seguito di riserva assunta all’udienza del 19 novembre 2003 (dopo che alla precedente udienza di comparizione del 25 settembre 2003 il Tribunale si era riservato e, quindi, sciogliendo la riserva aveva rinviato per la necessità di acquisire ulteriori elementi dall’esame del fascicolo della protruda esecutiva, del quale ordinava alla cancelleria l’acquisizione al procedimento), il Tribunale – dopo aver formulato valutazione di infondatezza di alcune delle ragioni dell’opposizione e ravvisato la opportunità di sospendere la vendita ai sensi dell’art. 586 c.p.c., quanto ai lotti (OMISSIS) onde procedere ad una nuova stima, in ragione della notevole discrepanza fra il preteso valore di mercato dei beni staggiti e quello della stima risalente al 1994, disponeva la sospensione dell’aggiudicazione e nominava un perito perchè procedesse a nuova stima. Disponeva, inoltre, in ragione della genericità del valore indicato quanto al lotto n. (OMISSIS) che il notaio delegato procedesse.

All’esito della nuova stima, con ordinanza del 4 maggio 2004, il Tribunale, rilevato che all’esito della nuova stima, che assumeva espletata a seguito di esercizio delle sue funzioni di giudice dell’esecuzione, non si desumevano i presupposti per la sospensione ai sensi dell’art. 586 c.p.c., dispose doversi procedere all’emissione del decreto di trasferimento, previa acquisizione degli atti trasmessi dalla cancelleria civile, alla quale ordinava di trasmettere gli atti concernenti la nuova stima, fra cui la nuova perizia.

Successivamente all’istruzione del giudizio (mentre nel processo esecutivo seguiva anche l’espletamento di una terza stima affidata ad un collegio di tre esperti e, quindi, l’emissione in data 4 maggio 2005 del decreto di trasferimento), il Tribunale, con sentenza del 16 agosto 2007 dichiarava inammissibile perchè tardivamente proposta l’opposizione salvo che per il profilo relativo alla contestazione della congruenza del prezzo di vendita ai sensi dell’art. 586 c.p.c., riguardo alla quale, invece, la rigettava nel merito.

p. 2. Contro detta sentenza il C. ha proposto ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, fondandolo su due motivi. Il ricorso è stato iscritto al n.r.g. 3710 del 2008.

Il ricorso è stato proposto contro la s.p.a. San Paolo I.M.I., la s.r.l. Capitalia Service J.V., i germani D.C., la s.r.l.

A.D.L. Agricoltura, la Carfa Petroli s.n.c. di Carretta & C., la Federazione Italiana dei Consorzi Agrari soc. coop. a r.l., il Consorzio Agrario della Lucania (poi Consorzio Agrario della Lucania e Taranto), Banca Carime s.p.a. (quale successore per fusione della Cassa di Risparmio di Calibra e di Lucania), C.G., la Banca di Credito Cooperativo di Gaudiano di Lavello, F. M.F., D.C.M. e la s.r.l. Ortoplan. Hanno resistito con congiunto controricorso i D.C., che hanno anche depositato memoria.

p. 3. Con altro ricorso ai sensi dell’art. 617 c.p.c., il C. proponeva una seconda opposizione avverso l’ordinanza del 4 maggio 2004. In questo ricorso – per quello che si legge nel ricorso per Cassazione, iscritto al n.r.g. 632 del 2009 e proposto dal C. contro la sentenza del 16 giugno 2008, con cui il Tribunale di Melfi l’ha definita rigettandola – il C., oltre a contestare la perizia di stima eseguita dopo l’ordinanza del 17 dicembre 2003, “per l’altro verso si evidenziavano gravi profili formali”, in particolare osservandosi (al riguardo si riproduce, nel ricorso per cassazione, il passo del ricorso in opposizione) che “infatti a seguito della sospensione della aggiudicazione il G.E. aveva di fatto accertato l’anomalia e quindi avrebbe dovuto revocarla disponendo il nuovo incanto. La sospensione disposta della aggiudicazione era atto definitivo e non provvisorio e non poteva concludersi con la firma del decreto di trasferimento ma con una nuova asta. Il giudizio sulla anomalia precede la sospensione non la segue, atteso anche che per gli altri motivi della precedente opposizione il G.E. aveva di fatto già emesso “sentenza” giudicando la loro infondatezza, pur se prevedendo il prosieguo del giudizio”.

La detta seconda opposizione – nella quale si costituivano soltanto i D.C. e la s.p.a. San Paolo I.M.I. – veniva disattesa, con l’indicata sentenza, sia quanto alla contestazione relativa alla sproporzione del prezzo di vendita, anche all’esito della terza perizia di stima collegiale (che si articolava con due relazioni), sia quanto all’altra doglianza sulle forme seguite siccome determinanti, ad avviso dell’opponente, l’impossibilità giuridica di emissione del decreto di trasferimento.

p. 3.1. Contro la sentenza ha proposto il suddetto ricorso per cassazione fondandolo su un unico motivo. A questo ricorso, anch’esso proposto contro tutti i soggetti contro i quali è stato proposto l’altro, hanno resistito con controricorso soltanto i D.C., i quali hanno depositato anche in questo caso memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1. Preliminarmente, sussistendo evidenti ragioni di connessione soggettiva – per l’identità dei soggetti – ed oggettiva e per il titolo – in quanto i giudizi concernono opposizioni proposte contro atti successivi della stessa procedura esecutiva e, peraltro, come si vedrà quanto al secondo motivo del primo ricorso ed all’unico del secondo, identica questione – va disposta la riunione ai sensi dell’art. 274 c.p.c., comma 2, dei due ricorsi, riguardo ai quali il Presidente Titolare della Sezione, sull’istanza di riunione, dispose in sostanza che fossero chiamati alla stessa udienza ed assegnati allo stesso relatore.

