Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6482 del 17/03/2010

Cassazione civile sez. III, 17/03/2010, (ud. 14/01/2010, dep. 17/03/2010), n.6482

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.F., (OMISSIS), B.D.,

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. DA

CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato SZEMERE RICCARDO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GANZ DANIELE giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

CASSA RISP VENEZIA SPA, V.M.;

– intimati –

e sul ricorso n. 27682/2005 proposto da:

V.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZALE CLODIO 22, presso lo studio dell’avvocato RINALDI

PIETRO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ZAMPIERI

PIERFRANCESCO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

CASSA RISP VENEZIA SPA, B.D., B.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 896/2005 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

Sezione Terza Civile, emessa l’11/04/2005, depositata il 26/05/2005;

R.G.N. 94/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

14/01/2010 dal Consigliere Dott. LANZILLO Raffaella;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta, che ha concluso per accoglimento dei motivi 3 e

5, previa rinviare i ricorsi e in subordine 3, 1 e 5, rigetto 1^ e

2^.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 4 ottobre 1999 la s.p.a. Cassa di Risparmio di Venezia (CARIVE) ha convenuto in giudizio V. M. e due nipoti dello stesso, F. e B.D., per sentir dichiarare nullo per simulazione, o inefficace nei suoi confronti ai sensi dell’art. 2901 c.c., il contratto (OMISSIS) per notaio Gava, con cui il V. ha venduto ai B., al prezzo di L. 175 milioni, la sua quota di comproprieta’ di un quarto di un immobile in Comune di (OMISSIS).

Esponeva l’attrice che il V.M. le aveva prestato fideiussione in favore di V.A., titolare dell’impresa Confezioni Harmony e debitore nei suoi confronti della somma di L. 109.395.495, come da decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, e che la vendita aveva lo scopo di sottrarre il bene immobile del fideiussore all’azione esecutiva di essa creditrice.

I convenuti hanno resistito alla domanda, che il Tribunale ha rigettato, con sentenza n. 2035/2001, ritenendo che il prezzo dell’immobile fosse stato interamente pagato e che non fosse stato dimostrato l’intento di frodare i creditori.

Proposto appello da CARIVE, a cui hanno resistito gli appellati, con sentenza 11 aprile – 26 maggio 2005 n. 896 la Corte di appello di Venezia, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato inefficace nei confronti dell’appellante il contratto di compravendita, ponendo a carico degli appellati le spese dei due gradi del giudizio.

Avverso la sentenza hanno proposto separati ricorsi per Cassazione F. e B.D., per cinque motivi, e V.M. per quattro motivi.

CARIVE non ha depositato difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi (art. 335 c.p.c.).

2.- La Corte di appello ha riformato la sentenza di primo grado, ritenendo che la prova dell’avvenuto pagamento del prezzo, posta dal Tribunale a fondamento della sua decisione, non consente di escludere che il contratto di compravendita immobiliare sia stato stipulato in frode ai creditori, considerato il vincolo di parentela fra le parti;

la giovane eta’ degli acquirenti (24 e 25 anni) e la mancata dimostrazione che avessero redditi sufficienti per affrontare la spesa; l’inadeguatezza del prezzo ed il fatto che il venditore aveva continuato a risiedere nella casa venduta anche dopo il trasferimento di proprieta’. Mentre ha tratto la presunzione di conoscenza del debito dalla circostanza che il fideiussore era fratello dell’obbligato principale.

3.- Entrambi i ricorrenti denunciano, con il primo motivo, la violazione dell’art. 102 c.p.c., sul rilievo che non e’ stata chiamata a partecipare al giudizio G.J., proprietaria dei rimanenti tre quarti dell’immobile, di cui il V. ha ceduto la quota di un quarto, che e’ stata anch’essa parte dell’unico atto di compravendita.

3.1.- Il motivo non e’ fondato.

La banca attrice ha chiesto la revoca della compravendita della sola quota di proprieta’ del V., sicche’ non ricorre alcun litisconsorzio necessario con la proprietaria-venditrice della rimanente quota, il cui atto di disposizione non e’ stato impugnato e rimane estraneo all’eventuale accertamento della nullita’ o dell’inefficacia del trasferimento della quota di proprieta’ del V..

