Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6485 del 06/03/2020

Cassazione civile sez. I, 06/03/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 06/03/2020), n.6485

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 27296/2015 proposto da:

Comune della Spezia, nella persona del Sindaco pro tempore,

rappresentato e difeso, come da delega in calce al ricorso per

cassazione, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Stefano Carabba e

Marcello Pulliga e Ettore Furia, e con essi domiciliato in Roma

presso lo studio dell’Avv. Giovanni Corbyons.

– ricorrente –

contro

M.I.C., rappresentata e difesa dall’Avv. Franco Ferri, in

forza di delega in calce al controricorso, e presso lo studio di

quest’ultimo elettivamente domiciliato.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 517/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

pubblicata in data 13/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/01/2020 dai Consigliere Dott. Lunella Caradonna.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.I.C., con atto di citazione notificato il 10 luglio 2007, conveniva in giudizio il Comune della Spezia e la Provincia della Spezia chiedere la determinazione ai sensi di legge della giusta indennità di espropriazione con riferimento ad un’area, con annesso manufatto, in relazione alla quale le era stata notificata la Delib. Commissione per la determinazione dell’indennità di espropriazione, con la quale l’area era stata stimata in Euro 94,00 al mq e il fabbricato, definito “baracca prefabbricata”, era stato stimato a corpo.

2. La Corte di appello adita, con sentenza n. 517/2015 del 13 aprile 2015, determinava l’indennità di espropriazione nell’importo di Euro 89.856,00 e ordinava al Comune della Spezia il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti della maggiore somma rispetto a quella già depositata con identità di causale, con gli interessi legali sulla maggiore somma con decorrenza dal 5 maggio 2003 fino alla data del deposito; del maggior danno ai sensi dell’art. 1224 c.c., comma 2, con condanna al pagamento delle spese processuali e delle spese di CTU.

3. Il Comune della Spezia ricorre per cassazione con tre motivi.

4. M.I.C., resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il Comune della Spezia lamenta l’inammissibilità dell’opposizione alla stima della L. n. 865 del 1971, ex art. 19. Omessa pronuncia art. 112 c.p.c., omesso esame, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Il ricorrente deduce, in particolare, di avere eccepito la tardività dell’opposizione alla stima non essendo stato rispettato il termine di trenta giorni previsto dalla L. n. 865 del 1971, art. 19, nonchè la decadenza dalla stessa poichè la stima definitiva dell’area era stata notificata successivamente al provvedimento di esproprio, in data 29 marzo 2007 e la citazione in opposizione era stata notificata solo il dieci luglio successivo.

1.1. Il motivo è infondato.

E’ orientamento unanime della Corte di legittimità, quello secondo cui in tema di espropriazi ne all’espropriando spettano due azioni per chiedere la determinazione della giusta indennità a seconda che sia stata calcolata o meno da parte della Commissione provinciale l’indennità definitiva di cui alla L. n. 865 del 1971, art. 16.

Nel primo caso l’espropriando potrà proporre l’opposizione alla stima nel breve termine di decadenza di cui alla L. n. 865 del 1971, art. 19; nel secondo, invece, in cui sia stata soltanto offerta dall’espropriante l’indennità provvisoria, all’espropriando è consentito chiedere, dopo la decisione n. 67 del 1990 della Corte costituzionale, la determinazione giudiziale del giusto indennizzo di cui all’art. 42 Cost. e tanto anche là dove il provvedimento di stima da parte della Commissione venga emesso tardivamente o non venga emesso, con l’unica condizione, imprescindibile per l’esercizio di entrambe le azioni, dell’intervenuta pronuncia del decreto di esproprio, con cui si realizza il trasferimento della proprietà dell’immobile a titolo originario dall’espropriato all’ente espropriante e la sostituzione del diritto reale de primo in diritto al giusto indennizzo (Cass. 24 ottobre 2011, n. 21943).

