Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6483 del 06/03/2020

Cassazione civile sez. I, 06/03/2020, (ud. 28/01/2020, dep. 06/03/2020), n.6483

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3929/2015 proposto da:

Centro Santa Lucia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza del Popolo n. 18,

presso lo studio dell’avvocato Di Pardo Salvatore (c/o Regus

Business Centres Italia S.r.l.), che la rappresenta e difende,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.S.L. (OMISSIS) – Avezzano – Sulmona – L’Aquila s.r.l., in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Via Renato Fucini n. 288, presso lo studio dell’avvocato Renzi

Roberto, rappresentata e difesa dall’avvocato Marinelli Fabrizio,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 570/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 27/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/01/2020 dal Cons. Dott. IOFRIDA GIULIA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che:

– La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza n. 570/2014, in controversia promossa dalla ASL Avezzano – Sulmona, in opposizione a decreto ingiuntivo emesso nel gennaio 2007, con il quale il Tribunale di Avezzano le aveva ingiunto di pagare alla Centro Santa Lucia srl l’importo di Euro 321.701,31, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di compenso per prestazioni fisioterapiche domiciliari rese negli anni 2005 e 2006, ha riformato la decisione di primo grado, che aveva respinto l’opposizione ex art. 645 c.p.c., ed ha revocato il decreto ingiuntivo, respingendo la pretesa azionata in sede monitoria;

– avverso la suddetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione la Centro Santa Lucia srl, articolato in due motivi, nei confronti della ASL (OMISSIS) Avezzano-Sulmona-L’Aquila, che resiste con controricorso;

Rilevato preliminarmente che:

– la parte ricorrente ha depositato, nel gennaio 2020, atto di rinuncia al ricorso notificato alla controricorrente, per sopravvenuta carenza di interesse, avendo dichiarato di avere transatto la controversia;

– ne consegue l’estinzione del giudizio, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.;

– ricorrono giusti motivi, in considerazione dell’intervenuto accordo transattivo tra le parti, per compensare integralmente tra le stesse le spese del presente giudizio di legittimità;

– neppure deve disporsi il pagamento del doppio contributo, in quanto, in tema di impugnazioni, la “ratio” del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicchè tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del gravame (nella specie, ricorso per cassazione) ma non per quella sopravvenuta (Cass., n. 13636 del 2015).

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio, con spese del presente giudizio di legittimità integralmente compensate tra le parti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2020

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