2. Con il primo motivo del ricorso iscritto al n. 3710 del 2008 (il cui esame logicamente deve avvenire prima dell’altro, giacchè riguarda una decisione assunta sul corso della procedura esecutiva prima dell’altra) si deduce, ai sensi del dell’art. 360 c.p.c., n. 4, “violazione degli artt. 112 e 617 c.p.c., comma 2, in relazione agli artt. 569, 591 bis c.p.c., nonchè della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 3, nel testo in vigore al tempo dei fatti (maggio 2003) e come modificato dalla sentenza costituzionale nr. 346/1998)”.

Vi si formulano due censure, entrambe concernenti la decisione del Tribunale riguardo alle questioni prospettate con l’opposizione agli atti, diverse da quella dell’art. 586 c.p.c., cioè la valutazione di inammissibilità delle stesse per tardività.

La prima censura riguarda l’affermazione che l’opposizione sarebbe stata proposta oltre il termine di cinque giorni dalla gara dell’11 luglio 2003 ancorchè nessuna norma prevedesse che il notaio delegato o la cancelleria dovessero avvisare l’esecutato del fissato incanto.

La seconda censura concerne l’affermazione ulteriore della sentenza impugnata che se mai si fosse dovuto ritenere che il termine per la proposizione dell’opposizione fosse decorso dal momento in cui l’esecutato aveva avuto conoscenza dell’esperito incanto, nel caso di specie nell’atto introduttivo dell’opposizione non era stato dedotto dal C. quale fosse stato quel momento, tenuto conto che Egli si era limitato a dedurre solo che “ad incanto effettuato, l’esecutato veniva a conoscenza”.

p. 2.1. In riferimento alla prima censura si imputa alla sentenza impugnata – sulla base di quanto si è argomentato nella parte del ricorso espositiva del fatto – di non avere considerato: a) che la comunicazione dell’ordinanza del 16 aprile 2003, dispositiva della vendita, non era stata ricevuta dal ricorrente, in quanto la cancelleria aveva comunicato il deposito di tale ordinanza a mezzo notificazione tramite posta del 29 aprile 2003 nel ricorso è scritto erroneamente 2004 o in un luogo in Lavello in cui egli non abitava dal 1999, onde l’ufficiale postale aveva provveduto a depositare il relativo plico presso l’ufficio postale il 2 maggio 2003, lasciando il correlato avviso nella cassetta della corrispondenza, ed aveva restituito il piego alla cancelleria il 23 maggio successivo, con attestazione di mancata consegna a domicilio per temporanea assenza del destinatario; b) che anche la raccomandata con a.r. del 3 maggio 2003, inoltrata all’opponente dall’ufficio postale di Lavello per avvisare della mancata consegna del plico il 29 aprile precedente, non aveva potuto essere recapitata e dopo la compiuta giacenza era stata restituita alla cancelleria del Tribunale di Melfi il 24 maggio 2003; c) che il ricorrente, recatosi verso la fine del mese di maggio 2003 presso detto ufficio postale “per avere notizie dell’atto cui si riferiva l’avviso immesso nella cassetta della corrispondenza del 2.5.2003, non (era riuscito) ad ottenere la benchè minima informazione”, essendo già avvenuta la restituzione del plico dopo ventuno giorni dal deposito presso l’ufficio stesso (ed in relazione a ciò si evoca la sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 1998 in ordine alla incostituzionalità della norma della L. n. 890 del 1982, art. 8, nonchè la modifica introdotta dal D.L. n. 35 del 2005, art. 2, comma 4); d) che nella descritta situazione si era verificata un’omessa comunicazione dell’ordinanza di vendita, che si sarebbe dovuta considerare equivalente alla mancata convocazione all’udienza in cui il giudice si era riservato di provvedere “sotto il profilo della nullità del provvedimento non comunicato e degli atti successivi” e che, pertanto, il termine per far valere tale nullità con l’opposizione agli atti non poteva che decorrere dal momento in cui la prosecuzione del procedimento esecutivo era stata da lui conosciuta, onde, in realtà, non era decorso alcun termine per la sua proposizione nè dal deposito dell’ordinanza di vendita, nè dai successivi provvedimenti assunti dal notaio delegato, che non erano stati conosciuti da esso ricorrente.

p. 2.2. In riferimento alla seconda censura si contesta l’assunto del Tribunale che l’opponente ai sensi dell’art. 617 c.p.c., comma 2, che reagisca avverso una nullità indotta dall’operato del giudice, del cancellerie o del notaio delegato o di altro soggetto della procedura esecutiva, in mancanza di conoscenza derivata dell’atto mallo per effetto della conoscenza di un atto successivo che lo presupponga, abbia l’onere di allegare di non avere ricevuto la comunicazioni di rito, essendo la verifica della decorrenza del termine da compiersi d’ufficio da parte del giudice dell’esecuzione viene citata Cass. n. 10724 del 2000 e si sostiene che il detto opponente abbia solo l’onere di allegare e dimostrare di non avere ricevuto le comunicazioni che gli erano dovute.

p. 3. Il motivo non è fondato.

Il Tribunale ha ritenuto inammissibile l’opposizione perchè il qui ricorrente l’ha proposta assumendo di non avere avuto comunicazione dell’ordinanza di vendita e, quindi, del successivo procedere dell’esecuzione fino all’incanto, ma non ha precisato, pur avendo proposto l’opposizione assumendo di avere avuto conoscenza dell’incanto soltanto dopo il suo esperimento (“ad incanto avvenuto”, la data in cui tale conoscenza era stata acquisita.

