Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6481 del 14/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 14/03/2017,  n. 6481

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27938/2014 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA SCROFA

64, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PECORILLA, rappresentato

e difeso dall’avvocato GIOVANNI MONACO giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

SARA ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo legale rappresentante –

procuratore speciale Dott. O.G., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO, 28, presso lo studio

dell’avvocato GAETANO ALESSI, che la rappresenta e difende giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 266/2014 della CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI

TARANTO, depositata il 12/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2016 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

udito l’Avvocato MARZIO BRAZESCO per delega;

udito l’Avvocato LIVIO ROSARIO ALESSI per delega non scritta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del 1° motivo di

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.G. riportò lesioni personali a seguito di un sinistro stradale in cui erano rimasti coinvolti il ciclomotore sul quale era trasportato, di proprietà di P.F. e condotto da P.D., e l’autovettura condotta dal proprietario S.C.; agì pertanto per il risarcimento dei danni convenendo in giudizio i predetti P. e il S. nonchè le rispettive compagnie assicuratrici, Assicuratrice Levante Norditalia s.p.a. (poi Carige Ass.ni) e Sara Assicurazioni.

Il giudice di prime cure rigettò la domanda, con sentenza che è stata confermata dalla Corte di Appello di Lecce, Sez. Dist. di Taranto sul rilievo che la presenza “irregolare” del M. sul ciclomotore aveva inciso in modo determinante sul sinistro, sì da assorbire ogni altra responsabilità ex art. 1227 c.c., comma 2.

Ricorre per cassazione il M., affidandosi a due motivi; resiste la sola Sara Assicurazioni a mezzo di controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo (“erronea applicazione dell’art. 170 C.d.S., comma 2”, “violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c., nonchè erronea applicazione dell’art. 1227 c.c., comma 2”, e “violazione e falsa applicazione degli artt. 2054 e 2055 c.c…. anche con riguardo alle prescrizioni di cui all’art. 2697 c.c.”), il ricorrente deduce che:

– la circostanza che il trasporto di un passeggero sul ciclomotore sia vietato non comporta l’opponibilità al terzo trasportato delle condizioni di polizza che escludono la copertura assicurativa;

– l’infrazione del divieto di trasportare un passeggero sul ciclomotore non può dar luogo a responsabilità civile, esclusiva o concorrente, del trasportato “nel caso in cui nel suo processo causativo l’infrazione medesima non trovi utile inserimento”;

– non risulta fornito alcun elemento atto a giustificare l’applicazione dell’art. 1227 c.c., comma 2;

– al terzo trasportato giova la presunzione di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, nei confronti di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti, con consequenziale applicazione della solidarietà prevista dall’art. 2055 c.c..

2. Il secondo motivo prospetta “insufficiente e (per certi versi) contraddittoria motivazione in merito alla ricostruzione del fatto e all’assolvimento dell’onere probatorio a carico dell’attore, nonchè “omessa motivazione circa l’asserita non considerata attendibilità degli apporti probatori forniti dall’escussione testimoniale”.

3. Rilevata l’inammissibilità del secondo motivo (che prospetta un vizio motivazionale ai sensi del vecchio testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non più applicabile ratione temporis), ritiene il Collegio che il primo motivo meriti accoglimento sulla base delle seguenti considerazioni:

– in tema di responsabilità civile, il danneggiato a seguito di un incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto come trasportato a titolo di cortesia può chiedere il risarcimento invocando la presunzione di colpa di cui all’art. 2054 c.c., nei confronti dei conducenti e/o proprietari dei veicoli coinvolti, salvi gli effetti dell’azione di regresso nei rapporti interni fra gli stessi;

– la circostanza che il trasportato abbia concorso a causare il sinistro non può comportare – per ciò solo – l’esclusione di responsabilità dei conducenti coinvolti (oltrechè dei proprietari dei relativi mezzi), ove non risulti esclusa qualunque loro condotta colposa, sì da poter imputare il danno alla sola responsabilità del trasportato;

– ove ricorrano gli estremi di un concorso colposo fra trasportato e conducente/i coinvolto/i, potrà eventualmente trovare applicazione il paradigma di cui all’art. 1227 c.c., comma 1, (cfr. Cass. n. 10526/2011: “qualora la messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza (nella specie, un ciclomotore con a bordo tre persone, di cui uno minore d’età, in violazione dell’art. 170 C.d.S.) sia ricollegabile all’azione o omissione non solo del conducente – il quale prima di iniziare o proseguire la marcia deve controllare che questa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza ma anche del trasportato, il quale ha accettato i rischi della circolazione, si verifica un’ipotesi di cooperazione colposa dei predetti nella condotta causativa del fatto evento dannoso. Pertanto, in caso di danni al trasportato medesimo, sebbene la condotta di quest’ultimo non sia idonea di per sè ad escludere la responsabilità del conducente, nè a costituire valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili, essa può costituire nondimeno un contributo colposo alla verificazione del danno, la cui quantificazione in misura percentuale è rimessa all’accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato”; (cfr. anche Cass. n. 11947/2006 e Cass. n. 11698/2014).

3.1. La sentenza va dunque cassata, con rinvio al giudice di merito perchè rivaluti la vicenda alla luce dei principi sopra richiamati.

4. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

la Corte accoglie il primo motivo, dichiarando inammissibile il secondo, cassa e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte di Appello di Lecce, Sez. Dist. di Taranto, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017

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