Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6487 del 09/03/2021

Cassazione civile sez. lav., 09/03/2021, (ud. 30/09/2020, dep. 09/03/2021), n.6487

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 638-2020 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 38,

presso lo studio dell’avvocato MARCO LANZILAO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, anche per la COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA, in persona

del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA

DEI PORTOGHESI 12, ope legis;

– resistente con mandato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 15/05/2019

R.G.N. 73139/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/09/2020 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA, ha depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Il Tribunale di Roma, con provvedimento del 15 maggio 2019, ha rigettato l’istanza, proposta da S.A., per la sospensione degli effetti del decreto emesso dalla stessa sezione specializzata nel procedimento iscritto al R.G. 73139/2017, con cui era stata respinta la domanda di protezione internazionale proposta dal ricorrente.

2. Il Tribunale ha ritenuto la tardività dell’istanza di sospensione, in quanto depositata oltre il termine di cinque giorni dall’iscrizione a ruolo del ricorso per cassazione avverso il provvedimento reiettivo della domanda di protezione internazionale.

3. Per la cassazione del provvedimento che ha pronunciato sull’istanza di sospensione, S.A. ha proposto ricorso affidato ad un motivo.

4. L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

5. Il PG ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il ricorso, con unico motivo, lamenta la violazione dell’art. 152 c.p.c., comma 2, per erroneità in diritto del provvedimento, sostenendo che il termine di cinque giorni di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, non è indicato come termine perentorio o a pena di decadenza.

2. Il ricorso è inammissibile.

3. Ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13: “(…) Quando sussistono fondati motivi, il giudice che ha pronunciato il decreto impugnato può disporre la sospensione degli effetti del predetto decreto, con conseguente ripristino, in caso di sospensione del decreto di rigetto, della sospensione dell’efficacia esecutiva della decisione della Commissione. La sospensione di cui al periodo precedente è disposta su istanza di parte da depositarsi entro cinque giorni dalla proposizione del ricorso per cassazione. La controparte può depositare una propria nota difensiva entro cinque giorni dalla comunicazione, a cura della cancelleria, dell’istanza di sospensione. Il giudice decide entro i successivi cinque giorni con decreto non impugnabile”.

4. Come già affermato recentemente da questa Corte (Cass. n. 11756 del 2020), davanti al giudice di legittimità non può essere impugnato il provvedimento di rigetto dell’istanza di sospensiva pronunciato dal giudice di merito, trattandosi di provvedimento non definitivo a contenuto cautelare, in relazione al quale è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., comma 7.

5. Con successiva pronuncia di questa Corte (Cass. n. 18987 del 2020) è stata ribadita la natura non decisoria e non definitiva del decreto impugnato, che non ne consente l’impugnazione ex art. 111 Cost., comma 7, in quanto, anche in caso di mancata sospensione degli effetti dell’originario provvedimento di rigetto della Commissione territoriale, rimane impregiudicata la situazione giuridica del richiedente la protezione internazionale. Poichè la sfera giuridica del richiedente non rimane compromessa in via definitiva ma solo temporanea dalla mancata concessione della sospensiva, se ne ricava la natura non decisoria del decreto impugnato che non è, pertanto, rìcorribile in cassazione.

6. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Nulla va disposto quanto alle spese del giudizio di legittimità, non avendo il Ministero intimato svolto attività difensiva.

7. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (nella specie, inammissibilità del ricorso) per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto (v. Cass. S.U. n. 23535 del 2019).

8. In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente chiarito (sent. n. 4315 del 2020) che la debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione è “…normativamente condizionata a “due presupposti”, il primo dei quali – di natura processuale – è costituito dall’aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell’impugnazione, mentre il secondo – appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell’obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell’iscrizione della causa a ruolo. L’attestazione del giudice dell’impugnazione, ai sensi all’art. 13, comma 1-quater, secondo periodo, T.U.S.G., riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all’amministrazione giudiziaria accertare la sussistenza del secondo”.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2021

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