Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6482 del 22/03/2011

Cassazione civile sez. II, 22/03/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 22/03/2011), n.6482

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.E., rappresentata e difesa, per procura speciale a

margine del ricorso, dall’Avvocato Claudio Federico, presso lo studio

del quale in Roma, via degli Scipioni n. 132, è elettivamente

domiciliata;

– ricorrente –

contro

F.C., rappresentato e difeso da se medesimo ai sensi

dell’art. 86 cod. proc. civ., elettivamente domiciliato in Roma, via

degli Scipioni n. 132 presso il proprio studio;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e

difeso, per procura speciale a margine del controricorso, dagli

Avvocati Patriarca Pier Ludovico e Umberto Garofoli dell’Avvocatura

comunale, elettivamente domiciliata presso gli Uffici dell’Avvocatura

comunale in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 3197/09, depositata in

data 11 febbraio 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16 dicembre 2010 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;

sentiti, per la ricorrente, l’Avvocato C.F., e, per il

Comune di Roma, l’Avvocato Pier Ludovico Patriarca;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, il quale nulla ha osservato.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che, essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., ai sensi di tale norma è stata redatta la seguente relazione, depositata il 6 agosto 2010: “Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 3197 del 2009, depositata il 19 marzo 2009, ha accolto l’appello proposto da A. Emanuela avverso la sentenza del Giudice di pace della medesima città, che aveva rigettato l’opposizione a cartella esattoriale dalla medesima A. proposta nei confronti del Comune di Roma. Il Tribunale ha quindi annullato la cartella esattoriale opposta e ha condannato il Comune di Roma alla rifusione delle spese del doppio grado, liquidate in complessivi Euro 180,00, oltre oneri.

A.E. e il suo difensore nel giudizio di appello, Avv. C.F., propongono ricorso per cassazione affidato a cinque motivi; resiste, con controricorso, il Comune di Roma.

Con il primo motivo, la ricorrente A. deduce violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. e del D.M. n. 127 del 2004, art. 4, dolendosi del fatto che il Tribunale abbia liquidato le spese senza indicare, separatamente, l’importo dei diritti, quello degli onorari e quello delle spese. Formula quindi il seguente quesito di diritto:

“Dica la Corte se il giudice a quo liquidando le spese giudiziali globalmente, senza distinguere tra spese, competenze e onorari, abbia violato, come ritiene la ricorrente difesa, la norma contenuta nell’art. 91 cod. proc. civ. ed il principio d’intangibilità dei minimi tariffari sancito dalla norma contenuta nel D.M. 8 aprile 2004, n. 127, art. 4, perchè non consente alla ricorrente di controllare il rispetto dei minimi tariffari, onde denunciarne eventuali violazioni, viepiù al lume dell’onere, gravante sulla medesima ricorrente in cassazione, dell’analitica specificazione delle voci e degli importi considerati, ai fini del controllo di legittimità”.

Il motivo è manifestamente fondato, atteso il principio secondo cui “in tema di spese processuali, il giudice, nel pronunciare la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese e degli onorari, in favore della controparte, deve liquidarne l’ammontare separatamente; ne consegue l’illegittimità della mera indicazione dell’importo complessivo e della mancata specificazione degli onorari e delle spese, in quanto non consente il controllo sulla correttezza della liquidazione, anche in ordine al rispetto delle relative tabelle” (Cass., n. 6338 del 2008). Nè può ritenersi che la distinzione tra diritti e onorari non sia necessaria nel caso in cui la parte non abbia presentato la nota spese, in quanto, “qualora la parte alla quale vanno rimborsate abbia presentato la relativa nota, è ammissibile la liquidazione globale, sempre che siano indicati separatamente gli onorari di avvocato rispetto ai diritti di procuratore, dovendosi presumere che il giudice abbia voluto liquidare le spese in conformità a detta nota; nel caso in cui, invece, la nota non sia stata presentata, il giudice, pur avendo il potere-dovere di provvedere ugualmente alla liquidazione delle spese sulla base degli atti di causa, è tenuto ad indicarle specificamente” (Cass., n. 16993 del 2007).

Con il secondo motivo, la ricorrente deduce violazione degli artt. 91 e 112 cod. proc. civ., nonchè del D.M. n. 127 del 2004, art. 4, dolendosi del fatto che il Tribunale abbia liquidato le spese cumulando le competenze e gli onorari di due gradi di giudizio. In proposito, la ricorrente formula il seguente quesito: “Dica la Corte se, in presenza di una richiesta di condanna dell’appellata amministrazione municipale al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, il giudice d’appello possa, come ha fatto nel caso di specie, senza impingere in violazione degli artt. 91 e 112 cod. proc. civ., D.M. 8 aprile 2004, n. 127, art. 4, liquidarle cumulativamente, anzichè determinarle separatamente ed analiticamente, in relazione ai due distinti gradi di giudizio, onde consentire all’odierna ricorrente di controllare il rispetto dei minimi tariffari e di denunciarne le eventuali ravvisate violazioni”.

