Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6484 del 17/03/2010

Cassazione civile sez. III, 17/03/2010, (ud. 14/01/2010, dep. 17/03/2010), n.6484

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.T. (OMISSIS), P.A.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CARLO

MIRABELLO 6, presso lo studio dell’avvocato TROPIANO MAURIZIO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MANFREDI FRATTARELLI

VIRGINIO giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

V.M. (OMISSIS), C.G.C.

(OMISSIS), C.L. (OMISSIS), C.

C. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

DELLA GIULIANA 82, presso lo studio dell’avvocato CARNEVALE LEONIDA,

che li rappresenta e difende con procura speciale del dott. Notaio

Enzo Riccardi D’Adamo in Ardea del 09/06/2009, rep. 49651;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 850/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Sezione Terza, emessa il 5/02/2008, depositata il 26/02/2008; R.G.N.

3010/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

14/01/2010 dal Consigliere Dott. LANZILLO Raffaella;

udito l’Avvocato TROPIANO MAURIZIO;

udito l’Avvocato CARNEVALE LEONIDA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta, che ha concluso per rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.V., C.G.C., L. e C. C., genitori e sorelle di C.M., hanno convenuto davanti al Tribunale di Roma A. e P.T. – rispettivamente proprietario e conducente di un trattore agricolo – chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro stradale occorso in data (OMISSIS), sulla strada provinciale (OMISSIS), nel quale ha perso la vita il loro congiunto, C.M..

Assumevano che il conducente del trattore aveva impegnato una svolta a sinistra, per immettersi in una strada laterale, sebbene la visuale anteriore sulla corsia opposta fosse ostruita da un dosso che si trovava alla distanza di un centinaio di metri. Dal lato opposto proveniva il C. in sella alla sua motocicletta, che non aveva potuto evitare lo scontro.

I convenuti hanno resistito alle domande, assumendo che la responsabilita’ doveva ascriversi esclusivamente al motociclista, che proveniva a velocita’ eccessiva, sebbene anch’egli avesse la visuale ostruita dal dosso.

Il Tribunale di Roma ha addebitato la responsabilita’ dello scontro ai conducenti dei due veicoli in ugual misura ed ha liquidato i danni di conseguenza.

Proposto appello principale dai P. e incidentale dai danneggiati, con sentenza 5 – 26 febbraio 2009 n. 850 la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado, compensando le spese di appello.

Con atto notificato in data 11.2.2009 i P. propongono quattro motivi di ricorso per Cassazione, illustrati da memoria.

Resistono gli intimati con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo i ricorrenti addebitano alla sentenza impugnata la violazione dell’art. 2054 c.c. per il fatto che il giudice di appello, pur avendo ricostruito le modalita’ del fatto e le rispettive responsabilita’, avrebbe applicato la presunzione di cui all’art. 2054 c.c., comma 2.

2.- Il motivo e’ inammissibile, poiche’ non attiene alla ratio decidendi della sentenza impugnata.

La Corte di appello non ha fatto applicazione della presunzione di legge di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, ma ha ritenuto che i due conducenti fossero responsabili in ugual misura, sulla base della concreta ricostruzione delle modalita’ del sinistro: ha imputato al motociclista la velocita’ eccessiva in corrispondenza del dosso che precedeva di circa 80 metri l’incrocio ove il trattore aveva iniziato la svolta, ed ha imputato al conducente del trattore di avere iniziato la svolta a sinistra, pur essendo consapevole della lentezza del mezzo e della difficolta’ di sgomberare velocemente la carreggiata percorsa dai veicoli provenienti dalla direzione opposta e nonostante la ridotta visuale a causa della presenza del dosso.

Ha altresi’ rilevato che la posizione dei veicoli dopo l’urto impediva di ritenere che il trattore avesse acquisito la precedenza di fatto.

Sulla base di tali circostanze ha ritenuto che la responsabilita’ dovesse essere attribuita ai due conducenti in ugual misura.

3.- I ricorrenti sono tanto consapevoli dell’autentica motivazione della sentenza impugnata che, con il secondo motivo, censurano l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione e l’erronea valutazione delle prove, proprio quanto alla ricostruzione dei fatti e della causa del sinistro.

