Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6486 del 06/03/2020

Cassazione civile sez. I, 06/03/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 06/03/2020), n.6486

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 27401/2015 proposto da:

C.G., C.P., C.D.,

C.M. e C.E., rappresentati e difesi, in

virtù di procura conferita con atto separato, dall’Avv. Salvatore

Gulli, elettivamente domiciliai in Roma, presso lo studio dell’Avv.

Arnaldo Miglino.

– ricorrenti –

contro

Comune di Borgia, nella persona del Sindaco pro tempore,

rappresentato e difese dall’Avv. Silvana Aversa, con elezione di

domicilio in Roma, presso lo studio dell’Avv. Raffaele Guarna

Assanti, per procura in calce al controricorso e Delib. Giunta

Municipale 9 novembre 2015, n. 156.

– controricorrente –

e

RFI – Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., nella persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv.

Raimondo Garcea, in virtù di procura a margine del controricorso,

entrambi con domicilio eletto in Roma, presso lo studio dell’Avv.

Annalisa Garcea.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 455/15 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata in data 02/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/01/2020 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. C.G., C.D., C.E., C.M. e C.P., con atto di citazione notificato il 10 novembre 2009, convenivano in giudizio il Comune di Borgia e la – Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., chiedendo di accertare il loto diritto ad esigere un’indennità, attesa la reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio avente ad oggetto la loro proprietà, e la determinazione dell’indennità dovuta, commisurandola all’entità del danno effettivamente prodotto e ciò ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 39.

2. La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza n. 455/2015 del 2 aprile 2015, rigettava la domanda affermando la natura non espropriativa, ma conformativa del vincolo; la mancata approvazione del Piano di riqualificazione urbanistica del litorale adottato dal Comune e il fatto che il procedimento non avrebbe avuto seguito, nonostante la dichiarazione di pubblica utilità; compensava le spese processuali tra e parti” ponendo le spese di CTU definitivamente e per intero a carico degli attori.

3. C.G., C.D., C.E., C.M.e C.P. propongono ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.

4. Il Comune di Borgia e la RFI – Rete Ferroviaria Italiana – S.p.a. resistono con controricorso.

5. C.G., C.D., C.E., C.M.e C.P. e il Comune di Borgia hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo ed unico motivo i ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione dell’art. 39, nonchè del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 8 e 9 e della L. n. 1187 del 1968, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Ad avviso dei ricorrenti le disposizioni della L. n. 327 del 2001, i documenti di causa, il convincimento delle FF.SS. che con la lettera del 24 novembre 2005 aveva avvisato i ricorrenti affinchè prendessero visione degli elaborati del progetto; il convincimento del Comune di ragione delle disposizioni del P.R.G. e della parte tavolare del medesimo piano, oltre che dei certificati di destinazione urbanistica, i principi della Corte di Cassazione erano tutti elementi inconfutabili per la sussistenza di un vincolo espropriativo, la cui vigenza andava fatta risalire alla data del 30 ottobre 2000, ovvero al giorno in cui il Dirigente generale aveva emesso l’ultimo Decreto n. 380 relativo all’approvazione del Piano regolatore Generale del Comune di Borgia e la cui decadenza si era determinata alla data del 30 ottobre 2005.

1.1 Il motivo è infondato.

Occorre premettere che, secondo la giurisprudenza di questa Corte la distinzione tra vincoli conformativi ed espropriativi non discende dalla sua collocazione in una specifica categoria di strumenti urbanistici, ma va operata in relazione agli effetti dell’atto di pianificazione: ove esso miri ad una zonizzazione dell’intero territorio comunale o di parte di esso, sì da incidere su di una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione dell’intera zona in cui i beni ricadono e in ragione delle sue caratteristiche intrinseche, il vincolo ha carattere conformativo, mentre, ove imponga solo un vincolo particolare incidente su beni determinati, in funzione della localizzazione di un’opera pubblica, lo stesso va qual cato come preordinato alla relativa espropriazione e da esso deve, dunque-, prescindersi nella qualificazione dell’area, e ciò in quanto la realizzazione dell’opera è consentita soltanto su suoli cui lo strumento urbanistico ha impresso la correlativa specifica destinazione, talchè, ove l’area su cui l’opera sia stata in tal modo localizzata abbia destinazione diversa o agricola, se ne impone sempre la preventiva modifica (Cass., Sez. U., 23 aprile 2001, n. 173).

