Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6483 del 22/03/2011

Cassazione civile sez. II, 22/03/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 22/03/2011), n.6483

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.A., rappresentato e difeso, per procura speciale a

margine del ricorso, dagli Avvocati Bongiardo Aldo e Carmelo Paolo

Russo, elettivamente domiciliato in Roma, via Michele Mercati n. 51,

presso lo studio dell’Avvocato Giorgio Carnevali;

– ricorrente –

contro

B.G., rappresentato e difeso, per procura speciale a

margine del controricorso, dall’Avvocato Giovanni Russo,

elettivamente domiciliato in Roma, via Arenula n. 21, presso lo

studio dell’Avvocato Callini Viviana;

– controricorrente –

C.M., C.A., C.M.G.,

C.E.L.G., quali eredi di S.R.,

SA.RO., S.E., SA.AN., AURORA

ASSICURAZIONI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-

tempore;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 3402/08,

depositata in data 22 aprile 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16 dicembre 2010 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito, per il ricorrente, l’Avvocato Bruno Dè Gocci per delega;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

RUSSO Rosario Giovanni, il quale nulla ha osservato.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che, essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., ai sensi di tale norma è stata redatta la seguente relazione, depositata il 6 agosto 2010:

“La Corte d’appello di Catania ha rigettato, con sentenza depositata in data 22 aprile 2008, l’appello proposto da S.A. avverso la sentenza del Tribunale di Catania del 24 novembre 2004, nei confronti di S.R., S.E., Sa.

R., Sa.An., B.G., Aurora Assicurazioni s.p.a. (già Winterthur Assicurazioni s.p.a.). Con la medesima sentenza, ha dichiarato inammissibile la costituzione in giudizio di C.M., C.A., C.M. G., C.E.L.G..

S.A. propone ricorso per cassazione sulla base di un motivo; resiste, con controricorso, B.G.; gli altri intimati ( C.M., C.A., C.M. G., C.E.L.G.; S.E., Sa.Ro., Sa.An.; Aurora Assicurazioni s.p.a.) non hanno svolto attività difensiva.

Con l’unico motivo di ricorso, il S. denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 306 cod. proc. civ. e art. 1972 cod. civ., nonchè vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, formulando il seguente quesito di diritto: “Dica la Corte Ecc.ma se la mera rinuncia agli atti del giudizio possa comportare la rinuncia al diritto sostanziale sottostante e, in particolare, se la detta rinuncia possa essere comunque desunta da una transazione non novativa su titolo nullo, che deve essere ritenuta inutiliter data indipendentemente da ogni impugnativa della stessa, peraltro caducata per inosservanza del termine essenziale ivi convenuto”.

Il ricorso è inammissibile, per mancanza del requisito di cui all’art. 366 cod. proc. civ., n. 3. Ai fini della sussistenza del requisito della esposizione sommaria dei fatti di causa, prescritto, a pena di inammissibilità, per il ricorso per cassazione dall’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, infatti, è necessario, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, che in esso vengano indicati, in maniera specifica e puntuale, tutti gli elementi utili perchè il giudice di legittimità possa avere la completa cognizione dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, cosi da acquisire un quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione censurata e i motivi delle doglianze prospettate (Cass., n. 15808 del 2008). In altri termini, è indispensabile che dal contesto del ricorso sia possibile desumere una conoscenza del fatto, sostanziale e processuale, sufficiente per intendere correttamente il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia oggetto di impugnazione (Cass., n. 16315 del 2007). Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione ed in particolare in relazione al principio dell’autosufficienza del ricorso, se da un lato questo non può limitarsi ad operare un mero rinvio a quanto contenuto nella sentenza impugnata, esso può comunque utilizzare la parte espositiva della sentenza, inserendola per esteso nel testo del ricorso proposto, senza che sia necessario ripetere in forma autonoma tutte le circostanze di causa, purchè dal contesto del ricorso emergano con chiarezza i fatti rilevanti in modo tale da permettere di comprendere le censure sollevate in sede di legittimità (Cass., n. 19237 del 2003). Tuttavia, la prassi di trascrivere nel ricorso per cassazione la descrizione dei fatti di causa contenuta nella sentenza impugnata, se pur di per sè non comporta la nullità del ricorso, può nondimeno comportarne l’inammissibilità, là dove la sentenza impugnata contenga una lacunosa esposizione dei fatti di causa (Cass., n. 423 del 2008). In sostanza, il mero rinvio a quanto contenuto nella sentenza impugnata, affidando alla redazione di un testo eteronomo l’adempimento di un preciso dovere processuale, espone il ricorrente al rischio di una declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione (Cass., n. 19100 del 2006).

E’ appunto ciò che è accaduto nel caso di specie, giacchè il ricorrente, ai fini della esposizione sommaria dei fatti di causa, ha utilizzato lo svolgimento del processo della sentenza impugnata, la quale però non risulta idonea a dare conto della intera vicenda processuale, essendo del tutto omesso il contenuto dello svolgimento del giudizio di primo grado, delle domande in esso proposte, delle posizioni assunte dalle parti in causa, dei motivi posti a fondamento della decisione impugnata. E tanto più una simile esposizione sarebbe stata necessaria ove si consideri che nel giudizio sono stati evocati numerosi soggetti, con posizioni differenziate. Nè le vicende del giudizio sono desumibili dalla esposizione del motivo, essendo questo limitato a denunciare vizi di violazione di legge e di motivazione con riferimento alla rinuncia in data 11 novembre 1997, della quale, peraltro, non viene neanche riprodotto il testo in violazione del principio di autosufficienza del ricorso.

Sussistono pertanto le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”.

Considerato che il Collegio condivide la proposta di decisione ora richiamata, alla quale non sono state formulate critiche di sorta;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, mentre non vi è luogo a regolare le spese nei confronti degli altri intimati che non hanno svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2011

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