Assumono che la Corte di appello non ha adeguatamente tenuto conto del contenuto delle testimonianze e delle consulenze tecniche, di ufficio e di parte, da cui risulta che la velocita’ del motociclista non era inferiore a 120 km. all’ora e probabilmente raggiungeva i 180 km. all’ora; che il dosso si trovava a 120 metri di distanza dall’autotrattore e dal punto di collisione; che al sopraggiungere del motociclista restava ancora un metro mezzo di spazio fra il trattore ed il bordo della strada, attraverso il quale la motocicletta avrebbe potuto passare; che l’infortunato aveva perso il controllo del mezzo perche’ era probabilmente inesperto, avendo acquistato la moto di grossa cilindrata solo venti giorni prima; che, data la presenza del dosso, il P. non aveva alcuna possibilita’ di scorgere l’altro veicolo prima di iniziare la svolta, sicche’ contraddittoriamente la Corte di appello gli ha imputato di non avere dato la precedenza, dopo avere ammesso essa stessa che la strada non era visibile.

4.- Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano ancora l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, per avere la Corte di appello tratto argomento dalle dichiarazioni rese dal P. all’atto del patteggiamento in sede penale, dichiarazioni che non sono significative, perche’ motivate da tutt’altre cause, fra cui lo stress conseguente al terribile incidente ed il desiderio di chiudere al piu’ presto il procedimento penale; che comunque, alla data dell’incidente, la sentenza di patteggiamento non aveva efficacia vincolante nel giudizio civile.

5.- Con il quarto motivo denunciano contraddittorieta’ della motivazione, poiche’ la Corte di appello ha affermato che il dosso si trovava ad ottanta metri di distanza dal luogo dell’impatto, trascurando le risultanze della CTU, che lo hanno invece collocato alla distanza di circa 120 metri.

6.- I suddetti motivi, che possono essere congiuntamente esaminati perche’ connessi, non sono fondati.

In primo luogo essi ripropongono in questa sede accertamenti in fatto circa le modalita’ del sinistro e le rispettive responsabilita’, che sono inammissibili in questa sede di legittimita’, ove il giudice di merito abbia congruamente e logicamente motivato la soluzione adottata, come nel caso di specie.

Non sussiste la denunciata contraddittorieta’ della motivazione nella parte in cui ha imputato al P. la responsabilita’ per non avere dato la precedenza al veicolo proveniente da destra, dopo avere ammesso che la visuale anteriore era ostruita dal dosso.

La Corte di appello ha richiamato l’art. 105 C.d.S., nel testo in vigore all’epoca, che vieta al conducente di impegnare un’intersezione quando non abbia la possibilita’ di sgomberare l’area di manovra nel tempo sufficiente a consentire il transito dei veicoli provenienti dall’opposta direzione.

La presenza di ostacoli che impediscano la visuale non e’ una scusante e non autorizza ad effettuare una manovra pericolosa, dovendo in tal caso il conducente adottare le opportune cautele tramite apposite segnalazioni, se possibile, o altrimenti proseguire la sua strada, rinviando la svolta a luogo piu’ sicuro, per tornare poi sui suoi passi.

La Corte di appello ha tenuto conto che il dosso si trovava a parecchi metri di distanza dal punto in cui l’autotrattore ha iniziato la svolta e che il motociclista procedeva a velocita’ eccessiva in relazione allo stato dei luoghi. Ha infatti addebitato a quest’ultimo il concorso di colpa al 50%.

Ma correttamente ha escluso che cio’ potesse giustificare la completa assoluzione del trattorista, la cui manovra – effettuata in condizioni di ridotta visibilita’ del traffico proveniente dall’opposta direzione, ha creato un’obiettiva situazione di pericolo.

Le ulteriori censure, attinenti alle dichiarazioni rese in sede penale, non hanno avuto efficacia determinante ai fini della decisione. Si tratta di motivazioni aggiuntive della Corte di appello, non essenziali nell’economia della decisione.

7.- Il ricorso deve essere rigettato.

8.- Considerata la natura della controversia e delle questioni trattate, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio, con il rigetto della domanda dei resistenti di condanna delle controparti per lite temeraria, ai sensi dell’art. 96 c.p.c..

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2010

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