Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 648 del 12/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 12/01/2017, (ud. 26/09/2016, dep.12/01/2017),  n. 648

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28983/2015 proposto da:

G.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SARDEGNA,

29, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FERRARA, rappresentato

e difeso dagli avvocati STINTO FERRARA, ALESSANDRO CRASTA, giusto

mandato alle liti a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto emesso all’udienza del 20/08/2015, del GIUDICE. DI

PACE di ROMA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

Fatto

PREMESSO

Che è stata depositata relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale si legge quanto segue:

“1. – Il Giudice di pace di Roma ha convalidato il decreto 18 agosto 2015, con cui il Questore aveva disposto il trattenimento del sig. G.S., cittadino mauriziano, in un centro di identificazione ed espulsione ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, in esecuzione del coevo decreto prefettizio di espulsione.

2. – Il sig. G. ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi di censura. L’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

3. – Con i motivi di ricorso, connessi e perciò esaminati congiuntamente, denunciando violazione di norme di diritto si lamenta che il giudice della convalida abbia omesso di rilevare la manifesta illegittimità del provvedimento presupposto di espulsione. Era stata infatti precedentemente disposta dal Tribunale di Roma, in data 12 gennaio 2015, la sospensione del decreto con cui il Questore aveva negato al ricorrente il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari; inoltre l’espulsione era illegittima, ostandovi il divieto di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. c), in quanto l’interessato conviveva in Italia con una sorella cittadina italiana, come da dichiarazione sottoscritta da quest’ultima.

3.1 – Tali censure non possono trovare accoglimento.

Invero la pendenza di giudizio avente ad Oggetto il provvedimento amministrativo di diniego del permesso di soggiorno non è ostativa all’espulsione disposta per difetto di titolo di soggiorno una volta conclusosi il procedimento amministrativo per il rilascio dello stesso (Cass. 5080/2013); inoltre il Giudice di pace aveva negato che fosse stata documentata la disposta sospensione, sul rilievo della mancata produzione del ricorso cui si riferiva il provvedimento del Tribunale. A tale affermazione nulla viene specificatamente replicato nel ricorso.

Quanto, poi, al divieto di espulsione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. c), va osservato che nello stesso ricorso per cassazione è riportato testualmente il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno, in cui si afferma che la sorella del ricorrente attualmente non risulta aver dato disponibilità ad ospitare il fratello, avendo con lo stesso rapporti molto scarsi, quasi inesistenti. In presenza di un siffatto accertamento, la pura e semplice dichiarazione contraria sottoscritta dalla donna non assicura la certezza necessaria per considerare manifesta l’asserita illegittimità dell’espulsione, essendo tutta da verificare l’effettiva sussistenza del presupposto della convivenza alla data dell’espulsione stessa”;

che tale relazione è stata è stata comunicata agli avvocati delle parti costituite;

che l’avvocato di parte ricorrente ha presentato richiesta di riunione del ricorso a quello, contrassegnato dal n. 3664/2016 R.G., con il quale è stata impugnata la successiva ordinanza di rigetto della richiesta di revoca del decreto di convalida oggetto del ricorso ora in esame.

Diritto

CONSIDERATO

Che il Collegio ritiene di respingere la richiesta di riunione, non essendo quest’ultima imposta dall’art. 335 c.p.c., in quanto i due ricorsi hanno ad oggetto provvedimenti distinti, ancorchè connessi;

che il Collegio condivide, altresì, le considerazioni svolte nella relazione che precede;

che pertanto il ricorso va respinto;

che in mancanza di attività difensiva della parte intimata non occorre provvedere sulle spese processuali;

che dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, per cui non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2017

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