Il Tribunale ha, in sostanza, ritenuto non dimostrata la tempestività dell’opposizione, cioè la sua proposizione entro il termine di cinque giorni dalla conoscenza dell’esperimento dell’incanto e, quindi, dello svolgimento pregresso a partire dall’ordinanza di vendita. Ha ragionato, quindi, supponendo che il C., nel proporre l’opposizione oltre i cinque giorni dall’esperimento dell’incanto fosse tenuto ad allegare – avendo dedotto di non avere avuto conoscenza tempestiva (cioè per esercitare le sue facoltà) del procedimento a far tempo dall’ordinanza di vendita, in ragione della sua mancata comunicazione – il momento in cui, a posteriori (e, quindi, in modo inutile ai fini dell’esercizio delle sue facoltà di partecipazione), detta conoscenza si era di fatto verificata. L’allegazione sarebbe stata funzionale alla dimostrazione dell’esercizio del rimedio oppositivo entro i cinque giorni dalla suddetta conoscenza di fatto.

p. 3.1. Ora, ritiene il Collegio che, allorquando il soggetto coinvolto nella procedura esecutiva proponga l’opposizione agli atti invocando la nullità di atti di esso, assumendo che uno di essi, presupposto degli altri (nel caso di specie l’ordinanza dispositiva della vendita emessa fuori udienza) non gli sia stato comunicato, come doveva, sì da metterlo in grado di esercitare le sue facoltà di partecipazione al procedimento, di modo che i suoi successivi svolgimenti siano rimasti a lui ignoti e la nullità verificatasi per effetto della mancata comunicazione, abbia determinato la nullità degli altri, che non gli dovevano essere comunicati a loro volta (se alcuno di essi doveva essergli comunicato e lo sia stato, oppure abbia visto comunque la sua partecipazione, allora la reazione da parte sua si dovrebbe, invece, estrinsecare nel termine di cinque giorni da esso), l’opposizione, ove proposta oltre il termine di cui all’art. 617 c.p.c., comma 2, dall’ultimo atto del procedimento, è effettivamente da ritenere tempestiva soltanto se l’opponente alleghi e dimostri quando ha conosciuto dell’atto presupposto nullo (cioè della mancata comunicazione e, quindi della relativa nullità) e di quelli conseguenti, ivi compreso l’ultimo, e l’opposizione risulti proposta nei cinque giorni (ora nei venti) da tale conoscenza di fatto.

Non è possibile ritenere che, se si è verificata una nullità del procedimento per effetto della mancata comunicazione di un atto della procedura che doveva essere comunicato al soggetto coinvolto nella procedura esecutiva e non lo sia stato, nonchè la consequenziale nullità di atti successivi compiuti senza che sussistesse il dovere di comunicarli a quel soggetto e comunque senza che egli vi abbia partecipato, detto soggetto, allorquando insorga per far valere la nullità con l’opposizione agli atti prima che sia adottato un atto successivo che gli debba essere comunicato, avendo avuto – per sua stessa allegazione -conoscenza di fatto degli atti nulli dopo l’ultimo compiuto, possa introdurre l’opposizione senza allegare e dimostrare quando si sia verificata detta conoscenza.

Invero, una volta che il soggetto in questione, proponendo l’opposizione, mostri necessariamente – proprio perchè propone l’opposizione – di avere avuto conoscenza del procedimento e delle nullità che si sono verificate a partire dall’atto presupposto fino all’ultimo compiuto nella procedura, sia pure per effetto di una situazione di fatto verificatasi, se del caso anche risalente alla sua spontanea iniziativa di verifica dello stato del procedimento, la sua reazione non può considerarsi tempestiva se non nel termine di cui all’art. 617 c.p.c., decorrente dall’acquisizione della conoscenza di fatto. Se si ammettesse che egli possa attendere oltre il termine, si introdurrebbe una grave incoerenza rispetto alla logica del rimedio dell’opposizione agli atti, perchè si consentirebbe al soggetto in questione di fare svolgere la procedura ulteriormente senza reagire, pur avendo avuto conoscenza delle situazioni che legittimerebbero la sua reazione e, quindi, essendo stato nelle condizioni di agire. Tale situazione di attesa potrebbe durare almeno fino al momento in cui lo svolgimento della procedura esecutiva pervenga ad un atto o ad un incombente del quale gli si deve dare comunicazione. In tal modo la regola che presiederebbe alla tempestività dell’opposizione sarebbe nel senso che, qualora al soggetto coinvolto nella procedura non sia stato comunicato un atto od un incombente della procedura, che doveva essergli comunicato, e si sia verificata, dunque, una nullità che poi si sia riverberata sugli atti successivi della procedura dei quali il soggetto di cui trattasi non doveva avere comunicazione, ma che, se gli fosse stata fatta la comunicazione mancata o se gli fosse stata fatta ritualmente, avrebbe avuto la possibilità di seguire sua sponte, al fine di onerarlo della proposizione dell’opposizione agli atti nel termine di legge sarebbe necessario il verificarsi della comunicazione (dovuta) di un atto del procedimento successivo oppure la sua partecipazione ad un atto o ad un incombente successivo, a nulla rilevando che egli abbia aliunde conosciuto dello stato del procedimento.

Una simile soluzione implicherebbe il riconoscimento di una tutela in modo del tutto ingiustificato ed in una situazione di mancanza della buona fede del detto soggetto, il quale, pur avendo avuto conoscenza dello stato de quo e, quindi, della situazione che legittimerebbe la sua reazione contro il procedimento, potrebbe rimanere in attesa così determinando il progresso inutile della procedura. Si tratterebbe di soluzione per nulla funzionale alla garanzia del diritto di difesa nel procedimento esecutivo, bensì ad un vero e proprio abuso di tutela.

Deve, pertanto, affermarsi che ciò che rileva ai fini del decorso del termine per l’opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c., comma 2, nelle descritte evenienze è la conoscenza dell’atto, comunque acquisita.

Tale conoscenza, naturalmente deve emergere in sede processuale per divenire rilevante ai fini del decorso del termine.

p. 3.2 Si possono, in definitiva, distinguere due situazioni.