Diversamente si sarebbe potuto decidere ove fosse stato dedotto e dimostrato (nelle competenti sedi di merito) che le due vendite erano collegate, nel senso che le parti ne avevano subordinato gli effetti alla condizione che gli acquirenti potessero conseguire l’intero.

Ma nulla di cio’ e’ stato dichiarato o risulta in alcun modo accertato.

4.- Manifestamente infondato e’ anche il secondo motivo, con cui i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 112 c.p.c., sul rilievo che la Corte di appello avrebbe accolto una domanda non proposta, poiche’ Carive aveva chiesto in primo grado solo l’accertamento della nullita’ del contratto per simulazione; non la revoca dell’atto.

Risulta al contrario che con l’atto di citazione in primo grado BNL aveva chiesto dichiararsi la simulazione assoluta e comunque l’inefficacia nei confronti dell’attrice dell’atto di compravendita:

espressione quest’ultima di per se’ sufficiente a dimostrare la natura dell’azione proposta, anche alla luce del potere di qualificazione della domanda spettante al giudice.

Ne’ risulta che i ricorrenti abbiano sollevato l’eccezione in appello, ove invece risultano avere accettato il contraddittorio sulla questione.

5.- Con il terzo, il quarto ed il quinto motivo i ricorrenti B. denunciano violazione degli art. 2697, 2727 e 2901 c.c., nonche’ omessa, insufficiente o apodittica motivazione, nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto sussistere i presupposti per la revoca della compravendita.

Analoghe censure sono contenute nel terzo e quarto motivo di ricorso del V..

Lamentano che la Corte di appello abbia trascurato di considerare che la vendita comprendeva non la sola quota del V., ma l’intero immobile, in aggiunta ad altro di proprieta’ esclusiva di G. J.; che i due acquirenti hanno dimostrato di avere interamente pagato il prezzo, contraendo a tale scopo apposito mutuo; che le rate di rimborso del mutuo, pari a L. 893.270 mensili, da dividere per due, comportavano un onere piu’ che tollerabile per gli acquirenti, i quali, nonostante la giovane eta’, svolgevano attivita’ di lavoro autonomo; che e’ stato loro ingiustamente addossato l’onere di dimostrare di avere i mezzi per pagare, laddove – a fronte della prova dell’avvenuto pagamento – era onere dell’attrice dimostrare che il denaro era stato fornito da altri; che il prezzo concordato e’ stato ritenuto incongruo apoditticamente ed in mancanza di ogni elemento di prova, non essendo stata disposta apposita consulenza tecnica; che non risponde al vero la circostanza data per ammessa dalla Corte di appello – che il venditore abbia continuato ad abitare nella casa venduta; che la vendita e’ stata stipulata in data anteriore a quella in cui il venditore ha avuto notizia del debito, e che arbitrariamente la Corte di appello ha ritenuto che il ricorso per decreto ingiuntivo notificato da Carive ad V.A., debitore principale, fosse stato preceduto da lettere ed intimazioni di pagamento.

I B. dichiarano inoltre che la Corte di appello di Venezia – con sentenza depositata il 18.10.2005, successivamente al deposito della sentenza impugnata in questa sede – ha dichiarato nulla la fideiussione, quindi inesistente il debito del V.M., accogliendo l’opposizione da lui proposta al decreto ingiuntivo richiesto da Carive per ottenere il pagamento. Donde il venir meno dell’obbligazione del fideiussore, che costituisce imprescindibile presupposto dell’azione revocatoria.

6.- I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati perche’ connessi, sono fondati nei limiti che seguono.

Va premesso che la Corte di appello non ha accolto la domanda di accertamento della simulazione del contratto, ma solo l’azione revocatoria della vendita, azione i cui presupposti consistono esclusivamente nell’esistenza del debito a cautela del quale l’azione e’ proposta, nell’idoneita’ dell’atto a pregiudicare le ragioni del creditore e nella consapevolezza del pregiudizio (o nella dolosa preordinazione dell’atto a frodare le ragioni del creditore), da valutarsi con riferimento ad entrambe le parti: debitore cedente e terzi acquirenti.

