Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6481 del 28/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 28/02/2022, (ud. 16/12/2021, dep. 28/02/2022), n.6481

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11289-2020 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

S.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 39/03/2019 della Commissione tributaria

regionale della SICILIA, depositata il giorno 08/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. In controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento di maggior reddito d’impresa emesso dall’Agenzia delle entrate nei confronti di S.F. con riferimento all’anno d’imposta 2010, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Sicilia confermava la sentenza di primo grado, che aveva annullato l’atto impositivo per difetto di delega in capo al soggetto che l’aveva sottoscritto, rigettando l’appello principale proposto dal contribuente, per difetto di interesse essendo risultato totalmente vittorioso in primo grado, e quello incidentale dell’Ufficio, ritenendo invalida la delega di firma prodotta in giudizio perché priva del nominativo del soggetto delegato.

2. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui non replica l’intimato.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, sostenendo che la CTR della Sicilia aveva errato nel ritenere che nella specie difettasse una valida delega di firma in capo al funzionario che aveva sottoscritto gli avvisi di accertamento.

2. Il motivo è fondato e va accolto.

3. Premesso che nella specie si verte indubitabilmente in tema di delega di firma e non di delega di funzioni (come ritiene la stessa CTR – cfr. pag. 2 della sentenza impugnata) e che, nella delega di firma, il “delegante”, nell’esercizio dei poteri di organizzazione e gestione delle risorse umane, demanda al “delegato” la sola materiale sottoscrizione di un atto che è e resta direttamente imputabile al medesimo “delegante”, va preliminarmente ricordato che secondo questa Corte (cfr. Cass. n. 14815 del 2011 e Cass. n. 20628 del 2015) gli atti dell’Agenzia delle Entrate non devono essere necessariamente sottoscritti dal suo Direttore Generale, sia perché il Reg. di amministrazione, art. 5, comma 1, approvato, in attuazione del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 66, commi 2 e 3, con Delib. del Comitato direttivo 30 novembre 2000, n. 4, attribuisce agli uffici locali le funzioni operative dell’Agenzia ed in particolare, la gestione dei tributi, l’accertamento e la riscossione e la trattazione del contenzioso, sia, infine, perché lo Statuto dell’Agenzia, art. 6, approvato con Delib. del Comitato direttivo 13 dicembre 2000, n. 6, attribuisce al Direttore Generale il potere di delega, sia, infine, per la possibilità di conferimento di tale delega all’interno degli uffici finanziari; il principio di diritto, posto con riferimento ad un atto processuale ma valido anche con riferimento agli atti impositivi, è che l’atto sottoscritto dal delegato di firma, mero sostituto del delegante nell’esecuzione dell’adempimento materiale della firma, è da presumersi atto del delegante anche a fronte della contestazione sulla sussistenza della delega salvo che il contribuente eccepisca e provi la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio o comunque l’usurpazione del potere di sottoscrizione (Cass. n. 2394 del 2019, non massimata). Profili, questi, che non vengono in rilievo nel caso di specie.

5. Deve altresì ricordarsi il principio, affermato da Cass. n. 22810 del 2015 e da ultimo ribadito da Cass. n. 5177 del 2020, secondo cui “In tema di accertamento tributario, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, commi 1 e 3, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d’ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell’ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva, cioè da un funzionario di area terza di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale, con la conseguenza che nessun effetto sulla validità di tali atti può conseguire dalla declaratoria d’incostituzionalità del D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 24, convertito dalla L. n. 44 del 2012”.

6. Orbene, nel caso in esame, la CTR non si è attenuta ai suddetti principi atteso che nella specie, per come si desume dalla documentazione depositata nel giudizio di merito e riprodotta per autosufficienza nel ricorso, il Direttore provinciale dell’Agenzia delle entrate di (OMISSIS) aveva conferito le deleghe di firma ai vari Coordinatori e Capi area, con la Dir. n. 30 del 2011, (valevole fino al 31/12/2013), in cui peraltro risultava espressamente indicato il Coordinatore del team integrato di Controllo n. (OMISSIS), Dott. T.A., che aveva sottoscritto l’atto impugnato; delega confermata successivamente con l’ordine di servizio n. (OMISSIS).

7. Pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa alla CTR territorialmente competente per l’esame delle questioni rimaste assorbite e per la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2022

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