Se l’iniziativa dell’opposizione sia presa dal soggetto interessato prima che gli venga comunicato un atto del procedimento successivo, idoneo a fargli acquisire necessariamente la conoscenza (o il dovere di conoscenza) degli atti precedenti, fra cui quello che non gli venne comunicato, rientra fra gli oneri di allegazione connessi alla soggezione dell’opposizione agli atti ad un termine decadenziale decorrente dal compimento dell’atto nullo e dal doversi individuare il dies a quo del termine per la proposizione dell’opposizione dalla conoscenza dell’atto o dal momento in cui l’atto avrebbe potuto essere conosciuto se si fosse utilizzata la facoltà di partecipazione agli atti del procedimento (come quando l’atto sia stato adottato ad un’udienza alla quale per sua scelta il soggetto non abbia presenziato), indicare nell’atto di opposizione quando in concreto e di fatto egli ha acquisito detta conoscenza, nonchè darne dimostrazione, essendone egli onerato sulla base del principio per cui incombe a chi deve agire nell’osservanza di un termine di decadenza, dare dimostrazione di averlo osservato. Il che, peraltro, vertendosi in tema di accertamento da svolgersi d’ufficio anche dal giudice, non impedisce a questi, anche in presenza della sola attività di allegazione ed in mancanza di deduzione della relativa prova al riguardo, di dare rilievo ad eventuali emergenze del fascicolo dell’esecuzione, che confermino il momento della conoscenza allegato (si pensi all’estrazione di copia di atti del procedimento proprio il giorno in cui l’opponente abbia allegato di avere avuto la conoscenza di fatto).

Se, invece, la reazione del soggetto in danno del quale si è verificata la nullità si verifichi solo dopo che egli ha ricevuto comunicazione di un atto successivo del procedimento ed egli alleghi di avere conosciuto solo all’atto di tale comunicazione dello stato del procedimento e, quindi, delle nullità pregresse, ivi compresa quella dell’atto presupposto precedente che non gli venne comunicato, mentre doveva esserlo, egli sarà onerato di allegare d’avere reagito entro il termine di cui all’art. 617 c.p.c. decorrente da detta comunicazione e non deve dedurre e dimostrare di non avere acquisito la conoscenza dello sviluppo del procedimento aliunde, ma sono semmai la parte convenuta con l’opposizione od anche il giudice d’ufficio, se emerga dal fascicolo dell’esecuzione o comunque dagli atti, a poter rilevare che la conoscenza di fatto della nullità degli atti presupposti da parte dell’opponente si è verificata prima della comunicazione di quello contro il quale è avvenuta la reazione (si pensi al fatto che risulti l’estrazione di copia ben prima dell’ultimo atto comunicato, oppure una sua partecipazione ad atto precedente).

p. 3.3. Questi principi non sono in alcun modo in contestazione, ma sono pienamente consonanti, con il principio di diritto (evocato anche dal ricorrente) di cui a Cass. n. 10724 del 2000, secondo cui “La verifica della decorrenza del termine per proporre l’opposizione agli atti esecutivi è compiuta d’ufficio dal giudice in base all’esame degli atti del processo esecutivo, e non è necessario che la parte procedente ne dia esplicita dimostrazione, trattandosi della verifica di un presupposto processuale della stessa opposizione”.

I principi affermati, viceversa, segnano uno scostamento da quella giurisprudenza della Corte che ha affermato il principio, secondo cui “Nell’ipotesi di nullità di notificazione di un atto esecutivo, il termine di cinque giorni per proporre opposizione al medesimo a norma dell’art. 617 cod. proc. civ., decorre dalla data di notificazione o comunicazione dell’atto successivo che necessariamente lo presuppone, ossia dal giorno di legale conoscenza di questo secondo atto, a nulla rilevando la mera conoscenza di fatto che del primo atto l’opponente abbia comunque avuto” (Cass. n. 300 del 1966), così esigendo che il termine decorra necessariamente dalla comunicazione – evidentemente prescritta – di un atto della procedura esecutiva idonea a determinare la sua conoscenza legale e, quindi, quella dell’atto nullo presupposto.

Espressione di questo orientamento sono: Cass. n. 3785 del 1997, secondo cui “Il termine previsto dall’art. 617 cod. proc. civ., comma 2, per opporsi ad un atto esecutivo decorre dalla conoscenza legale di esso; pertanto, se la notifica di un atto, normativamente prevista (art. 555 cod. proc. civ.), è invalida, la conoscenza, ai fini di detta decorrenza, non può desumersi da quella di altri atti o fatti, eventuali o estranei al processo esecutivo (nella specie, in cui la notifica del pignoramento immobiliare era stata invalidamente eseguita per alcuni debitori, la Suprema Corte ha cassato la decisione di merito secondo la quale il termine per opporsi a tale atto doveva decorrere o dall’accesso dell’esperto per la stima dei beni o dalla pubblicazione dell’avviso d’asta sul giornale)”; anche Cass. n. 10841 del 2001, che ha dato rilievo alla comunicazione della nomina di un custode.

Non è espressione del detto orientamento, viceversa, Cass. n. 2791 del 1992, che si occupò di un caso nel quale in la sentenza impugnata aveva rilevato la decadenza di una società dalla opposizione avverso gli atti esecutivi compiuti dall’ufficiale giudiziario, in quanto proposta oltre cinque giorni dopo tale data, in particolare osservando: “Si deve peraltro ritenere, avuto riguardo alla finalità della disposizione di cui all’art. 617 cod. proc. civ., comma 2, e alla funzione del termine perentorio ivi fissato, che, nonostante la norma ricolleghi la decorrenza del termine stesso al compimento dell’atto, questo coincida con il momento in cui la sua esistenza è fatta palese alle parti del processo esecutivo, e quindi con il momento in cui l’interessato ha avuto legale conoscenza dell’atto stesso, ovvero di un atto successivo che necessariamente lo presuppone. In tal senso si esprime infatti la costante giurisprudenza di questa Corte. Nel caso di specie il giudice di merito ha considerato ai fini della decorrenza del termine il giorno in cui gli atti esecutivi sono stati compiuti con l’accesso dell’ufficiale giudiziario presso un’esattoria della società, costituente luogo diverso dalla sede legale o effettiva dalla medesima, ed in assenza di soggetti muniti di poteri di rappresentanza della società. Risulta così violato il principio sopra richiamato, non potendo essere riferita a tale momento la legale conoscenza dell’atto opposto da parte della interessata.”. E’ palese che nel caso di specie si è fatto riferimento alla legale conoscenza in quanto riferita alla rappresentanza organica della società di cui trattatasi.

