Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6484 del 22/03/2011

Cassazione civile sez. II, 22/03/2011, (ud. 13/01/2011, dep. 22/03/2011), n.6484

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CANELLA MARCELLO SRL in persona del suo legale rappresentante,

amministratore unico C.M. P.I. (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BORSIERI 3, presso lo studio

dell’avvocato CORAPI GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato BATTAGLIA MONICA;

– ricorrente –

contro

T.L. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 82, presso lo studio dell’avvocato

PENNISI SEBASTIANO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

P.A. ((OMISSIS));

– intimata –

avverso la sentenza n. 2117/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/05/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/01/2011 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;

udito l’Avvocato Battaglia Monica difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avv. Pennisi Sebastiano difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 10.10.2000/29.1.2001, questa Corte aveva cassato con rinvio la sentenza della Corte di appello di Roma del 1997, pronunciata nella controversia intercorrente tra T.L., la Canella Marcello srl e P.A., relativamente al mancato esame, in ragione di un inesistente assorbimento, da parte della stessa Corte capitolina del motivo di ricorso con cui la predetta T. aveva impugnato la sentenza di prime cure in ordine alla propria domanda riconvenzionale di risoluzione, per inadempimento della Società, del preliminare 17.5 1986.

La causa era stata riassunta di fronte ad altra Sezione della Corte romana, che, con sentenza in data 9.4/4.5.2004, in accoglimento dell’appello, aveva dichiarato risolto il preliminare intercorso tra la T. e la società ed aveva regolato le spese.

a osservato al riguardo la Corte capitolina che la Società non aveva mai offerto alla T. la prestazione cui si era obbligata, nè sollecitato l’adempimento di costei ed anzi, in risposta ad un sollecito di controparte, aveva praticato una autoriduzione di quanto si era impegnata a versare, tra l’altro conteggiando anche partite di credito successive alla data di conclusione del preliminare, in contrasto con quanto pattuito in contratto.

In ragione di tutto il comportamento tenuto dalla Società, evidentemente improntato allo scopo di concludere l’acquisto direttamente con la P., giovandosi così di poter pagare un prezzo minore, risultava sussistente l’inadempimento della Società stessa, che comportava la declaratoria di risoluzione del contratto preliminare concluso con la T..

Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di cinque motivi, la Canella Marcello srl; resiste con controricorso, illustrato anche con memoria, la T., mentre l’altra intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, ci si duole di violazione dell’art. 2909 c.c. e di travisamento della precedente sentenza di questa Corte in quanto, avendo la cassazione ritenuta assorbita la questione relativa al trasferimento diretto dell’immobile dal promittente del promittente venditore alla società, la questione avrebbe dovuto essere esaminata dal giudice del rinvio; dall’esame della sentenza impugnata, che argomenta sulla questione, non è dato cogliere se la abbia risolta o meno, anche in quanto l’accoglimento del profilo afferente alla dichiarata risoluzione del preliminare per inadempimento avrebbe consentito di non affrontarla.

In ogni modo, stante la decisione quale assunta da questa Corte con la sentenza de qua, il motivo appare fondato, atteso che l’assorbimento comporta la devoluzione al giudice del rinvio della questione stessa, e tale rilievo non può essere omesso in ragione dell’esito del presente ricorso.

Con il secondo mezzo si lamenta vizio di motivazione, afferente al profilo secondo cui, essendo stato ravvisato un inadempimento della società all’obbligazione di pagare il prezzo nonostante il suo adempimento dovesse essere contestuale al trasferimento della proprietà e non fosse stato assunto alcun obbligo di garantire alla promittente venditrice la provvista per acquistare a sua volta l’immobile compromesso, tanto colliderebbe con gli elementi acquisiti.

In effetti, devesi rilevare che la motivazione adottata, si basa in larga misura sulla sussistenza di un inadempimento basato sulla mancata disponibilità al pagamento del prezzo, con la conseguenza che tanto avrebbe fatto venir meno, in capo alla liberi, la provvista onde acquistare a sua volta l’appartamento compromesso.

Su tale base, il motivo è fondato, atteso che la società si era impegnata al pagamento del prezzo al momento del trasferimento della proprietà, mai verificatosi, donde l’inadeguatezza di tale argomento ai fini della sussistenza o meno dell’inadempimento.

Il secondo profilo va esaminato congiuntamente alla doglianza prospettata con il successivo terzo motivo, che lamenta violazione dell’art. 1478 c.c., sostanziatasi nell’aver ravvisato una responsabilità per inadempimento all’obbligo di procurare la provvista necessaria all’acquisto appunto dell’immobile, nonostante tale obbligo non fosse previsto dalla legge, nè fosse stato pattuito.

La doglianza è fondata sotto entrambi i profili in cui viene prospettata, atteso che per un verso, la motivazione basata su tale pretesa inadempienza è inidonea al fine in quanto un obbligo siffatto non è previsto certamente dalla legge, e, per altro verso, non risulta neppure pattuita, neppure in maniera implicita nel contratto.

Invero, questa pretesa obbligazione di fornire alla promittente venditrice la provvista necessaria per adempiere a sua volta all’obbligo di acquisto dell’immobile compromesso con la proprietaria dello stesso non discende dalla legge, non risulta prevista contrattualmente, nè può dirsi insita nella conoscenza del fatto che il bene immobile compromesso tra la T. e la Società appartenesse ad un terzo, che aveva a sua volta stilato una promessa di vendita con la T..

In ragione di tanto anche la seconda parte del secondo motivo ed il terzo mezzo devono essere accolti.

Il quarto ed il quinto mezzo, afferenti a profili direttamente dipendenti dalle questioni fin qui affrontate e risolte devono essere ritenuti assorbiti.

In definitiva, i primi tre motivi di ricorso devono essere accolti, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma, che provvedere anche sulle spese del presente procedimento per cassazione.

Gli ulteriori mezzi risultano assorbiti.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso; assorbiti gli altri.

Cassa e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2011

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