Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6479 del 28/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 28/02/2022, (ud. 08/02/2022, dep. 28/02/2022), n.6479

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26773-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, (C.F. (OMISSIS)), in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.P.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 550/13/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 29/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’08/02/2022 dal Consigliere MARCELLO MARIA

FRACANZANI.

 

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sicilia – Catania che ha confermato la pronuncia della CTP di Catania, ove erano accolte le ragioni della parte contribuente in tema di tempestività dell’istanza di rimborso per il “Sisma Sicilia orientale” contestata in grado d’appello dell’Ufficio;

che la parte contribuente è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi di doglianza;

che con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., n. 4 per violazione dell’art. 112 c.p.c., e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, nonché censura ex art. 360, n. 3, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, della L. n. 31 del 2008, art. 6 ter, e della L. n. 244 del 2006, art. 1, comma 1011;

che con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360, n. 4, per violazione dell’art. 92 c.p.c., in tema di spese processuali;

che, con riguardo al primo motivo, L’istanza di rimborso delle imposte versate in ragione delle agevolazioni riconosciute dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, in favore dei soggetti residenti nella Sicilia orientale e colpiti dal sisma del 13 dicembre del 1990 va presentata nel termine di due anni, calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. n. 31 del 2008, (di conversione con modif. del D.L. n. 248 del 2007), e cioè dal 1 marzo 2008 (Cass., n. 29913/2020; Cass., n. 20785/2021). La questione della decorrenza del termine è stata del resto definitivamente chiarita dall’interpretazione autentica offerta dalla L. n. 190 del 2014, (legge di stabilità 2015), il cui art. 1, comma 665, ha stabilito che: “I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell’O.M. per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, art. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 1990, n. 299, che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modificazioni, hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d’impresa, per i quali l’applicazione dell’agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l’ordinamento dell’Unione Europea, al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l’istanza di rimborso ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2, e successive modificazioni. Il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248…”, in virtù del quale si è ritenuto che i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, i quali hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10%, previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, hanno diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato la relativa istanza entro il termine di due anni decorrente dalla data di entrata in vigore della L. n. 31 del 2008, di conversione del D.L. n. 248 del 2007, (Cass., n. 15252/2016; Cass., n. 5167/2020; Cass., n. 29913/2020). Peraltro, in materia di contenzioso tributario, la decadenza del contribuente per il mancato rispetto dei termini fissati per chiedere il rimborso del tributo indebitamente versato, essendo prevista in favore dell’amministrazione finanziaria ed attenendo a situazione non disponibile, può essere rilevata d’ufficio anche in secondo grado, purché emerga dagli elementi comunque acquisiti agli atti del giudizio; sicché essa è sottratta al regime delle eccezioni nuove (Cass., n. 22399/2017). Nella specie, la CTR ha ritenuto che l’amministrazione finanziaria non potesse far valere in appello la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso e che il termine per l’esercizio del diritto al rimborso fosse di 48 mesi; che, pertanto, l’istanza di rimborso del 21.4.2011 era palesemente tardiva;

che la fondatezza del primo motivo assorbe il secondo; che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Sicilia – Catania, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2022

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