Non è, parimenti, espressione dell’orientamento di cui s’è detto Cass. n. 1929 del 1994 (secondo cui, “L’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., con la quale si faccia valere la mancata comunicazione al debitore esecutato del decreto che fissa l’audizione delle parti e contestualmente detta, ex art. 569 c.p.c., disposizioni da osservarsi a pena di nullità, resta esperibile, attesa la natura del vizio, anche successivamente all’emissione del decreto di aggiudicazione o di trasferimento – cui siasi pervenuti nonostante il detto difetto di comunicazione, – nel termine di legge decorrente non già da tale ultimo provvedimento, bensì dal momento in cui l’opponente abbia conseguito conoscenza dell’illegittima prosecuzione del procedimento, derivando, peraltro, dall’eventuale accoglimento dell’opposizione, non già l’effetto di infirmare l’avvenuto trasferimento del bene, ma solo quello di paralizzare il procedimento di distribuzione della somma ricavata”).

Il criterio della rilevanza della conoscenza di fatto è stato, peraltro, accolto di recente da Cass. n. 10099 del 2009, che ha così statuito: “In tema di opposizione agli atti esecutivi, ai fini del decorso del termine perentorio di cinque giorni (elevato a venti dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 3, lett. e), n. 41, convertito con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80) previsto dall’art. 617 cod. proc. civ., per la proposizione dell’opposizione, valgono sia il principio per cui il tempo del compimento dell’atto coincide con quello in cui l’esistenza di esso è resa palese alle parti del processo esecutivo, e quindi con il momento in cui l’interessato ha avuto legale conoscenza dell’atto medesimo ovvero di un atto successivo che necessariamente lo presupponga, sia il principio della piena validità della conoscenza di fatto dell’atto stesso in capo all’interessato. (Nella specie, relativa all’impugnazione di un decreto di trasferimento di beni immobili emesso dal giudice dell’esecuzione a seguito di ordinanza di aggiudicazione, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva fatto decorrere il termine per proporre opposizione dal momento in cui il delegato del debitore aveva preso visione degli atti del procedimento esecutivo).”.

Il criterio della conoscenza di fatto risulta anche supposto dalla remota Cass. n. 1521 del 1969, che ebbe così a statuire: “Le opposizioni agli Atti esecutivi devono proporsi nel termine di cinque giorni da quello in cui il singolo atto fu compiuto, o, nel caso in cui gli interessati non abbiano avuto tempestiva conoscenza dell’atto, dal giorno della conoscenza dell’atto successivo che necessariamente lo presuppone. Qualora manchi la prova della notificazione di un atto (nella specie l’avviso dell’udienza di comparizione di cui all’art. 485 cod. proc. civ.), il giudice non può negare all’opponente il diritto di provare in che data ebbe conoscenza dell’atto, ai fini della tempestività dell’opposizione”.

p. 3.4. Applicando ora i principi sopra sostenuti in punto di conoscenza di fatto al caso di specie, emerge che correttamente il Tribunale ha ritenuto inammissibile l’opposizione, in quanto l’opponente non aveva nè allegato nè dimostrato il momento nel quale aveva avuto conoscenza sia dell’ordinanza di vendita, la cui comunicazione sosteneva essere mancata, sia degli atti successivi, compiuti dal notaio fino all’incanto.

E’ superfluo a questo punto domandarsi, anche in relazione a quanto si sostiene nel controricorso: aa) se effettivamente ricorresse una situazione di mancanza della comunicazione dell’ordinanza di vendita (comunicazione che era effettivamente dovuta: si veda, da ultimo, Cass. n. 5341 del 2009; bb) se tale situazione era stata allegata davanti al giudice dell’opposizione, nei termini in cui lo sostiene il ricorrente, per la verità con inosservanza del principio di autosufficienza, atteso che, mentre riproduce il contenuto della sua opposizione, si limita ad enunciare che quanto da lui osservato a proposito delle modalità della comunicazione dell’ordinanza di vendita era stato posto a premessa di quanto riporta, là dove, del resto, la sentenza impugnata non ne ragiona, limitandosi a riferire dell’assunto dell’opponente di una mancanza della comunicazione; cc) se, a condizione che fosse stata rispettata l’autosufficienza, il ricorrente poteva – cosa contestata dai resistenti – produrre in questa sede copia degli atti relativi alla notificazione dell’ordinanza di vendita (cosa certamente possibile e doverosa ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, tenuto conto che i documenti presenti nel fascicolo dell’esecuzione, sono per definizione, anche se si tratta di atti che non appartengono al processo cognitivo di opposizione agli atti, da reputarsi acquisiti ed esaminabili in esso); dd) se la situazione relativa alla comunicazione in un luogo in cui il C. più non abitava non sia dipesa da fatto suo proprio, cioè dalla mancata comunicazione del suo nuovo domicilio e se non sia stata descritta in modo assertorio, senza evidenziare da dove sarebbe emersa in atti nel giudizio di merito e come si conciliasse con l’asserto che il C. si sarebbe recato presso l’ufficio postale per ritirare il piego, il che implica che della tentata sua notificazione ebbe conoscenza, cosa che si scontra con il dedotto venir meno del detto luogo come sua abitazione.

p. 3.5. Vanno chiarite a questo punto le ragioni per cui si è proceduto all’esame del primo motivo, ancorchè i resistenti abbiano eccepito che dovrebbe in questa sede rilevarsi che l’opposizione agli atti era inammissibile perchè proposta dopo la vendita e, dunque, in situazione nella quale verrebbe in rilievo l’art. 2929 c.c..

La prima ragione è che la questione della tempestività dell’opposizione agli atti è pregiudiziale rispetto a quella dell’ammissibilità dell’opposizione stessa in relazione all’art. 2729 c.c., posto che quest’ultima suppone un esame dello stato della procedura e l’accertamento del se l’opposizione sia stata proposta in un momento in cui la vendita (o l’assegnazione è avvenuta).

