Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6483 del 28/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 28/02/2022, (ud. 08/02/2022, dep. 28/02/2022), n.6483

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11351-2019 proposto da:

M.P., V.P.L., domiciliati in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato ANDREA MAGGIONI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3854/19/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 18/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’08/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ENZA LA TORRE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

M.P. e V.P. ricorrono per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia, che in controversia avverso l’avviso di liquidazione dell’imposta e irrogazione delle sanzioni, con il quale veniva comminata la decadenza dalle agevolazioni per l’acquisto della prima casa previste, dal D.P.R. n. 131 del 1986, allegata Tariffa, parte prima, art. 1, e recuperata a tassazione la maggiore imposta di registro dovuta nella misura ordinaria, a seguito della revoca dell’aliquota agevolata per l’acquisto di case di abitazioni non di lusso, accoglieva l’appello dell’Agenzia, in riforma della sentenza di primo grado. La CTP aveva accolto il ricorso, ritenendo che non dovessero essere computati i muri perimetrali e la veranda al fine della qualificazione dell’abitazione come “di lusso”, esclusa in quanto tale dall’agevolazione ai sensi della normativa vigente ratione temporis.

La CTR, nell’accogliere l’appello dell’Ufficio, ha ritenuto che “ai fini della individuazione di una abitazione di lusso per escludere il beneficio cd. prima casa, la superficie utile deve essere determinata guardando alla “utilizzabilità degli ambienti” a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituendo tale requisito, il parametro idoneo ad esprimere il carattere “lussuoso” di una abitazione. Ne consegue che il concetto di superficie utile non può restrittivamente identificarsi con la sola “superficie abitabile” e uno spazio deve essere incluso nella metratura in quanto sia, anche solo potenzialmente, utilizzabile. Conseguentemente, rientrano nel computo della superficie utile i muri perimetrali e la veranda.

L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata.

1. Con il primo motivo i contribuenti deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa motivazione per non avere la CTR valutato che la veranda per cui è causa è aperta, assimilabile a pieno titolo a terrazza, per cui va esclusa dal computo della superficie utile, con conseguente diverso calcolo della superficie, incidente sulla qualificazione dell’immobile (non di lusso).

2. Col secondo motivo si deduce violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4 per nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la CTR omesso di pronunciarsi su tutte le domande svolte in sede di comparsa di costituzione. Chiede l’applicazione dello ius superveniens, in base la quale l’immobile rientrerebbe nelle agevolazioni richieste, in quanto di categoria A/7; chiede l’applicazione delle sanzioni per incertezze applicative della normativa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con istanza del 18 gennaio 2022 l’Avvocatura dello Stato ha richiesto l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 46, avendo il contribuente presentato domanda di definizione agevolata D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2022

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