Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6486 del 14/03/2017

Cassazione civile, sez. III, 14/03/2017, (ud. 05/12/2016, dep.14/03/2017),  n. 6486

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14218-2014 proposto da:

A.C., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ETTORE MARIA GLIOZZI giusta procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

NOI DUE VIAGGI DI L.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 578/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 15/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/12/2016 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – L’agenzia di viaggi “Noi due viaggi” s.r.l. convenne in giudizio A.C. per sentirlo condannare al pagamento del corrispettivo, pari ad Euro 5.794,00, del viaggio in Egitto da questi acquistato.

Il convenuto contestò la fondatezza della domanda assumendo di aver versato, tramite la propria figlia ( A.F.), un acconto di Euro 1.400,00 e di aver ritirato i documenti di viaggio, tramite il fidanzato della figlia ( R.M.), ma di non aver potuto effettuare il viaggio stesso in quanto, nonostante si fosse recato in aeroporto il 27 aprile 2008, la partenza era stata impedita dal fatto che il figlio minore non era in possesso di un suo passaporto; possesso della cui necessità l’agenzia non lo aveva informato, così restando inadempiente ai propri obblighi, con conseguente responsabilità per i danni da vacanza rovinata, di cui chiedeva il ristoro con domanda riconvenzionale.

L’adito Tribunale di Torino – esteso il contraddittorio ai chiamati in causa A.F. e R.M. -, con sentenza del maggio 2010, ritenute tardive le contestazioni della “Noi due viaggi” in ordine alle deduzioni di parte convenuta, da reputarsi dunque ammesse, rigettò la domanda dell’attrice ed accolse la pretesa di danni svolta in via riconvenzionale dal convenuto.

2. – Su impugnazione della “Noi due viaggi di Lisa Monda”, in persona della omonima titolare, la Corte di appello di Torino, con sentenza resa pubblica in data 15 marzo 2013, in riforma della decisione di primo grado, accoglieva la domanda proposta dalla agenzia di viaggi e condannava A.C. a corrispondere ad essa la somma di Euro 5.794,00, oltre accessori, nonchè al pagamento delle spese di lite del doppio grado in favore di tutte le parti costituite, altresì rigettando la domanda riconvenzionale di danni dal medesimo A. proposta.

2.1. – La Corte territoriale, esclusa l’inammissibilità dell’appello per genericità dello stesso, osservava che (in base alla acquisita risposta del Consolato d’Egitto alla richiesta avanzata da parte appellante) “effettivamente, all’epoca del viaggio in questione il minore non poteva entrare in Egitto con una semplice carta di identità, ma era necessario che avesse un proprio passaporto o fosse registrato sul passaporto del genitore” e che l’indicazione della necessità del passaporto era presente sul “documento 1 delle produzioni dell’Agenzia”, là dove il disconoscimento da parte dell’ A. della sottoscrizione apposta in calce a tale documento aveva “poco rilievo”, avendo lo stesso dichiarato che, nel rapporto con l’Agenzia si era avvalso della figlia e del fidanzato di quest’ultima, potendo, dunque, le firme “essere riferibili a costoro”.

2.2. – Il giudice di appello evidenziava, poi, che in atti sussisteva la prova “che il minore C.F., ovvero colui che avrebbe impedito il viaggio perchè non in possesso della prescritta documentazione, era invece iscritto sui passaporti “della Frigerio” (madre del minore) e, soprattutto, del padre”, come risultava dalla e-mail (tempestivamente prodotta con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c.) del 12 febbraio 2008 inviata da A.F. alla Agenzia, “evidentemente con ciò rispondendo a precisa richiesta dell’Agenzia stessa”.

Sicchè – soggiungeva la Corte territoriale – non poteva ravvisarsi alcun inadempimento all’obbligo di rendere le necessarie informazioni sul punto da parte della “Noi due viaggi”, nè tantomeno dalle difese di primo grado dell’attrice poteva desumersi una “ammissione di inadempimento”, essendo le stesse “assolutamente tempestive anche perchè… fondate (anche) su documenti tempestivamente prodotti”.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre A.C. sulla base di due motivi.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’unica intimata, l’agenzia “Noi due viaggi di Lisa Monda”, in persona della omonima titolare.

Il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo mezzo è denunciata la violazione dell’art. 163 c.p.c., art. 183 c.p.c., comma 5, e art. 342 c.p.c..

La Corte di appello avrebbe violato le norme di cui all’art. 163 c.p.c. e art. 183 c.p.c., comma 5, in quanto, a fronte della carenza di allegazioni nell’atto di citazione, “non ha tenuto in alcuna considerazione la tardività delle contestazioni della Noi Due Viaggi che si è curata di sollevare le proprie eccezioni e difese a fronte della costituzione del sig. A. solo in seconda memoria istruttoria”, con la conseguenza di dover ritenere, al pari del primo giudice, non contestati i fatti dedotti dal convenuto.

Inoltre, il giudice di secondo grado avrebbe errato a reputare ammissibile l’appello nonostante la genericità dell’atto ai sensi dell’art. 342 c.p.c., non avendo la parte appellante preso posizione difetto di specificità in ordine al punto di diritto su cui si fondava la sentenza di primo grado, ossia la mancata contestazione delle difese avanzate dal convenuto circa il difetto di informazione ai sensi del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 87.

1.1. – Il motivo non può trovare accoglimento.