La seconda ragione è che, se non si è convinti di quanto appena affermato, e, quindi si opini che la questione ai sensi dell’art. 2929 c.c., veniva “prima” di quella sulla tempestività, sarebbe da vedere se l’avere il Tribunale detto inammissibile l’opposizione perchè tardiva non abbia implicato l’implicito convincimento ch’essa fosse ammissibile nonostante l’art. 2729 c.c., con conseguente formazione di un giudicato implicito sul punto (alla stregua della nota recente sentenza delle SS.UU. sull’art. 37 c.p.c.).

La terza ragione è che la rilevanza dell’art. 2929 c.c., in funzione di norma che può determinare l’inammissibilità dell’opposizione agli atti dopo la “vendita”, sembrerebbe richiedere una riflessione – per il vero non del tutto emergente dalla giurisprudenza della Corte – su che cosa debba intendersi per “vendita” ed in particolare se si debba intendere o meno il complesso subprocedimento con cui alla vendita si fa luogo (nel qual caso la comunicazione dell’ordinanza dispositiva della vendita non afferirebbe ad una nullità pregressa alla vendita).

La quarta ragione è che alla norma dell’art. 2729 c.c., non sembrerebbe poter essere attribuito l’effetto di escludere l’ammissibilità dell’opposizione per quanto concerne le posizioni dei soggetti diversi dall’aggiudicatario o dall’assegnatario e segnatamente del o dei creditori, riguardo ai quali bene potrebbe configurarsi l’interesse all’accertamento della illegittimità dell’esecuzione.

Poichè per tutte le ragioni indicate la questione sollevata dai resistenti risultava meno “liquida”, la Corte ha reputato preferibile procedere all’esame del motivo, in ragione della sua infondatezza.

p. 4. Con il secondo motivo del ricorso iscritto al n. 3710 del 2008, si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, “violazione dell’art. 617 c.p.c. in relazione agli artt. 99, 131, 177, 487, 569, 586 e 618 c.p.c., comma 2”.

Vi si censura la motivazione con cui il Tribunale ha esaminato la questione del giusto prezzo di vendita, reputandola – peraltro correttamente ad avviso del ricorrente – sottratta al decorso del termine per la proposizione dell’opposizione.

Va rilevato che l’esame di questa censura non è impedito, come vorrebbero i resistenti dalla mancata impugnazione da parte del ricorrente dell’affermazione con cui il Tribunale – alla pagina dodici della sentenza – ha asserito, prima di esporre l’indicata motivazione, che “essendo intervenuta l’emanazione del decreto di trasferimento, la causa non ha più ragion d’essere, se non per statuire sulle spese”. E’ sufficiente osservare che in realtà a tale affermazione il Tribunale non ha fatto seguire la sua conseguenza, cioè quella di esaminare virtualmente la materia del contendere per dichiararla cessata e provvedere sulle spese previa determinazione della soccombenza. Il Tribunale, infatti, ha espressamente rigettato l’opposizione nel merito quanto al profilo di cui all’art. 586 c.p.c., come emerge sia dall’espressa statuizione del dispositivo, sia dall’espressa affermazione conclusiva alla pagina quindici che “si deve concludere perchè la vendita non dovesse essere annullata per essere seguita a prezzo vile, bensì tenuta ferma”.

p. 4.1. Ciò chiarito, si rileva che il motivo si articola con tre distinte censure.

La prima censura muove dall’assunto che il Tribunale avrebbe violato le norme dell’art. 586 c.p.c., comma 1, artt. 99 e 617 c.p.c., nel considerare come oggetto dell’opposizione la questione della sproporzione del prezzo di vendita. Tale questione, oggetto del potere di rilevazione officioso da parte del giudice e del conseguente esercizio di un potere discrezionale, dal punto di vista della parte del processo esecutivo sarebbe prospettabile soltanto con una sollecitazione al giudice dell’esecuzione e non tramite l’opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c.. Il modo di procedere del giudice nell’uno e nell’altro caso sarebbe un’ordinanza all’esito di un eventuale subprocedimento officioso attivato direttamente dal giudice dell’esecuzione o su sollecitazione della parte.

In sostanza il senso della censura è che il Tribunale avrebbe violato il principio della domanda e deciso con sentenza una questione che doveva risolvere con un’ordinanza.

p. 4.1.1. La censura è inammissibile per difetto di interesse.

Ancorchè sia esatto che la deduzione della sproporzione fra prezzo di vendita e valore effettivo dei beni staggite non possa essere fatta valere dalla parte direttamente con il mezzo dell’opposizione agli atti, bensì con un’istanza rivolta al giudice dell’esecuzione sulla quale egli deve provvedere e a potendo semmai quel mezzo esperirsi avverso l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione, sollecitato alla sospensione, la neghi, non solo non è dato comprendere quale sarebbe l’interesse del ricorrente ad ottenere la cassazione della sentenza impugnata in accoglimento della censura in discorso, ma quest’ultima è anche infondata.

Sotto il primo aspetto, volta che si consideri che l’essersi il giudice dell’esecuzione ritenuto investito del potere di sospendere la vendita ai sensi dell’art. 586 c.p.c., per effetto dell’opposizione agli atti e di decidere conseguentemente sulla sussistenza delle sue condizioni, non ha determinato altro che l’anticipazione della prospettiva che, a seguito della proposizione di un’istanza di sospensione e dell’adozione di un provvedimento in proposito, si sarebbe potuta avere con la proposizione di un’opposizione agli atti contro di esso. Poichè da tale anticipazione il C. non ha ricevuto alcun pregiudizio, non è dato comprendere come della pretesa anomalia del modus procedendi.

Egli si possa dolere.

