Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6486 del 09/03/2021

Cassazione civile sez. lav., 09/03/2021, (ud. 29/09/2020, dep. 09/03/2021), n.6486

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Presidente –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17109-2018 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA QUIRINO

MAIORANA 9, presso lo studio LEGALE FAZZARI, rappresentato e difeso

dall’avvocato AURORA NOTARIANNI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i

cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4/2018 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 15/02/2018 R.G.N. 700/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/09/2020 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE’;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO ALESSANDRO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato AURORA NOTARIANNI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Messina, riformando la sentenza del Tribunale della stessa città, ha rigettato la domanda con la quale S.G., dipendente civile del Ministero della Difesa, aveva chiesto che fosse dichiarata l’illegittimità della sua esclusione dalla selezione per titoli per la progressione economica dalla fascia F1 a quella F2.

L’esclusione si era verificata in quanto lo S., nella propria domanda telematica di partecipazione alla predetta selezione, aveva omesso la dichiarazione della sanzione del rimprovero verbale da lui ricevuto, come sanzione disciplinare, nel 2009.

La Corte messinese fondava la propria decisione sull’art. 3 punto 8 lett. C del bando di selezione, il quale prevedeva l’esclusione nel caso di “falsità delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione”, ipotesi ritenuta sussistente in quanto, secondo i giudici di secondo grado, l’omessa dichiarazione nella domanda non poteva che “assumere il valore di falsa dichiarazione, giacchè è in essa implicita l’affermazione di inesistenza di sanzioni”, mentre non poteva avere rilievo il fatto che il tipo di (pregressa) sanzione comportasse, se correttamente dichiarata, soltanto una decurtazione del punteggio. Essa confermava poi l’assunto della difesa erariale secondo cui la domanda di partecipazione aveva natura di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi della normativa di cui al D.P.R. n. 445 del 2000.

2. S.G. ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, poi illustrati da memoria e resistiti con controricorso dal Ministero della Difesa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo è dedicato dal ricorrente alla denuncia di violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 445 del 2000, artt. 46 e 75 (art. 360 c.p.c., n. 3). Con esso lo S. censura il fatto che la Corte territoriale abbia equiparato la domanda telematica di partecipazione al concorso interno ad una dichiarazione sostitutiva di certificazione ed abbia poi ritenuto che l’omessa dichiarazione della sanzione precedentemente subita costituisse falsa dichiarazione, ma ciò erroneamente, sia per l’assenza di illiceità della falsificazione, sia per A risalire dell’omissione ad una mera svista.

2.1 Il motivo è inammissibile.

Secondo quanto accertato dalla Corte territoriale e non messo in discussione, il bando prevedeva la “falsità delle dichiarazioni” come ragione di esclusione del candidato dalla procedura selettiva.

I giudici di appello hanno poi ritenuto che risultasse integrato il falso di cui al bando ed hanno richiamato, in via meramente collaterale, le norme sulla dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. n. 445 del 2000.

Rispetto a tale asse decisionale la censura in esame non coglie appieno la ratio decidendi, allorquando essa si attarda ad argomentare sulla natura della dichiarazione resa per la partecipazione alla selezione, perchè ciò non ha a che vedere con il fatto che, secondo l’impostazione decisionale seguita dalla Corte di merito, fosse il bando a prevedere che la falsità fosse causa di esclusione e tale previsione del bando, si sottolinea, non risulta in sè impugnata con il ricorso per cassazione.

Del resto, il motivo, nella parte in cui assume che l’omessa dichiarazione sarebbe frutto di una mera svista, propone tout court una diversa valutazione di merito, che è certamente estranea all’ambito proprio del giudizio di legittimità, dovendosi solo aggiungere che la Corte territoriale, allorquando ha ritenuto che l’omessa dichiarazione fosse da ritenere come implicita negazione della loro esistenza, si è posta del tutto in linea con la giurisprudenza di ambito penale secondo cui “l’incompletezza di una attestazione dà luogo ad una falsità ideologica qualora il contesto espositivo dell’atto sia tale da far assumere all’omissione dell’informazione, relativa ad un determinato fatto, il significato di negazione della sua esistenza” (Cass. Pen. 4 novembre 2014, n. 48755; Cass. Pen. 4 novembre 2014, n. 18191).

2. Il secondo motivo adduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 445 del 2000, artt. 43 e 71 e della L. n. 241 del 1990, art. 6 (art. 360 c.p.c., n. 3).

3.1 Anch’esso risulta eccentrico rispetto alla ratio decidendi sopra esplicitata e quindi inammissibile.

Infatti, poichè l’esclusione si fonda su una clausola in sè incontestata del bando, non ha rilievo alcuno ogni questione attinente alle norme che regolano le dichiarazioni sostitutive o discipline generali destinate comunque ad essere superate dalla lex specialis costituita appunto dal bando di selezione.

Così come nessun rilievo possono avere, a fronte di tale fondamento decisionale e della violazione del bando ritenuta dalla Corte territoriale, norme od orientamenti sul c.d. soccorso istruttorio, perchè il bando regola da sè, con effetto automaticamente escludente, la fattispecie verificatasi.

3. Il terzo motivo è infine destinato alla censura della violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 18 del c.c.n.l. 2006/2009 di comparto e degli artt. 2 e 3 del bando di selezione, sostenendosi che la Corte territoriale avesse finito per equiparare la posizione del ricorrente, in possesso dei requisiti di partecipazione, con quella di chi avesse riportato nei due anni precedenti una sanzione diversa dal rimprovero scritto o dalla multa, mentre la sanzione da lui subita avrebbe al massimo comportato soltanto una riduzione di punteggio.

3.1 Anche tale assunto non coglie la ratio decidendi, in cui la sanzione (esclusione) applicata non dipende dalla tipologia delle misure disciplinari precedentemente subite, ma dalla falsità posta dal bando, e dalla sentenza impugnata, a fondamento dell’esclusione.

Generica, perchè fondata su atti di cui non riporta il contenuto, è infine la difesa, contenuta nel medesimo motivo, attraverso cui si censura l’omesso esame dell’allegazione in ordine al fatto che il Ministero avrebbe praticato diverso trattamento, sanando le irregolarità e le omissioni, rispetto ad altri candidati, di cui il ricorso neppure menziona il nome.

4. L’inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 29 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2021

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