Quanto al profilo con il quale si evoca la violazione dell’art. 163 c.p.c. e art. 183 c.p.c., comma 5, le doglianze, nel soffermarsi ad evidenziare supposte carenze dell’esame del giudice di appello, non aggrediscono affatto la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale si fonda, invece, proprio sulla affermazione in positivo della tempestività delle difese di parte attrice, anche in ragione della ritualità e tempestività della produzione documentale, da cui la stessa Corte territoriale ha tratto il proprio argomentato convincimento (cfr. anche sintesi al p.p. 2.1. e 2.2. dei “Fatti di causa”).

In ordine poi al profilo della dedotta genericità ai sensi dell’art. 342 c.p.c., occorre premettere che esso integra la denuncia di un error in procedendo, rispetto al quale questa Corte è giudice del fatto processuale (tra le altre, Cass., 10 settembre 2012, n. 15071; Cass., 28 novembre 2014, n. 25308) ed è, quindi, investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purchè la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito, ossia in conformità alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 (e, dunque, nel rispetto dei principi di specificità e localizzazione degli atti richiamati), e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, (Cass., sez. un., 22 maggio 2012, n. 8077).

Quanto, in particolare, all’onere di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, così come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 7 di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, “gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”, esso è soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle forme processuali, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 3, ferma, in ogni caso, l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 6, degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi (Cass., sez. un., 3 novembre 2011, n. 22726).

Nella specie, soffermandosi il ricorrente segnatamente sul punto 7 dell’atto di appello, manca di dare piena contezza dei complessivi contenuti dell’impugnazione, là dove tale specificazione si rende comunque necessaria in ragione del fatto che l’inammissibilità del gravame per violazione dell’art. 342 c.p.c. sussiste solo quando il vizio investa l’intero contenuto dell’atto, mentre quando sia possibile individuare motivi o profili autonomi di doglianza, sufficientemente identificati, è legittimo scrutinare questi ultimi nel merito, resecandoli dalle ragioni d’impugnazione viziate da genericità (Cass., 7 ottobre 2015, n. 20124).

In ogni caso, risulta dirimente la circostanza della mancata produzione di copia della sentenza di primo grado (che non è affatto menzionata negli atti oggetto di produzione in questa sede: cfr. pp. 27/28), nella sua completezza (rivestendo precipuo rilievo della parte motiva), che costituisce l’imprescindibile termine di raffronto in base al quale poter fondare il giudizio richiesto dal citato art. 342 c.p.c.; sentenza di primo grado che non è da inserirsi nel fascicolo d’ufficio (il quale contiene soltanto copia del dispositivo delle sentenze: art. 168 c.p.c., richiamato dall’art. 347 c.p.c.), mentre è da inserirsi nel fascicolo della parte appellante (art. 347 c.p.c.), il quale, tuttavia, non è presente agli atti del processo dinanzi a questa Corte e che, dunque, in presenza di detta carenza (anche per la mancata costituzione della parte intimata), il ricorrente aveva l’onere di produrre ai sensi del citato art. 369 c.p.c.

Nè, infine, un tale onere può ritenersi surrogabile in base alle indicazioni della sentenza del primo giudice contenute nella sentenza di appello, là dove, comunque, nella specie esse sono oltremodo generiche e non utili al ricorrente, posto che la stessa Corte territoriale ha ritenuto superato il vaglio di ammissibilità di cui all’art. 342 c.p.c.

2. – Con il secondo mezzo è dedotto omesso esame di fatto decisivo ed oggetto di discussione tra le parti.

Nel giungere alla propria decisione la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto delle deduzioni e dei documenti prodotti dalle parti e segnatamente: della contestazione del convenuto circa la sottoscrizione sulla proposta di acquisto del pacchetto di viaggi; delle dichiarazioni di A.F. di non aver mai sottoscritto detta proposta e di aver avuto contatti con l’Agenzia solo tramite corrispondenza e-mail; della assenza di prova in ordine al fatto che la e-mail del 12 febbraio 2008 fosse in replica ad una precisa comunicazione della Agenzia; della presenza del documento n. 3 di parte convenuta (e-mail del 29 aprile 2008) che comprovava il fatto che la Noi Due Viaggi “non era neppure al corrente della normativa che prescrive l’obbligo del passaporto per l’espatrio in Egitto”; del documento n. 1 di parte attrice, comprovante la richiesta della Noi Due Viaggi di visti per sole tre persone.

2.1. – Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.

E’ infondato là dove si riferisce a fatti invero esaminati dalla Corte territoriale (quelli relativi alla sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto di viaggi ed all’adempimento dell’obbligo informativo da parte della Agenzia), giungendo ad un apprezzamento contrario a quello divisato dal ricorrente; mentre, inammissibile là dove rivolge la doglianza nei confronti del mancato esame dei documenti in sè – che anche a prescindere dalla mancanza di decisività in ordine alla loro forza probatoria, tale da dover condurre, con certezza, ad una diversa decisione -, quale vizio che non integra l’omesso esame di un “fatto storico”, su cui è incentrato il novellato art. 360 c.p.c., comma, n. 5, (cfr. Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053).

3. – Il ricorso va, dunque, rigettato e tale esito rende superfluo disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti (litisconsorti soltanto processuali) del giudizio di appello non evocate in questa sede ( A.F. e R.M., non soccombenti nei confronti della agenzia attrice), atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (tra le altre, Cass., 17 giugno 2013, n. 15106).

Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità nei confronti della parte intimata che non ha svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 5 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017

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