Il motivo è manifestamente fondato, alla luce del principio secondo cui “le spese del doppio grado del giudizio non possono essere liquidate cumulativamente dal giudice dell’appello, ma devono essere determinate separatamente ed analiticamente al fine di individuare i criteri di liquidazione in relazione all’attività defensionale svolta” (Cass., n. 11411 del 1993).

Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia violazione dell’art. 14 preleggi della tariffa professionale e dell’art. 91 cod. proc. civ., nonchè omessa pronuncia, per non avere il Tribunale liquidato somma alcuna a titolo di spese generali. Formula quindi il seguente quesito di diritto: “Dica la Corte se il giudice a quo, per poter liquidare la voce di cui all’art. 14 della Tariffa professionale forense, necessitasse di una specifica richiesta in tal senso della ricorrente, ovvero dovesse ritenerla implicita nella domanda, formulata dalla medesima ricorrente, di condanna della controparte al pagamento delle spese di lite”.

Il motivo è manifestamente fondato, alla luce del principio secondo cui “in tema di onorari e indennità spettanti agli avvocati in sede stragiudiziale, il rimborso cosiddetto forfetario delle spese generali, nella misura del dieci per cento degli importi liquidati a titolo di onorari e diritti di procuratore a norma dell’art. 11 dell’annesso F della tariffa professionale di cui al D.M. 24 novembre 1990, n. 392 (nella specie applicabile), è un credito che consegue (e la cui misura è determinata) per legge, sicchè spetta automaticamente al professionista, anche in assenza di allegazione specifica e di domanda, dovendosi quest’ultima ritenere implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali” (Cass., n. 8238 del 2007; Cass., n. 18424 del 2009).

Con il quarto motivo, la ricorrente deduce violazione del principio di intangibilità dei minimi tariffari (D.M. n. 127 del 2004, art. 4), sostenendo che in base alle tariffe, per il giudizio di primo grado avrebbero dovuto essere liquidati in totale Euro 482,63, di cui Euro 244,00 per diritti, Euro 185,00 per onorari, Euro 53,63 a titolo di spese generali, e, per il giudizio di appello, Euro 646,18, di cui Euro 6,05 per esborsi, Euro 294 per diritti, Euro 275,00 per onorari ed Euro 71,13 per spese generali.

Il motivo è manifestamente fondato, apparendo ictu oculi integrata la denunciata violazione dei minimi tariffari. Con il quinto motivo, il ricorrente Avvocato F. denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione alla istanza di distrazione delle spese di cui all’art. 93 cod. proc. civ. e formula il seguente quesito di diritto: “Dica la Corte se l’omessa pronuncia, da parte del giudice a quo, sull’istanza di distrazione delle spese avanzata dal ricorrente difensore, impinga in violazione del disposto dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 93 c.p.c., suscettibile di doglianza da far valere mediante ricorso per cassazione, e se tale ricorso sia proponibile, come è avvenuto nel caso quivi dibattuto, dallo stesso difensore, posto che ad esso compete, per effetto dell’omessa pronuncia, la qualità di parte dello specifico rapporto processuale”.

Il motivo è manifestamente fondato, in quanto la sentenza impugnata non contiene alcuna pronuncia in ordine alla richiesta distrazione e “il difensore, che lamenti l’omessa distrazione delle spese da parte del giudice del merito, è legittimato al ricorso in cassazione nei confronti della parte soccombente in quel giudizio, sussistendo, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ., un autonomo diritto del richiedente alla distrazione nei confronti della parte in questione” (Cass., n. 24106 del 2009).

Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”.

Considerato che il Collegio condivide la proposta di decisione ora richiamata, alla quale non sono state formulate critiche di sorta, avendo i ricorrenti depositato memoria adesiva alla richiamata proposta di decisione e non avendo il Comune svolto, in sede di discussione orale, argomentazioni idonee ad indurre a diverse conclusioni;

che, peraltro, osserva il Collegio che l’accoglimento dei primi tre motivi determina l’assorbimento sia del quarto motivo, con il quale si chiede la determinazione in questa sede delle spese dei gradi di merito, sia del quinto motivo, con il quale il ricorrente difensore si duole della mancata distrazione in suo favore delle spese come liquidate;

che in accoglimento dei primi tre motivi, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, perchè provveda a nuova liquidazione delle spese del giudizio di primo grado e di quello di appello;

che la giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso, assorbiti il quarto e il quinto; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2011

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