Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6480 del 22/03/2011

Cassazione civile sez. II, 22/03/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 22/03/2011), n.6480

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.F., rappresentato e difeso, per procura speciale a

margine del ricorso, dall’Avvocato Tortorici Giovanni, presso lo

studio del quale in Roma, via Orazio n. 12, è elettivamente

domiciliato;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Monsummano Terme

depositata il 3 marzo 2009.

Udita, la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16 dicembre 2010 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

RUSSO Rosario Giovanni, il quale ha concluso per la inammissibilità

della rinuncia, per il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza

e, in subordine, per la rimessione della questione alle Sezioni

Unite.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che il Giudice di pace di Monsummano Terme, con ordinanza in data 3 marzo 2009, ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta da M.F. avverso il verbale elevato nei suoi confronti dalla Polizia Stradale di Pistoia il 29 agosto 2008;

che il Giudice di pace ha ritenuto tardiva la proposizione del ricorso, spedito, con raccomandata, in data 15 novembre 2008, laddove il termine era scaduto il 14 novembre 2009;

che per la cassazione di questa ordinanza ha proposto ricorso M.F. sulla base di un unico motivo, con il quale deduce violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli L. n. 742 del 1969, art. 1 e art. 155 cod. proc. civ., comma 1;

che il ricorrente rileva che, pacifica l’applicazione al giudizio di opposizione a sanzione amministrativa della sospensione feriale dei termini di cui alla L. n. 742 del 1969, il ricorso era stato, nella specie, spedito il 15 novembre 2008 e quindi in termini, rappresentando detta data l’ultimo giorno del termine di sessanta giorni decorrente dal 16 settembre 2008, dovendosi il termine stesso computare a mese;

che il ricorrente, a conclusione del motivo, formula il seguente quesito di diritto: “se la data fissata, ai sensi ed agli effetti di cui alla L. n. 742 del 1969, art. 1, quale fine del periodo di sospensione feriale dei termini processuali possa o meno essere considerata ai fini del computo dei termini processuali, ciò visto anche quanto previsto dall’art. 155 c.p.c., comma 1”;

che l’intimata amministrazione non ha svolto attività difensiva;

che, essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., ai sensi di tale norma è stata redatta relazione, che è stata notificata alle parti e comunicata al pubblico ministero.

Considerato che il relatore designato, nella relazione depositata il 6 agosto 2010, ha formulato una proposta di decisione nel senso della manifesta infondatezza del ricorso;

che, successivamente alla notificazione di detta relazione, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso;

che detta rinuncia, in assenza di costituzione della parte intimata, comporta l’estinzione del giudizio;

che non è di ostacolo alla dichiarazione di estinzione del processo la circostanza che la rinuncia sia stata depositata successivamente alla notificazione della relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ.;

che, invero, le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di affermare che “in tema di giudizio di cassazione e di procedimento in camera di consiglio di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., dal complesso delle innovazioni apportate con la novella di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, inequivocamente volta al rafforzamento della funzione nomofilattica della corte di legittimità, a sua volta certamente agevolata da una definizione del giudizio di cassazione alternativa alla decisione, e dalla nuova formulazione dell’art. 391 cod. proc. civ., comma 2, per il quale il rinunciante può (e non più deve) essere condannato alle spese, così avallando l’ipotesi che si sia voluto dar luogo ad una sorta di incentivazione alla rinuncia, si desume che il termine utile per rinunciare al ricorso va individuato nel momento in cui è precluso alle parti l’esercizio di un’ulteriore attività processuale e non in quello, antecedente, della notifica agli avvocati della relazione depositata dal consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ., senza che, in tal modo, venga meno la remora a presentare ricorsi inammissibili o manifestamente infondati, stante il ruolo potenzialmente deterrente della condanna alle spese, e che sia escluso il risparmio di attività per il quale si giustifica l’ammissibilità della rinuncia, essendo il collegio comunque esentato dall’esame del ricorso, sia in sede di adunanza in camera di consiglio, che di eventuale pubblica udienza, cui la causa rivenga rinviata ex art. 380 bis cod. proc. civ., comma 5, (Nella specie le S.U. hanno dichiarato l’estinzione in relazione a rinuncia intervenuta prima della data fissata per l’adunanza in camera di consiglio)” (Cass., S.U., n. 19514 del 2008;

Cass. n. 27425 del 2009);

che il Collegio condivide tale principio e ad esso intende dare continuità, non apparendo condivisibile la diversa soluzione proposta dal pubblico ministero in sede di discussione orale;

che la soluzione cui il Collegio ritiene di pervenire rende superflua la rinnovazione della notificazione del ricorso, che pure avrebbe dovuto essere disposta, trattandosi di notificazione nulla perchè effettuata presso gli la Prefettura di Pistoia;

che trova, infatti, applicazione il principio per cui “il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, appare superflua, pur potendo sussistere i presupposti (come nella specie, per inesistenza della notificazione del ricorso nei confronti di alcuni litisconsorti necessari), la fissazione del termine ex art. 331 cod. proc. civ. per l’integrazione del contraddittorio, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (Cass., n. 2723 del 2010);

che, pertanto, deve dichiararsi l’estinzione del processo per intervenuta rinuncia;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo l’amministrazione intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2011

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