Ma, se anche non si condividesse tale conclusione, dando rilievo alla circostanza che ai fini dell’opposizione agli atti l’inosservanza delle forme determini il diritto al suo accertamento ed alle conseguenze sugli atti successivi, senza che rilevi l’effettiva sussistenza di un pregiudizio per la parte, si dovrebbe reputare che la censura è infondata: a) in quanto – come emerge dallo stesso ricorso in opposizione – era stato lo stesso C. a sollecitare l’adozione della sospensione ai sensi dell’art. 586 c.p.c., nell’ambito dei provvedimenti chiesti al giudice dell’esecuzione ed ottenuti ai sensi dell’art. 618 c.p.c. e dallo stesso adottati; b) è vero che, una volta che il giudice, in sede di decisione a seguito della cognizione piena, ebbe a rilevare l’inammissibilità dell’opposizione, perchè tardivamente proposta, non avrebbe potuto ritenersi investito della cognizione delle condizioni per la sospensione della vendita ai sensi dell’art. 586 c.p.c., per il fatto che su di esse quella norma lo abilitava a provvedere d’ufficio; c) tale potere si sarebbe dovuto estrinsecare con la convocazione delle parti ai sensi dell’art. 485 c.p.c. e l’adozione di un’ordinanza ai sensi dell’art. 487 c.p.c.; d) tuttavia, il modo di procedere adottato dal giudice dell’esecuzione lo è stato non già nell’ambito del processo esecutivo, bensì nell’ambito del processo di cognizione determinato dall’opposizione agli atti e, dunque, sottostà alle regole sull’interesse ad agire ed ad impugnare proprie del processo di cognizione, onde la mera inosservanza delle forme può venire in rilievo come motivo di impugnazione solo se la parte che se ne lamenti dimostri di avervi un qualche interesse: poichè il modus procedendi del giudice si è risolto nell’anticipazione a favore del C. di quella che avrebbe potuto essere la sua tutela contro un diniego di accoglimento della istanza di sospensione ai sensi dell’art. 586 c.p.c., egli prospetta una censura riguardo alla quale non ha alcun interesse, avendo tratto vantaggio da detto modo di procedere, perchè ha visto assicurata la possibilità di discutere in sede di cognizione con il rimedio dell’art. 617 c.p.c., senza dover presentare un’istanza e reagire contro la sua eventuale reiezione.

In ogni caso, allorquando, come nella specie, il giudice dell’esecuzione venga investito di un’opposizione agli atti con cui si deduca l’omessa comunicazione della vendita e la nullità del successivo svolgimento del processo esecutivo e si postuli in conseguenza la sospensione della vendita ai sensi dell’art. 586 c.p.c., per le ragioni supposte da tale norma e non la semplice necessità che si proceda nuovamente alla rinnovazione delle operazioni funzionali alla vendita a far tempo dall’ordinanza dispositiva della vendita, bene può ritenersi che il giudice dell’esecuzione, qualora ritenga che le nullità dedotte non vi siano oppure reputi inammissibile l’opposizione quanto ad esse, possa considerarsi investito immediatamente della questione della sospensione ai sensi dell’art. 586 c.p.c. e, quindi, dopo avere dato i provvedimenti di cui all’art. 618 c.p.c., comma 2, (un tempo quelli indilazionabili ora anche la sospensione) e, dunque, la stessa sospensione ai sensi dell’art. 586 c.p.c., in via provvisoria, possa poi esaminare nella cognizione piena la fondatezza delle deduzioni giustificative di essa. L’alternativa procedimentale sarebbe che il giudice dell’esecuzione dovrebbe ritenere non deducibile immediatamente la questione di sospensione ai sensi dell’art. 586 c.p.c., e considerare per essa inammissibile l’opposizione ed invitare l’opponente a rivolgergli istanza ai sensi dell’art. 486 c.p.c., per poi provvedere su di essa con ordinanza, la quale sarebbe assoggettabile al rimedio dell’art. 617 c.p.c.. Questa alternativa sarebbe inutilmente defatigatoria e contraria al principio della ragionevole durata del processo e si risolverebbe in una preservazione delle forme senza soddisfazione di un effettivo interesse delle parti.

La prima censura proposta con il secondo motivo è, pertanto, rigettata.

I rilievi svolti giustificano anche il rigetto della seconda censura, con cui si lamenta che, ritenendosi investito della questione della sospensione della vendita ai sensi dell’art. 586 c.p.c., e decidendola con la sentenza definitiva del processo di opposizione agli atti, il Tribunale avrebbe deciso con la forma della sentenza una questione che avrebbe dovuto decidere con quella dell’ordinanza all’esito di uno specifico subprocedimento nell’ambito del processo esecutivo.

p. 4.2. La terza censura, sull’assunto che la sospensione della vendita disposta dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 586 produrrebbe l’effetto legale ed automatico di revocare l’aggiudicazione conseguita, restituendo la procedura alla fase dell’udienza di vendita ai cui all’art. 569 c.p.c. e che non sarebbe revocabile, addebita alla sentenza impugnata, sempre per avere ritenuto di esaminare la questione ai sensi dell’art. 586 c.p.c., in sede di opposizione agli atti, di aver provveduto con l’ordinanza del 17 dicembre 2003 a “sospendere, ex art. 586 c.p.c., la vendita nelle more di nuova stima, fatto salvo il diritto dell’aggiudicatario a vedersi, se del caso, trasferito quanto aggiudicato e allo stesso prezzo di aggiudicazione, ove il Giudice dell’Esecuzione dovesse ritenere comunque congruo il prezzo”. In tal modo quel giudice avrebbe trasformato il provvedimento sulla sospensione ai sensi dell’art. 586 c.p.c., in un provvedimento non già determinativo della regressione del procedimento esecutivo alla fase della udienza di vendita e come tale irrevocabile, salvo che a seguito dell’esperimento contro di esso del rimedio dell’art. 617 c.p.c., in un provvedimento provvisorio destinato ad essere ridiscusso a seguito della cognizione piena con la sentenza, come lo è stato.

p. 4.3. La censura è infondata.

