Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 648 del 12/01/2018

Cassazione civile, sez. I, 12/01/2018, (ud. 27/06/2017, dep.12/01/2018),  n. 648

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 625/2011, depositata il 16 maggio 2011, ha confermato la decisione n. 1002/2005, con la quale il Tribunale di Modena aveva rigettato la domanda della SEA – Società Edile Appalti s.p.a. – subappaltatrice, in forza dei contratti in data 7 febbraio 1997 e 9 marzo 1998, di parte dei lavori di costruzione della sede della facoltà di Ingegneria dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, affidati con contratto di appalto del 18 settembre 1996 all’ATI della quale era mandataria la Fioroni Sistema s.p.a. – di condanna dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia al risarcimento dei danni subiti per avere colposamente omesso di vigilare sul buon andamento dell’appalto, ed in particolare sui pagamenti da effettuare all’impresa su-bappaltatrice;

la SEA si doleva, specificamente, del fatto che l’Università non si fosse curata di verificare che la mandataria dell’ATI affidataria dei lavori trasmettesse alla committente le fatture quietanzate per il pagamento, da parte di quest’ultima, delle somme dovute alla subappaltatrice, come previsto nei suindicati contratti di subappalto in conformità al disposto della L. 19 marzo 1990, n. 55, art. 18, comma 3 bis, nel testo applicabile ratione temporis, somme che erano rimaste, di conseguenza, insolute;

avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione la SEA – Società Edile Appalti s.p.a. nei confronti dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, affidato ad un solo motivo, al quale la resistente ha replicato con controricorso;

le parti hanno depositato memorie ex art. 378 cod. proc. civ..

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di ricorso – denunciando la violazione e falsa applicazione della L. 19 marzo 1990, n. 55, art. 18, comma 3, nel testo applicabile ratione temporis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1 – la SEA s.p.a. deduce che la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto che la suindicata previsione normativa non imponesse alla committente di verificare l’adempimento degli obblighi nei confronti dell’impresa subappaltatrice a carico dell’ATI appaltatrice, in quanto la trasmissione della fattura quietanzata alla committente risponderebbe esclusivamente all’interesse della medesima di verificare che i prezzi applicati al subappaltatore – come previsto dalla L. n. 55 del 1990, art. 18, comma 4, – siano gli stessi, o comunque non siano più bassi del 20%, rispetto a quelli con i quali l’appaltatore ha ottenuto l’aggiudicazione, ai fini di evitare speculazioni sui prezzi del subappalto, con conseguente incidenza negativa sulla qualità delle opere subappaltate;

ad avviso della ricorrente, per contro, a tale specifica finalità sopperirebbe dell’art. 18 cit., il comma 5 laddove impone la trasmissione all’ente committente del contratto di subappalto entro venti giorni dalla data del contratto stesso, mentre il collegamento tra i due contratti – il principale ed il subcontratto desumibile dallo stesso comma 3 bis della medesima norma, nella parte in cui consente al committente di pagare direttamente al subappaltatore quanto dovutogli per le opere eseguite, non potrebbe non comportare la concorrente responsabilità dell’Università appaltante nei confronti della subappaltatrice per le inadempienze poste in essere dall’ATI aggiudicatrice dei lavori;

Ritenuto che:

sebbene – sul piano generale – dalla natura di contratto derivato o subcontratto del subappalto derivi che la sorte del medesimo sia, sotto alcuni profili, condizionata a quella del contratto principale, del quale condivide altresì la disciplina, di guisa che con riguardo all’opera eseguita dal subappaltatore l’accettazione senza riserve dell’appaltatore, resta condizionata dal fatto che il committente accetti a sua volta l’opera senza riserve (Cass. 11/08/1990, n. 8202; Cass. 11/11/2009, n. 23903), nondimeno la consapevolezza, o anche il consenso, espresso dal committente all’esecuzione, in tutto o in parte, delle opere in subappalto, valgano soltanto a rendere legittimo, ex art. 1656 cod. civ., il ricorso dell’appaltatore a tale modalità di esecuzione della propria prestazione e non anche ad instaurare alcun diretto rapporto tra committente e subappaltatore (Cass. 11/08/1990, n. 8202);

di conseguenza, in difetto di diversi accordi, il subappaltatore risponda della relativa esecuzione nei confronti del solo appaltatore e, correlativamente, solo verso quest’ultimo, e non anche nei confronti del committente, possa rivolgersi ai fini dell’adempimento delle obbligazioni, segnatamente di quelle di pagamento derivanti dal subcontratto in questione (Cass. 02/08/2011, n. 16917);

Ritenuto che:

con specifico riferimento al subappalto – ricorrente nel caso concreto – nei contratti di appalto di opere pubbliche, regolato dall’art. 18 della legge n. 55 del 1990 (nel testo applicabile ratione temporis), debba – di conseguenza – ritenersi che l’assenso al subappalto dato dal committente (nella specie l’Università) all’appaltatore (nella specie l’ATI), debba essere inteso, non essendosi la stazione appaltante avvalsa della facoltà di provvedere direttamente al pagamento del corrispettivo al subappaltatore (nella specie la SEA), ai sensi della L. n. 55 del 1990, art. 18, comma 3 bis, come mera autorizzazione volta a consentire all’appaltatore di soddisfare un interesse ritenuto non in contrasto con le finalità del contratto di appalto e con gli interessi pubblici perseguiti, senza però costituire un nuovo e diverso rapporto tra committente e subappaltatore (cfr., per una fattispecie del tutto analoga alla presente, Cass. 26 gennaio 2010, n. 1561));

di conseguenza, nel caso in esame il carattere derivato del subappalto non possa implicare l’automatica ed immediata estensione dei patti e delle condizioni del contratto di appalto al secondo contratto, il quale – nonostante l’autorizzazione della stazione appaltante al subappalto – ha conservato la sua autonomia, restando strutturalmente distinto dal contratto principale tra l’Università appaltante e l’ATI appaltatrice, sicchè l’ente non ha instaurato alcun rapporto diretto con la ditta subappaltatrice SEA s.p.a. ed è rimasto estraneo ai rapporti tra l’appaltatrice e la ditta subappaltatrice (di cui al contratti in data 7 febbraio 1997 e 9 marzo 1998), avendo l’autorizzazione al subappalto comportato solo la legittimità del consentito contratto di subappalto, senza far sorgere un nuovo soggetto nel rapporto originario (Cass. 1561/2010);

Ritenuto che:

per le ragioni suesposte, il ricorso debba, di conseguenza, essere rigettato, con condanna della ricorrente soccombente alle spese del presente giudizio.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente, in favore della controricorrente, alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2018

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