Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6485 del 14/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 14/03/2017, (ud. 05/12/2016, dep.14/03/2017),  n. 6485

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13936-2014 proposto da:

BRT S.P.A., (già BARTOLINI S.P.A.), in persona del suo procuratore

sig. M.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.G.

PORRO 8, presso lo studio dell’avvocato ANSELMO CARLEVARO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FILIPPO ALESSANDRO

BRUNO giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MATRIX SAS DI MI.MA. & C;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1108/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 19/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/12/2016 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 19 marzo 2014, la Corte di appello di Milano, in accoglimento dell’impugnazione proposta dalla Matrix s.a.s. avverso la sentenza del Tribunale della stessa Città n. 9076/2011, accertava l’inadempimento contrattuale della Bartolini S.p.A. alle obbligazioni assunte con il contratto di trasporto concluso con la predetta appellante e condannava la BRT S.p.A. (già Bartolini S.p.A.) al pagamento della somma di Euro 85.575,00, oltre accessori, e delle spese di lite;

che per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la BRT S.p.A. sulla base di quattro motivi;

che non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimata Matrix s.a.s. di Mi.Ma. & C.;

che, con atto depositato il 29 novembre 2016, la BRT S.p.A. ha dichiarato di rinunciare al ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il processo deve essere dichiarato estinto per rinuncia al ricorso;

che, difatti, prima dell’udienza pubblica, è stato depositato atto con il quale la società ricorrente, tramite il proprio difensore munito di mandato speciale a tale effetto, ha dichiarato di rinunciare al ricorso;

che, in assenza di costituzione, non vi è stata necessità di comunicare l’atto di rinuncia alla intimata Matrix s.a.s.;

che, pertanto, trattasi di rinuncia rituale, giacchè soddisfa le condizioni poste dall’art. 390 c.p.c.;

che, in assenza di costituzione della parte intimata, non occorre alcuna statuizione sulle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

PQM

LA CORTE

dichiara il processo estinto per rinuncia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 5 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017

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