In particolare, ai fini della determinazione dell’indennità di esproprio, deve essere esclusa la qualità edificatoria dell’area che, al momento dell’esproprio, sia cestinata a pubblici impianti in base a progetti approvati dall’autorità amministrativa, in virtù delle norme di attuazione del Piano regolatore generale che regolino il territorio comunale con previsione generale e astratta, ripartendolo in zone omogenee (nella specie le zone finitime erano anch’esse non edificabili), con la conseguenza che la destinazione urbanistica di inedificabilità, che a detta zonizzazione comporta, dà luogo a vincolo di tipo non ablativo ma conformativo, sicchè dell’incidenza della suddetta destinazione sul valore del bene deve tenersi conto ai fini della determinazione delle indennità espropriative (Cass., Sez. U. 25 novembre 2008, n. 28051).

Ed ancora, ai fini indennitari e della previa qualificazione dei suoli espropriati alla stregua delle correlative “possibilità legali” di edificazione a momento dell’apposizione del vincolo preordinato all’espropriazione, le prescrizioni ed i vincoli stabiliti dagli strumenti urbanistici di secondo livello, influenti di regola su tale qualificazione, per il contenuto conformativo della proprietà che ad essi deriva dalla loro funzione di definire, per zone, in via astratta e generale, le possibilità edificatorie connesse al diritto domenicale, possono, in via eccezionale, aere viceversa anche portata e contenuto direttamente ablatori ove si tratti di vincoli particolari, incidenti su beni determinati in funzione di localizzazione dell’opera pubblica, implicante di per sè la necessaria traslazione di quei beni all’ente pubblico (Cass., Sez. U., 7 ottobre 2016, n. 20233).

1.2 A tale orientamento si è conformata la sentenza impugnata, ponendo in evidenza che nella previsione del P.R.G. approvato con D.P.G.R. 11 novembre 1998, n. 589, i terreni di proprietà C. per superficie complessiva di mq 11.123 erano edificabili; per circa mq. 4.034 ricadenti in ZTO residenziale di espansione C8 e circa mq 1.634 ricadenti in ZTO mista residenziale commerciale C10; che sulla rimanente parte era impresso il vincolo di inedificabilità assoluta (parcheggio e viabilità) derivante dalla zonizzazione; che nelle previsioni del P.R.G., un’aliquota di tutte e quattro le particelle era interessata da viabilità di piano per la realizzazione dei sottopasso quale opera sostitutiva del sopprimendo passaggio a livello Km (OMISSIS) linea ferroviaria (OMISSIS), mentre un’ulteriore aliquota della particelle (OMISSIS) era destinata a parcheggi; tutte e quattro le particelle indicate erano interessate dalla realizzazione di un’opera di pubblica utilità alla regimazione del deflusso delle acque meteoriche provenienti dal parco “(OMISSIS)” per una superficie complessiva di mq. 805,75 e tutte e quattro le particelle erano assoggettate ulteriormente a vincolo paesaggistico, ai sensi della L.R. n. 23 del 1990, art. 6, comma 1, lett. c), in quanto ubicate a meno di 700 metri dalla battigia del mare Jonio.

La Corte territoriale, quindi, correttamente ha affermato che le previsioni originarie del P.R.G:, con la destinazione a viabilità e parcheggio, erano di carattere generale e non costituivano vincoli a contenuto espropriativo, in quanto derivanti dalla zonizzazione del territorio.

Nè rilevava la circostanza che era stata dichiarata la pubblica utilità dell’opera pubblica per sottovia di passaggio ferroviario con dichiarazione ce Presidente della Conferenza dei Servizi in data 28 marzo 2006, poichè il procedimento non aveva avuto seguito in quanto, in data 19 marzo 2007, il Comune aveva rivisto l’opera prevedendo il superamento della linea ferroviaria mediante un cavalcavia e non più tramite un sottopasso.

Non sussiste, quindi, vizio denunciato di non corretta applicazione delle norme e cè senza prescindere dall’orientamento espresso da questa Corte, con riguardo alla denuncia del vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto, richiede, a pena di inammissibilità, non solo l’indicazione delle norme di legge asseritamente violate ma anche la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che si assumano essere contrastanti con le norme regolatrici del caso di specie o con l’interpretazione giurisprudenziale in materia (Cass., 24 ottobre 2013, n. 24131).

3. Il ricorso deve, quindi, essere rigettato, con la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese ai controricorrenti, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta A ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti, liquidate nella somma di Euro 7.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esposti, il 15% per rimborso spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’uLteriore Importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2020

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