Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6481 del 22/03/2011

Cassazione civile sez. II, 22/03/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 22/03/2011), n.6481

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.G. e P.A., rappresentati e difesi, per

procura speciale a margine del ricorso, dall’Avvocato Marino Giorgio,

elettivamente domiciliato in Roma, via Oppido Mamertina n. 4, presso

lo studio dell’Avvocato G. Negretti;

– ricorrenti –

contro

CONDOMINIO VIA (OMISSIS), in persona

dell’amministratore pro-tempore, rappresentato e difeso, per procura

speciale per atto notaio Grassi Alfio in Roma, rep. n. 155046 del 29

novembre 2010, dall’Avvocato Laura Busato, presso lo studio della

quale in Roma, via Premuda n. 18, è elettivamente domiciliato;

– resistente con procura –

avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Roma n. 2950/08,

depositata il 9 luglio 2008.

Udita, la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16 dicembre 2010 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;

sentiti gli Avvocati G. Marino, per i ricorrenti, e L. Busato, per il

resistente;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, il quale nulla ha osservato.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che G.G. e P.A. hanno proposto impugnazione del punto 4 della delibera adottata dal Condominio di via (OMISSIS), con la quale è stata rigettata la loro comunicazione di recesso dall’impianto comune di riscaldamento;

che la domanda è stata rigettata dal Tribunale di Roma;

che l’appello proposto dagli attori è stato rigettato dalla Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 2950-2008, depositata il 9 luglio 2008;

che la Corte d’appello ha rilevato che l’unico documento prodotto dagli appellanti – attestazione Sacerimpianti del 14 luglio 2000, secondo cui “la chiusura e la sigillatura dei radiatori non pregiudica in alcun modo il funzionamento del resto dell’impianto centralizzato” – poteva al più essere interpretata come dimostrazione dell’assenza di squilibri tecnici, ma non forniva alcun elemento probatorio, neppure di carattere indiziario, in ordine all’assenza di aggravi di spese per gli altri condomini;

che G.G. e P.A. propongono ricorso per cassazione affidato a tre motivi; che l’intimato Condominio ha depositato procura notarile ai fini della partecipazione alla discussione;

che, con il primo motivo, i ricorrenti deducono violazione di legge in relazione alla prova richiesta dall’art. 26 della legge n. 10 del 1991, che richiede un attestato di certificazione energetica o diagnosi energetica di un tecnico abilitato e non anche un’attestazione di tipo economico in ordine ai costi derivanti dal distacco;

che, in proposito, dopo aver ricordato che, nella specie, la ditta specializzata aveva affermato l’assenza di ogni pregiudizio per il resto dell’impianto centralizzato, i ricorrenti formulano il seguente quesito di diritto: “Dica la Corte se per gli interventi di distacco da termosifone condominiale centralizzato, oltre all’attestato di cui alla L. 8 gennaio 1991, n. 10, art. 26, comma 2, occorra un attestato di “economicità” dell’intervento di disattivazione che garantisca i condomini sulla mancanza di costi indotti dal distacco. Dica se è sufficiente una certificazione totalitaria, che attesti la inesistenza di “danni” da distacco”;

che, con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano vizio di motivazione contraddittoria, per avere la Corte d’appello, da un lato, dato atto della idoneità tecnica della certificazione e che la stessa proveniva da un’impresa specializzata, e, dall’altro, confutato la stessa specializzazione della impresa, affermando che la certificazione difettava di ogni riferimento all’assenza di spese;

che, con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano violazione dell’art. 2 6 della citata legge n. 10 del 1991, per avere la Corte d’appello fatto dipendere il diritto al distacco dalla prova dell’inesistenza del danno patrimoniale, e cioè da un requisito non previsto dalla norma;

che, a conclusione del motivo, i ricorrenti formulano il seguente quesito di diritto: “Dica la Corte se la L. 8 gennaio 1991, n. 10, art. 26, comma 2, nell’ambito della specifica e distinta obbligazione del condomino di concorrere alle spese per l’uso della cosa comune, abbia il diritto di rinunciare a detto uso, fermo restando il proporzionale obbligo di spesa per i costi fissi propri di detto uso, (per e) a favore della residua collettività di condomini fruitori del servizio di riscaldamento centralizzato”;

che, essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., ai sensi di tale norma è stata redatta relazione, che è stata notificata alle parti e comunicata al pubblico ministero.

Considerato che il relatore designato, nella relazione depositata il 6 agosto 2010, ha formulato la seguente proposta di decisione:

“… I tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono manifestamente fondati, alla luce del principio di diritto secondo cui “il condomino può legittimamente rinunziare all’uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione od approvazione degli altri condomini, e, fermo il suo obbligo di pagamento delle spese per la conservazione dell’impianto, è tenuto a partecipare a quelle di gestione, se e nei limiti in cui il suo distacco non si risolve in una diminuzione degli oneri del servizio di cui continuano a godere gli altri condomini” (Cass., n. 7518 del 2006; Cass., 5974 del 2004; Cass., n. 8924 del 2001). La delibera assembleare che, pur in presenza di tali condizioni, respinga la richiesta di autorizzazione al distacco è, invero, affetta da nullità, e non da annullabilità, per violazione del diritto individuale del condomino sulla cosa comune (Cass., S.U., n. 4806 del 2005).

Peraltro, se è vero che, come ricordato nella sentenza impugnata, si è anche affermato che “il condomino può legittimamente rinunziare all’uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dell’impianto comune, senza necessità di autorizzazione o approvazione da parte degli altri condomini, se prova che, dalla sua rinunzia e dal distacco, non derivano nè un aggravio di spese per coloro che continuano a fruire del riscaldamento centralizzato, nè uno squilibrio termico dell’intero edificio, pregiudizievole per la regolare erogazione del servizio” (Cass., n. 15079 del 2006; Cass., n. 5974 del 2004), è altresì vero che la motivazione della sentenza impugnata appare contraddittoria, laddove, da un lato, ha affermato che la certificazione di assenza di pregiudizio per il funzionamento del resto dell’impianto centralizzato proveniva da ditta specializzata, e, dall’altro, ha invece ritenuto tale certificazione inidonea quanto al suo oggetto, che avrebbe dovuto essere interpretato alla luce della finalità dell’intervento asseverato dalla detta certificazione. Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”;

che il Collegio condivide la proposta di decisione ora richiamata, alla quale non sono state formulate critiche di sorta, avendo i ricorrenti depositato memoria adesiva alla richiamata proposta di decisione e non avendo la difesa del Condominio resistente, in sede di discussione nell’adunanza camerale, addotto argomentazioni idonee ad indurre a diverse conclusioni;

che, pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, con rinvio a una diversa sezione della Corte d’appello di Roma, la quale procederà a nuovo esame del gravame sulla base degli indicati principi di diritto, e provvedere altresì anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, a diversa sezione della Corte d’appello di Roma.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2011

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