Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6486 del 28/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 28/02/2022, (ud. 08/02/2022, dep. 28/02/2022), n.6486

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12428-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.V., in proprio e nella qualità di erede di

L.D., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA

della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ALESSANDRO LUPI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6314//2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 12/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’08/02/ 2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ENZA LA TORRE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che in controversia su impugnazione da parte di S.V. di avviso di accertamento per estimi catastali per la rideterminazione della classe e rendita catastale di immobile sito in (OMISSIS), ha accolto l’appello del contribuente.

La CTR ha ritenuto che “e’ pacifico che il provvedimento impugnato non prende in esame le specifiche caratteristiche dell’immobile oggetto di rilassamento, come ritenuto nel secondo dei due profili interpretativi. Vale la pena infine aggiungere come in contrario non possano soccorrere le argomentazioni riguardanti lo specifico immobile (descrizione del fabbricato e delle specifiche unità immobiliari) contenute negli atti di causa, posto che tale operazione non può essere ritenuta idonea all’integrazione del contenuto motivazione dell’atto, non essendo consentito di sopperire con integrazioni in sede processuale alle lacune dell’atto di classamento per difetto di motivazione”.

Il contribuente si costituisce con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. L’unico motivo del ricorso, col quale si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, della L. n. 241 del 1990, art. 3, nonché delle norme in materia di motivazione degli avvisi di accertamento catastali, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è infondato.

2. La questione su quale debba essere il contenuto motivazionale minimo necessario per rendere adeguato a parametri di tutela del contribuente e di trasparenza amministrativa la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali è stata risolta da questa Corte, che ha ribadito il principio consolidato secondo cui è necessaria una rigorosa – e cioè completa, specifica e razionale – motivazione dell’atto di riclassamento. In particolare, quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, la ragione giustificativa non può consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, ma deve essere accertata la variazione di valore degli immobili presenti nella microzona (Cass. n. 9603 del 2020; Cass. n. 22671 del 2019; Cass. n. 10403 del 2019; Cass. n. 9770 del 2019; Cass. n. 22671 del 2019; Cass. n. 23051 del 2019; Cass. n. 27180 del 2019).

3. Ne consegue la necessità che nell’avviso di accertamento siano precisate le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a modificare d’ufficio il classamento originario, non essendo sufficiente il richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l’avvio della procedura di riclassamento. L’amministrazione comunale è tenuta peraltro ad indicare in modo dettagliato quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che hanno portato l’area alla riqualificazione, risultando inidonei i richiami ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta (cfr. Cass. n. 3156 del 2015).

L’obbligo di motivazione in tali fattispecie, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, anche secondo la Corte Cost., primo dicembre 2017, n. 249 – che ha convalidato la legittimità del peculiare strumento introdotto con la legge finanziaria 2005, in quanto esente da profili d’irragionevolezza – deve essere assolto in maniera rigorosa, in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento (p.7.3 Corte Cost. 249/17, cit.).

4. E’ stato altresì affermato che nella procedura di revisione di classamento si debba tener conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l’unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente sulla qualificazione della stessa (Cass. n. 10403 del 2019).

5. Con specifico riferimento al riclassamento di unità immobiliari site nel Comune di Roma, Cass. n. 19810 del 23/07/2019 ha statuito che il provvedimento, atteso il carattere diffuso dell’operazione, deve essere adeguatamente motivato in ordine agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nel D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, affinché il contribuente sia posto in condizione di conoscere “ex ante” le ragioni che ne giustificano in concreto l’emanazione (conf. Cass. Sez. 5 n. 23051/2019; Cass. sez. 6 – 5, n. 9770 del 08/04/2019). In definitiva, il contribuente, assoggettato all’iniziativa dell’ente, rivolta a modificare un quadro già stabilizzato di definizione della capacità contributiva, deve essere posto in condizione di poter compiutamente controllare e se del caso contestare – sul piano giuridico oltre che sul piano fattuale – la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della revisione del classamento di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335.

6. Conclusivamente, l’atto di riclassamento ai sensi della normativa indicata deve contenere l’indicazione: a) degli elementi che hanno in concreto interessato una determinata microzona; b) di come essi incidano sul diverso classamento della singola unità immobiliare (Cass. n. 27180 del 2019; Cass. n. 22671 del 2019; Cass. n. 23051 del 2019). Condizioni queste non ricorrenti nella fattispecie.

7. La CTR si è attenuta ai principi giurisprudenziali sopra indicati; infatti, nonostante abbia ritenuto legittimo l’accertamento in quanto “il presupposto normativo dello scostamento del rapporto tra il valore medio di mercato e il corrispondente valore medio catastale rispetto all’analogo rapporto relativo all’insieme delle microfono comunali, ben espresso nell’avviso di accertamento, tuttavia ha affermato che “e’ pacifico che il provvedimento impugnato non prende in esame le specifiche caratteristiche dell’immobile oggetto di riclassamento, come ritenuto nel secondo dei due profili interpretativi. Vale la pena infine aggiungere come in contrario non possano soccorrere le argomentazioni riguardanti lo specifico immobile (descrizione del fabbricato e delle specifiche unità immobiliari) contenute negli atti di causa, posto che tale operazione non può essere ritenuta idonea all’integrazione del contenuto motivazione dell’atto, non essendo consentito di sopperire con integrazioni in sede processuale alle lacune dell’atto di classamento per difetto di motivazione”.

8. Il ricorso va conseguentemente respinto.

In ragione del recente assestarsi della giurisprudenza in materia vanno compensate integralmente le spese dell’intero processo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2022

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