La provvisorietà o defintività dell’indennità, quindi, non dipende dalla qualifica attribuitale dal decreto di esproprio, ma dalla diversa funzione assegnata aia relativa stima dal legislatore, che nel subprocedimento previsto dalla L. n. 865 del 1971, art. 11, relativo alla stima provvisoria, si esaurisce con l’offerta in misura congrua all’espropriando e il tentativo di addivenire alla cessione volontaria dell’immobile che ne sostituisce comunque l’ammontare (art. 12, comma 1), mentre nel prosieguo, e qualora non venga accettata da proprietario, tale sostituzione è richiesta dall’espropriante dopo l’adozione del decreto di esproprio alla Commissione provinciale di cui agli artt. 15 e 16 della Legge citata, la quale la determina in via definitiva, rendendola incontestabile ove non tempestivamente impugnata davanti alla corte di appello nel termine di decadenza stabilito dalla norma (Cass., 4 febbraio 2016 n. 2193).

1.2 Inoltre, la L. n. 868 del 1971, art. 15, al comma 2, stabilisce che “l’espropriante comunica le indennità ai proprietari degli immobili ai quali le stime si riferiscono mediante avvisi notificati nelle forme degli atti processuali civili; depositata la relazione della commissione nella segreteria del comune rende noto al pubblico l’eseguito deposto nei modi previsti dell’art. 10, comma 2”. L’indicata norma là dove dispone l’osservanza delle norme processuali civili quanto agli avvisi da notificarsi ai proprietari dei terreni espropriati e prevede altresì il deposito della relazione di stima segnala, per i due diversi momenti, la complessità di una fattispecie in cui si coniugano il diritto del singolo proprietario espropriato ad essere reso edotto della misura della indennità, per poi determinarsi alla eventuale sua impugnazione, e, dall’altra, la finalità di dare pubblicità al deposito della relazione di stima definitiva, così portata a conoscenza erga omnes.

La previsione di cu alla L. n. 868 del 1971, art. 15, comma 2, che gli avvisi delle indennità vengano comunicati ai singoli interessati nelle forme degli atti processuali civili è finalizzata a dare certezza dell’intervenuta conoscenza dell’atto da parte del destinatario ed a consentire, in caso sua consapevole inerzia, il maturarsi della decadenza ad impugnare.

Il richiamo alle “forme degli atti processuali civili” contenuto nella L. n. 868 del 1571, art. 15, comma 2, ne postula la natura di generale modello al cui rispetto deve attenersi anche la P.A. nell’attività notificatoria.

Là dove per una determinata finalità, la legge richieda espressamente non la mera conoscenza dell’atto ma, in modo specifico, la “notificazione”, l’istituto viene in applicazione nello stretto suo significato e la sua nullità impedisce il raggiungimento della finalità di legge e non può essere sanata dalla mera conoscenza dell’atto.

Inoltre, il procedimento di notificazione di un determinato atto della Pubblica Amministrazione ha natura autonoma e distinta rispetto al procedimento che ha condotto all’adozione dell’atto da notificare e resta integrato dalla relata di notifica che si configura come indispensabile per la validità della notificazione che risulta, altrimenti, nulla.

La relata di notifica, atto pubblico contestabile con la querela di falso, assicura infatti alla notificazione la finalità sua propria che è quella di garantire che ad un determinato soggetto sia pervenuta una copia dell’atto da notificargli, consentendo di distinguere tra notificazione ed ogni altra forma di comunicazione che lascia, invece, in facoltà del destinatario di fornire la prova di non essere stato altrimenti raggiunto dal primo.

In conclusione, deve ribadirsi il principio che “Con riferimento al termine per proporre opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione, la notificazione del decreto ablativo, nel quale l’indennità venga indicata come definitiva e determinata in misura corrispondente a quella già qualificata come provvisoria, non basta a far decorrere il termine di trenta giorni per proporre opposizione da parte dei proprietari espropriati, ai sensi della L. n. 865 del 1971, art. 19, occorrendo anche il deposito della relazione di stima nella segreteria del comune, l’inserzione dell’avviso di deposito nel Foglio annunci legali del a provincia e la notifica agli stessi della determinazione concreta dell’indennità definitiva” (Cass., 16 maggio 2019, n. 20176; Cass., 4 febbraio 2016, n. 2193; Cass., 18 agosto 2017, n. 20176).