Essa è basata sull’assunto che il provvedimento del 17 dicembre 2003 debba essere considerato come un provvedimento di sospensione ai sensi dell’art. 586 c.p.c. e di esso abbia determinato l’effetto (su cui si veda Cass. n. 6269 del 2003, che condivisibilmente gli attribuisce l’effetto di comportare oltre all’impossibilità di pronunciare il decreto di trasferimento del bene, quello di determinare altresì la revoca dell’aggiudicazione e di tutti gli atti compiuti in conseguenza del disposto incanto, che andrà perciò rifissato). Si è trattato, invece, di un provvedimento assunto ai sensi dell’art. 618 c.p.c., comma 2, come non ha mancato di rilevare il Tribunale nella sentenza impugnata. Peraltro, la censura non può avere un rilievo autonomo rispetto alle due precedenti, cioè potrebbe rilevare, se fosse fondata, soltanto se l’avere il Tribunale proceduto all’esame della questione ai sensi dell’art. 586 c.p.c., direttamente in seno all’opposizione integrasse, come invece s’è escluso, un vizio della sentenza impugnata. In sostanza, questa terza censura si risolve sempre nell’addebitare alla sentenza impugnata di non avere seguito l’iter procedimentale che si sarebbe avuto se il Tribunale fosse stato investito della questione con un’istanza o avesse ritenuto di provvedere d’ufficio.

D’altro canto, si osserva per completezza, l’assorbimento del provvedimento provvisorio adottato il 17 dicembre 2007 nella decisione qui impugnata, se anche si considerasse come una “revoca” sarebbe espressione della logica per cui i provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 618 c.p.c., proprio per la loro provvisorietà debbono essere riesaminati con sentenza che definisce l’opposizione e la loro ritualità o meno dev’essere anche implicitamente confermata da essa, cioè dalla statuizione assunta sulla fondatezza o meno dell’opposizione.

p. 5. Il ricorso iscritto al n.r.g. 3710 del 2008 è, dunque, conclusivamente rigettato.

Le spese, attesa la delicatezza delle questioni esaminate, possono compensarsi per giusti motivi.

p. 6. Venendo all’esame del ricorso iscritto al n. 632 del 2009, si rileva che con l’unico motivo su cui si fonda si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 “violazione dell’art. 617, 618 c.p.c., comma 2, artt. 487 e 569 c.p.c.”.

Vi si censura la motivazione della sentenza impugnata, nel punto in cui si è occupata del modus procedendi del Giudice dell’Esecuzione a far tempo dall’ordinanza del 17 dicembre 2003 e precisamente le seguenti affermazioni: “la deduzione sull’impossibilità giuridica di emettere il decreto di trasferimento è errata. Si deve evidenziare, infatti, che, con l’ordinanza del 16-17.12.2003, il G.E. non aveva affatto deciso definitivamente sulla sospensione della vendita, perchè avesse ritenuto che il prezzo fosse notevolmente inferiore a quello giusto: egli, invece, si era limitato ad adottare un provvedimento indilazionabile, di quelli previsti dall’art. 618 c.p.c., comma 2, inteso, nella specie, alla mera verifica della congruità del valore (anzi, veniva espressamente “fatto salvo il diritto dell’aggiudicatario a vedersi, se del caso, trasferito quanto aggiudicato e allo stesso prezzo di aggiudicazione, ove il Giudice dell’Esecuzione dovesse ritenere comunque congruo il prezzo”). Quanto alla deduzione, secondo cui “la decisione sulla revoca della sospensione è stata emessa nel corso della procedura espropriativa laddove avrebbe dovuto essere emessa nel giudizio di opposizione”, deve reputarsene l’infondatezza, perchè la valutazione di sospendere o meno l’emanazione del decreto di trasferimento compete al G.E. salava la valutazione in sede di opposizione ex art. 617 c.p.c., e, comunque, non si vede quale utilità possa assumere, anche ove mai fondata la doglianza de qua agitur”.

Il motivo di ricorso proposto contro questa motivazione si articola nelle stesse argomentazioni svolte a proposito della terza censura oggetto del secondo motivo dell’altro ricorso. L’illustrazione è svolta con le stesse parole e gli stessi quesiti formulati a chiusura dell’esposizione sono di contenuto identico, salvo variazioni di mera forma espositiva.

p. 6.1. Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso prospettata dai resistenti sotto il profilo che l’accertamento della congruità del prezzo di aggiudicazione cui è pervenuta la sentenza impugnata, non essendo stato impugnato dal ricorrente ed essendo, dunque, passato in cosa giudicata, renderebbe lo stesso ricorrente privo di interesse allo svolgimento della censura prospettata con il motivo di ricorso avverso il modus procedendi del giudice dell’esecuzione.

L’assunto è privo di pregio. Essendo stata l’opposizione oggetto del ricorso in esame proposta contro l’ordinanza del 4 maggio 2004, è evidente che se il ricorso fosse accolto, l’accoglimento travolgerebbe anche la statuizione della sentenza impugnata in ordine all’esclusione della sproporzione del prezzo, perchè riporterebbe il procedimento esecutivo in una situazione per cui la cassazione con rinvio comporterebbe che il Tribunale di Melfi dovrebbe ancora giudicare sulla ritualità dell’ordinanza de qua, di modo che solo dopo tale giudizio dovrebbe, se del caso, sempre cioè che esso non si chiudesse con l’annullamento dell’ordinanza stessa, procedere alla valutazione sulla ricorrenza della situazione supposta dall’art. 586 c.p.c..

In sostanza, la statuizione in proposito della sentenza impugnata è dipendente (art. 336 c.p.c., comma 1) da quella assunta sul modus procedendi e se quest’ultima cadesse resterebbe automaticamente travolta, onde irrilevante è che non sia stata impugnata (come del resto, lo era ai fini dello scrutinio dell’altro ricorso, in cui pure, con riguardo all’altra sentenza, non venne impugnata).

Il motivo su cui si fonda il ricorso sarebbe infondato per le medesime ragioni esposte circa il modus procedendi del Tribunale di Melfi esposte a proposito della terza censura oggetto del secondo motivo dell’altro ricorso ed in genere a proposito di tutte le censure con quel motivo svolte.

Il risultato è sempre che il ricorso dev’essere rigettato.

p. 7. Anche le spese riguardo a tale ricorso possono compensarsi per giusti motivi, per ragioni analoghe a quelle che hanno giustificato la compensazione per l’altro.

P.Q.M.

La Corte riunisce il ricorso iscritto al n.r.g. 632 del 2009 a quello iscritto al n.r.g. 3710 del 2008. Rigetta entrambi i ricorsi.

Compensa le spese dei due giudizi di cassazione riuniti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 20 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2010

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