Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6485 del 28/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 28/02/2022, (ud. 08/02/2022, dep. 28/02/2022), n.6485

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12043-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.P. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 94, presso lo

studio dell’avvocato MAURO LONGO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6374//2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 14/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’08/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per l’annullamento della sentenza della CTR del Lazio, che su impugnazione di avviso di accertamento per rettifica di rendita catastale L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335, ha rettificato la rendita di cinque immobili siti in Roma, microzona 1 Centro. La CTR, pur ritenendo legittima la rettifica del classamento ai sensi della normativa indicata ha ritenuto nel caso di specie, sulla scorta delle caratteristiche intrinseche degli immobili come provati dalla contribuente (elaborati tecnici, materiale fotografico, estensione degli appartamenti servizi del fabbricato) che non risulta giustificato l’aumento di classe operato dall’Ufficio.

La contribuente si costituisce con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Col primo motivo del ricorso si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, della L. n. 241 del 1990, art. 3, nonché principi generali in ordine alla motivazione degli atti in materia catastale e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; il motivo è infondato (ex multis Cass. n. 22671 del 2019; Cass. n. 27180 del 2019; Cass. n. 1543 del 2020).

2. Col secondo motivo, esaminabile prioritariamente, si deduce nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria, ex art. 360 c.p.c., n. 4. Il motivo è infondato, contenendo la sentenza impugnata una motivazione idonea a rendere percepibile l’iter logico giuridico seguito e consentire l’esercizio del diritto di difesa dell’Agenzia (Cass. n. 23940 del 2017; (Cass. n. 26764 del 2019). La motivazione va corretta nella parte in cui afferma che la rettifica del classamento ai sensi della normativa indicata consente all’Ufficio di rettificare la rendita catastale senza “che sia necessario indicare specifiche caratteristiche dell’immobile” in quanto presupposto della revisione è “il riallineamento per il significativo scostamento di valore rispetto all’insieme delle microzone comunali”. E’ tuttavia corretta la decisione fondata sulle caratteristiche dell’immobile non coerenti con la diversa più elevata classe attribuita dall’Ufficio.

3. La questione su quale debba essere il contenuto motivazionale minimo necessario per rendere adeguato a parametri di tutela del contribuente e di trasparenza amministrativa la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali è stata risolta da questa Corte, che ha ribadito il principio consolidato secondo cui è necessaria una rigorosa – e cioè completa, specifica e razionale – motivazione dell’atto di riclassamento. In particolare, quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, la ragione giustificativa non può consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, ma deve essere accertata la variazione di valore degli immobili presenti nella microzona (Cass. n. 9603 del 2020; Cass. n. 22671 del 2019; Cass. n. 10403 del 2019; Cass. n. 9770 del 2019; Cass. n. 22671 del 2019; Cass. n. 23051 del 2019; Cass. n. 27180 del 2019).

Ne consegue la necessità che nell’avviso di accertamento siano precisate le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a modificare d’ufficio il classamento originario, non essendo sufficiente il richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l’avvio della procedura di riclassamento. L’amministrazione comunale è tenuta peraltro ad indicare in modo dettagliato quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che hanno portato l’area alla riqualificazione, risultando inidonei i richiami ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta (cfr. Cass. n. 3156 del 2015). L’obbligo di motivazione in tali fattispecie, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, anche secondo la Corte Cost., primo dicembre 2017, n. 249 – che ha convalidato la legittimità del peculiare strumento introdotto con la legge finanziaria 2005, in quanto esente da profili d’irragionevolezza – deve essere assolto in maniera rigorosa, in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento (p.7.3 Corte Cost. 249/17, cit.).

4. E’ stato altresì affermato che nella procedura di revisione di classamento si debba tener conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l’unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente sulla qualificazione della stessa (Cass. n. 10403 del 2019).

5. Con specifico riferimento al riclassamento di unità immobiliari site nel Comune di Roma, Cass. n. 19810 del 23/07/2019 ha statuito che il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell’operazione, deve essere adeguatamente motivato in ordine agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nel D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, affinché il contribuente sia posto in condizione di conoscere “ex ante” le ragioni che ne giustificano in concreto l’emanazione (conf. Cass. Sez. 5 n. 23051/2019; Cass. sez. 6 – 5, n. 9770 del 08/04/2019). In definitiva, il contribuente, assoggettato all’iniziativa dell’ente, rivolta a modificare un quadro già stabilizzato di definizione della capacità contributiva, deve essere posto in condizione di poter compiutamente controllare e se del caso contestare – sul piano giuridico oltre che sul piano fattuale – la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della revisione del classamento di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335.

6. Conclusivamente, l’atto di riclassamento ai sensi della normativa indicata deve contenere l’indicazione: a) degli elementi che hanno in concreto interessato una determinata microzona; b) di come essi incidano sul diverso classamento della singola unità immobiliare (Cass. n. 27180 del 2019; Cass. n. 22671 del 2019; Cass. n. 23051 del 2019).

7. La CTR si è attenuta ai principi giurisprudenziali sopra indicati, per cui il ricorso va respinto.

In ragione del recente assestarsi della giurisprudenza in materia vanno compensate integralmente le spese dell’intero processo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2022

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