Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6479 del 22/03/2011

Cassazione civile sez. II, 22/03/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 22/03/2011), n.6479

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

SHUTTLE GROUP COOP. a r.l., in persona del legale rappresentante pro

– tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato Massaro Rita, per

procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliata in

Roma, via della Giuliana n. 58, presso lo studio dell’Avvocato Marco

Piancatelli;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro-tempore;

– intimato –

avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Roma depositata il 2

gennaio 2008.

Udita, la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16 dicembre 2010 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, il quale nulla ha osservato.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che SHUTTLE GROUP s.c., a r.l. propone ricorso per cassazione avverso il provvedimento con il quale il Giudice di pace di Roma ha dichiarato inammissibile l’opposizione da essa proposta avverso il verbale di accertamento di violazione al codice della strada, elevato dalla Polizia Municipale di Roma;

che il Giudice di pace ha rilevato che non risultava “depositato in atti alcun atto (ordinanza o verbale)”;

che la ricorrente articola un unico motivo di ricorso, nel quale denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 57 cod. proc. civ. e della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, nonchè vizio di motivazione dell’impugnata ordinanza;

che, sostiene la ricorrente, tra gli atti allegati al ricorso in opposizione vi era il verbale oggetto della opposizione, come si poteva desumere dal fatto che nell’indice in calce al ricorso era indicato, tra i documenti depositati, il verbale stesso;

che la ricorrente formula quindi il seguente quesito di diritto:

“Dica la Suprema Corte se il mancato rinvenimento nel fascicolo del verbale di accertamento opposto, pur indicato nell’elenco degli atti depositati in giudizio ed in calce al ricorso medesimo, così come ricevuto dal cancelliere, è circostanza idonea alla declaratoria di inammissibilità del giudizio ai sensi della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23”;

che l’intimato Comune non ha svolto attività difensiva;

che, essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., ai sensi di tale norma è stata redatta relazione, che è stata notificata alle parti e comunicata al pubblico ministero.

Considerato che il relatore designato, nella relazione depositata il 6 agosto 2010, ha formulato la seguente proposta di decisione:

“(…) Il ricorso appare inammissibile.

A seguito delle modificazioni introdotte nella L. n. 689, art. 23 dal D.Lgs. n. 40 del 2006, di regola i provvedimenti adottati nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa sono appellabili.

Ad essi fa eccezione solo l’ipotesi prevista dall’art. 23, comma 1, a norma del quale “il giudice, se il ricorso è proposto oltre il termine previsto dall’art. 22, comma 1, ne dichiara l’inammissibilità con ordinanza ricorribile per cassazione” (sul punto, v. Cass., n. 28147 del 2008).

Nel caso di specie, il Giudice di pace ha dichiarato i-nammissibile il ricorso in opposizione per un’altra ragione, il che rende il provvedimento adottato appellabile e non ricorribile per cassazione.

Peraltro, l’errore denunciato con il ricorso attiene alla mancata percezione, da parte del Giudice, della esistenza in atti di un documento che si assume essere stato allegato e depositato unitamente al ricorso, e quindi integrerebbe un vizio revocatorio.

Sussistono pertanto le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”;

che il Collegio condivide la proposta di decisione ora richiamata, alla quale non sono state formulate critiche di sorta;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio, non avendo l’intimato Comune svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2011

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