Le ulteriori circostanze prese in esame dalla sentenza impugnata (adeguatezza del prezzo, effettivo pagamento ad opera degli acquirenti, vincoli di parentela, ecc.) interessano non di per se stesse (come in tema di simulazione), ma solo come possibili indici di valutazione della conoscenza dell’idoneita’ dell’atto di trasferimento a pregiudicare le ragioni dei creditori.

Da cio’ consegue un primo rilievo critico nei confronti della motivazione della sentenza di appello, che consiste nel fatto che essa non istituisce alcun collegamento fra l’accertamento delle suddette circostanze e la loro rilevanza al fine di dimostrare la sussistenza dei presupposti per la revoca dell’atto impugnato.

La motivazione e’ soprattutto lacunosa, quando non del tutto mancante, per quanto concerne l’accertamento della conoscenza del pregiudizio che l’atto poteva arrecare ai creditori – soprattutto da parte degli acquirenti, ove si tenga conto delle peculiarita’ del caso di specie.

Ed invero, l’atto di compravendita in oggetto non riguardava la sola quota di proprieta’ del V. – di importo minimo rispetto al complesso dell’operazione – ma comprendeva anche i tre quarti dell’immobile di proprieta’ di G.J. ed altro appartamento autonomo, sempre di proprieta’ della G.. Il prezzo di acquisto e’ stato concordato con riferimento all’intero complesso e, per provvedere al pagamento, gli acquirenti hanno contratto apposito mutuo di rilevante importo.

A fronte di tali dati oggettivi e del fatto accertato che gli acquirenti ebbero a pagare l’intero prezzo, la circostanza che per la quota minima di proprieta’ del V. l’atto sarebbe stato appositamente stipulato per frodare i creditori non appare tale da potersene ravvisare la prova in re ipsa, come ha ritenuto, nella sostanza, la Corte di appello.

L’intento potrebbe forse presumersi nel venditore; non negli acquirenti, alla cui specifica posizione la sentenza impugnata non dedica neppure una riga di motivazione, sebbene non sia ravvisabile alcun indizio dal quale possa desumersi che essi ebbero ad acquistare l’intero complesso immobiliare, indebitandosi per pagarne il prezzo, allo scopo di consentire allo zio di eludere i suoi debiti e senza ricavarne alcun personale vantaggio.

Correttamente rilevano i ricorrenti che – una volta accertato che il prezzo e’ stato effettivamente pagato – la prova che il denaro per provvedere all’acquisto era stato fornito da terzi era a carico dell’attrice; non a carico dei convenuti in revocatoria, come ha ritenuto la sentenza impugnata. (Anche ammesso e non concesso che la circostanza potesse essere rilevante come prova della conoscenza del pregiudizio).

In sintesi, la motivazione della Corte di appello risulta insufficiente e inidonea a giustificare l’accoglimento dell’azione revocatoria, quanto all’accertamento della conoscenza del pregiudizio che l’atto avrebbe arrecato ai creditori, soprattutto per quanto concerne la posizione degli acquirenti, mancando in essa ogni riferimento a concreti e significativi indici probatori.

7. – Sotto questo profilo le censure prospettate dal V. nel quarto motivo e dai B. nel quinto motivo sono fondate.

La sentenza impugnata deve essere per questa parte cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, affinche’ decida la controversia con ampia e specifica motivazione in ordine alla prova della conoscenza anche da parte degli acquirenti del pregiudizio che l’atto revocando poteva arrecare ai creditori.

In quella sede sara’ riesaminato anche il problema dell’esistenza del credito, sulla base dei sopravvenuti accertamenti giudiziari, ai quali non e’ consentito procedere in questa sede, trattandosi di accertamento in fatto.

La prospettazione della questione da parte dei ricorrenti ha il solo effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata sul punto, si da consentire di riproporre l’eccezione di inesistenza del credito, nel giudizio di rinvio.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi. Accoglie il quarto motivo del ricorso V. ed il quinto motivo del ricorso B., nei limiti di cui in motivazione, e rigetta gli altri motivi.

Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, che decidera’ anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2010

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