Va, altresì, evidenziato che, in tema di espropriazioni per pubblica utilità, la decadenza dalla facoltà di opporsi alla stima dell’indennità per decorso del termine di cui alla L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 19, nel caso di opposizione da parte degli espropriati, è rilevabile d’ufficio, ai sensi dell’art. 2969 c.c. (Cass., 8 maggio 2008, n. 11480; Cass., 17 novembre 2000, n. 14893).

1.3 Nel caso in esame, come si legge nella sentenza impugnata e dagli atti, con Det. Dirig. 11 settembre 2002, n. 93, erano stati fissai i termini di inizio e fine della procedura espropriativa; in data 21 giugno 2002 era stato notificato il deposito degli atti relativi all’esproprio; con Det. Dirig. 17 febbraio 2003, n. 11, era stato effettuato il deposito presso la cassa Depositi e Prestiti dell’indennità di espropriazione determinato in via provvisoria nell’importo di Euro 18.610,00; il provvedimento di esproprio era stato emesso con Det. Dirig. 5 maggio 2003, n. 92 e la Commissione provinciale aveva stabilito l’importo dell’indennità definitiva di esproprio con provvedimento n. 5 dell’8 febbraio 2007, notificato in data 29 marzo 2007, con il quale l’area era stata stimata in Euro 94,00 al mq e il fabbricato, definito “baracca prefabbricata”, era stato stimato a corpo.

Il giudizio di opposizione alla stima operata in via definitiva è stato introdotto con atto di citazione notificato il 10 luglio 2007.

Non risultano, invero, il deposito della relazione di stima nella segreteria del comune e l’inserzione dell’avviso di deposito nel Foglio annunci legali della provincia.

L’inosservanza del modello procedimentale osta alla decorrenza del termine decadenzale, con conseguente applicazione della prescrizione ordinaria decennale.

2. Con il secondo motivo il Comune della Spezia lamenta la violazione della corrispondenza tra richiesto e pronunciato e della L. n. 2359 del 1965, art. 39, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

In particolare deduce il Comune ricorrente che la Corte di appello di Genova erroneamente ha rigettato la richiesta di detrazione dell’importo par costo delle demolizioni rese necessarie dall’insistenza del fabbricato abusivo, affermando che la mancata proposizione dell’azione riconvenzionale di opposizione alla stima amministrativa snella parte in cui aveva fissato in Euro 3.100 il valore venale di questo, rendeva definitiva tale stima e che, di contro, la mancata proposizione di detta domanda non importava l’impossibilità di computare i costi di rimozione dello stesso dal valore indennizzabile dell’area espropriata.

2.1. Il motivo è inammissibile.

E difatti, la Core i appello di Genova ha espressamente statuito sulla richiesta formulata dal Comune della Spezia, sicchè, fermo restando che il fatto decisivo, nel senso preteso dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è stato esaminato dal decidente, il motivo è inteso a sollecitare la rinnovazione del giudizio di fatto, che in questa sede non è consentito se non nei limiti in cui è previsto il sindacato di legittimità sulla motivazione.

Peraltro, il Comune ricorrente non coglie la ratio della decisione.

Contrariamente a quanto da esso esposto, il giudice d’appello ha rigettato la domanda, attenendosi esattamente ai principi affermati da questa Corte, in materia di espropriazione per pubblica utilità e specificamente a la necessità di coordinamento tra il principio per cui il giudizio di opposizione alla stima dell’indennità non si configura come un giudizio impugnazione dell’atto amministrativo ma introduce un ordinario giudizio sul rapporto, che non si esaurisce nel mero controllo della determinazioni adottate in sede amministrativa, ma è diretto a stabilire il “quantum” dell’indennità, effettivamente dovuto, nel quale il giudice compie la valutazione in piena autonomia e il principio delle domanda, per cui, in presenza di stima definitiva, il giudizio di opposizione può concludersi con una statuizione più favorevole all’opponente, ma non può determinare un importo minore, a meno che non vi sia domanda in tal senso da parte dell’espropriante, il qua e, ove convenuto nel giudizio, deve osservare le forme e i termini della domanda riconvenzionale, in quanto aziona una contropretesa che va oltre il rigetto della domanda principale (Cass., 13 gennaio 2011, n. 716).

