Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6480 del 14/03/2017

Cassazione civile, sez. III, 14/03/2017, (ud. 01/12/2016, dep.14/03/2017),  n. 6480

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28208-2014 proposto da:

GENERALI ITALIA SPA (OMISSIS) a mezzo della propria mandataria

GENERALI BUSINESS SOLUTIONS S.C.P.A. in persona dei suoi procuratori

speciali e legali rappresentanti pro tempore Sigg.ri

P.V. e D.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

PINTURICCHIO, 204, presso lo studio dell’avvocato ANNAPAOLA MORMINO,

che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

C.F., + ALTRI OMESSI

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3320/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2016 dal Consigliere Dott. SESTINI DANILO;

udito l’Avvocato ANNAPAOLA MORMINO;

udito l’Avvocato CLAUDIO COLOMBO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A seguito di un incidente stradale verificatosi in data 8.3.99 in Palestrina, nel quale era rimasto coinvolto un veicolo Fiat Ducato di proprietà della Stete s.r.l. condotto da M.V., che aveva tamponato violentemente una vettura ferma – per un guasto -sulla careggiata, decedettero, fra gli altri, C.F., la moglie e due figli (il primo conducente e gli altri occupanti della vettura tamponata), mentre riportò gravi lesioni la terza figlia C.G..

Agirono in giudizio, per il risarcimento dei danni, T.R., in qualità di tutrice della minore C.G., nonchè la medesima T. e Ca.Gi. (quali genitori del defunto C.F. e nonni dei minori V. e Ca.Gi., anch’essi deceduti nel sinistro) e altresì A., S., R. e C.F., in qualità di fratelli e sorelle di C.F..

Il Tribunale accertò l’esclusiva responsabilità del conducente del veicolo tamponante e condannò la Stete s.r.l. e la sua assicuratrice Assicurazioni Generali s.p.a., in solido, a risarcire i danni liquidati per ciascuno degli attori.

La Corte di Appello di Roma ha rigettato il gravame principale proposto dalla Assicurazioni Generali e, accogliendo l’appello incidentale, ha incrementato gli importi risarcitori liquidati dal primo giudice.

Ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, la Generali Italia s.p.a., nella qualità di “conferitaria del ramo d’azienda assicurativo della Direzione per l’Italia di Assicurazioni Generali s.p.a.”, “a mezzo della propria mandataria Generali Business Solutions s.p.a.”.

Hanno resistito – con unico controricorso – T.R. e G., Gi., A., S., R. e C.F..

Entrambe le parti hanno depositato memoria: la Generali Italia ha dato atto di avere depositato, previa notifica ex art. 372 c.p.c., l’atto di conferimento del ramo di azienda; la parte controricorrente ha rilevato che non risulta tuttora depositato il mandato conferito dalla Generali Italia alla Generali Business Solutions.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Devono essere preliminarmente esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso che sono state sollevate dai controricorrenti in relazione a due distinti profili; ossia per il fatto che il ricorso è stato “proposto da un soggetto giuridico diverso da quello che aveva preso parte ai due gradi di merito, senza che vi sia prova alcuna del fatto che il medesimo sia subentrato nel rapporto giuridico di cui è contenzioso”, nonchè per il fatto che la procura alle liti risulta “rilasciata in virtù di un mandato sostanziale della cui esistenza non è fornita la prova”.

Quanto al primo profilo, i controricorrenti hanno evidenziato che la ricorrente si è limitata a menzionare gli estremi dell’atto notarile di conferimento del ramo di azienda, senza tuttavia produrne copia, in tal modo non consentendo “di verificare che cosa abbia realmente formato oggetto del menzionato conferimento di ramo d’azienda” e più specificamente – “se il rapporto giuridico sostanziale, che forma oggetto del presente contenzioso, possa considerarsi incluso o meno nel perimetro del conferimento in questione”.

Quanto al secondo profilo, i controricorrenti hanno rilevato che non è stata prodotta copia del mandato che Generali Italia s.p.a. avrebbe conferito a Generali Business Solutions s.c.p.a., evidenziando altresì che l’atto notarile indicato dalla ricorrente risulta addirittura anteriore alla stessa iscrizione nel Registro delle Imprese dell’asserita mandante Generali Italia s.p.a..

1.1. Quanto al primo profilo, l’eccezione di inammissibilità risulta superata a seguito della successiva produzione dell’atto di conferimento del ramo di azienda, che ben poteva essere effettuata ai sensi dell’art. 372 c.p.c. (cfr. Cass. n. 4116/2016, Cass. n. 15136/2014 e Cass. n. 27762/2013).

1.2. Quanto al secondo profilo, deve invece considerarsi che:

– l’atto cui ha fatto riferimento la ricorrente a pag. 4 della memoria ex art. 378 c.p.c., ossia il documento n. 11 già versato in atti, è costituito dalla procura a rogito del notaio S. del 3.5.2013 con cui sono stati designati i procuratori speciali della Generali Business Solutions che hanno sottoscritto il mandato alle liti in calce al ricorso;

– non risulta invece prodotto l’atto a rogito notaio D. del 14.12.2009 rep. n. 85546 con cui si assume conferito – dalla Generali Italia s.p.a. – il man d. alla Generali Business Solutions;

– la mancanza di tale atto non consente alla Corte di verificare l’effettiva esistenza ed il contenuto dei poteri rappresentativi sostanziali asseritamente conferiti alla mandataria, nè, in particolare, se ed in quali limiti sia stata attribuita alla Generali Business Solutions la rappresentanza sostanziale relativamente al rapporto dedotto in giudizio;

– ne consegue che non risulta possibile affermare l’esistenza di un potere di rappresentanza processuale in capo alla Generali Business Solutions (e quello – correlato – di nomina del difensore), giacchè tale potere può essere riconosciuto unicamente a chi sia investito anche di un potere rappresentativo di natura sostanziale (cfr. Cass., S.U. n. 4666/1998, Cass. n. 4787/2005, Cass. n. 19976/2005 e – più recentemente e con riferimento alla medesima asserita società mandataria – Cass. n. 16197/2015);

– il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per difetto di idonea procura alle liti (cfr. Cass. n. 19922/2007, Cass. n. 23786/2013, Cass. n. 16197/2015).

2. Le spese di lite seguono la soccombenza.

3. Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese di lite, liquidate in Euro 8.000,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre rimborso delle spese forfettarie e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017

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