3. Con il terze motivo il Comune della Spezia lamenta l’illogicità e contraddittorietà della motivazione e la violazione della L. n. 2359 del 1965, art. 39, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, poichè la Corte aveva recepito integralmente le valutazioni del CTU che aveva proceduto alla stima in via induttiva e analitica ipotizzando una rendita dell’area sulla base delle tariffe applicate dal Comune della Spezia per la concessione di aree d’uso pubblico, facendo quindi riferimento a “canoni” di monopolio e che aveva proceduto alla capitalizzazione delle rendite inerenti a usi commerciali del terreno sulla base dei parametri OMI definiti per la destinazione a deposito merce o magazzino.

3.1. Il motivo è inammissibile.

In proposito deve premettersi che, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2011, il sistema indennitario è, ormai, svincolato da valori tabellari e formule mediane dichiarate incostituzionali e risulta invece, agganciato al valore venale del bene, ferma restando la distinzione tra suoli edificabili e non edificabili, ciò in ragione della disciplina urbanistica dettata in funzione della razionale programmazione del territorio, anche ai fini della conservazione di spazi a beneficio della collettività e della realizzazione di servizi pubblici, che le regole di mercato non possono travalicare.

L’inclusione dei suoli nell’uno o nell’altro ambito va effettuata in ragione del criterio dell’edificabilità legale, posto dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 3, recepito nel T.U. espropriazioni agli artt. 32 e 37, con ciò escludendosi le possibilità legale di edificazione tutte le volte in cui per lo strumento urbanistico vigenti all’epoca in cui deve compiersi la ricognizione legale, la zona sia stata concretamente vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico, quale verde pubblico, attrezzature pubbliche, viabilità e così via.

A tali principi si è, nella sostanza, attenuta l’impugnata sentenza, che dopo aver dato atto, per quanto riguarda il terreno, che era pacifica la inedificabilità dell’area; ha operato la quantificazione dell’indennizzo sulla base del valore di mercato relativo alle effettive caratteristiche del bene.

E’ quindi evidente che censura di violazione di legge formulata dalla

parte ricorrente sottende, piuttosto, una critica nel merito alla valutazione operata dalla Corte territoriale, che non può essere sindacata in sede di legittimità, se non per vizio motivazionale, nei ristretti limiti attualmente consentiti dalla legge processuale (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Ed è noto come, secondo le Sezioni Unite (n. 8053 del 2014), la norma consente di denunciare in cassazione – oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza” della motivazione – solo il vizio dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti da testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, un esito diverso della controversia.

Ne consegue che il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”. Nel caso in esame, invece, il ricorrente non ha indicato, riproducendone in ricorso la relativa deduzione, se e come abbia rappresentato, innanzi al giudice di merito, i fatti, come in precedenza esposti, che la Corte di appello non ha esaminato.

Nulla di tutto ciò da parte del Comune ricorrente, piuttosto si legge nella sentenza impugnata (che analizza analiticamente i profili evidenziati nel ricorso, pagg. 27 – 31) che il Comune ricorrente ha contestato il valore di mercato espresso nella consulenza tecnica d’ufficio nella comparsa conclusionale, in riferimento a tre profili che coincidevano completamente con tre delle quattro osservazioni formulate in sede di contraddittorio dal consulente tecnico di parte alle quale il consulente tecnico d’ufficio ha dettagliatamente risposto con la relazione medesima e prescindendo dalle analitiche confutazioni contenute nell’elaborato di consulenza.

4. Il ricorso deve, conclusivamente, essere rigettato, con la condanna della parte ricorrente rifusione delle spese alla controricorrente, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta ricorso e condanna il Comune ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate nella somma di Euro 5.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esposti, il 15% per rimborso spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2020

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