Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6479 del 09/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 09/03/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 09/03/2021), n.6479

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2415-2019 proposto da:

INTESA SAN PAOLO SPA, quale incorporante il BANCO DI NAPOLI SPA, in

persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA BARLETTA, 29, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO

NOLE’, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO APUZZO;

– ricorrente –

contro

S.V., R.L., D.M., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA XX SEI EMBRE, 3, presso lo studio

dell’avvocato DONATELLA ROSSI, rappresentati e difesi dagli avvocati

VERONICA STELLA, LUCIO RUSSO;

– controricorrente –

contro

DO.MO., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BAFILE, 5,

presso lo studio dell’avvocato SIMONA MARTINELLI, rappresentata e

difesa dall’avvocato VERONICA STELLA;

– controricorrente –

contro

D.L., D.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3751/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 25/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO

FALABELLA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con atto di citazione notificato il 5 ottobre 2005 D.M. evocava in giudizio Banco di Napoli s.p.a. deducendo di aver intrattenuto con esso due conti correnti di corrispondenza e che, nel corso dei detti rapporti, l’istituto bancario aveva applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, la commissione di massimo scoperto non dovuta, interessi in misura superiore al saggio legale, comunque, usurari, e valute arbitrariamente determinate. Domandava, pertanto, la restituzione di tutte le somme indebitamente riscosse dalla banca per le causali esposte.

Il Banco di Napoli chiedeva il rigetto della domanda attrice e proponeva domanda riconvenzionale nei confronti sia dell’attore, sia nei confronti di terzi che chiedeva di poter chiamare in giudizio: vale a dire, D.A., D.L., Do.An. e Do.Mo., gli ultimi tre quali eredi di P.R., la quale, insieme ad D.A., aveva prestato fideiussione per l’adempimento di tutte le obbligazioni assunte dall’attore nei confronti di essa banca. Autorizzata la chiamata in causa, D.L. Do.An. e D.M. si costituivano in giudizio e chiedevano il rigetto della domanda proposta nei loro confronti.

Dopo aver disposto consulenza tecnica, il Tribunale di Napoli pronunciava sentenza con cui, in accoglimento della domanda attrice, condannava la banca convenuta al pagamento, in favore di D.M., della somma di Euro 8.339,73 con riferimento al primo rapporto di conto corrente e di Euro 15.546,77 con riferimento al secondo, il tutto oltre interessi; lo stesso Tribunale rigettava la domanda riconvenzionale.

2. – Il Banco di Napoli proponeva gravame in cui erano convenuti D.M., D.L., Do.An., Do.Mo. e D.A., nonchè gli avvocati R.L. e S.V., nella qualità di difensori antistatari di D.M..

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 25 luglio 2018, respingeva l’impugnazione. Per quanto qui rileva, il giudice distrettuale affermava che spettava alla banca, che aveva sollevato l’eccezione di prescrizione, provare che le rimesse asseritarnente prescritte avevano carattere solutorio. Asseriva, inoltre, che il Tribunale aveva correttamente determinato i rapporti di dare e avere tra le parti ponendo come base di calcolo il cosiddetto saldo zero.

3. – Avverso tale pronuncia ricorre per cassazione Intesa San Paolo s.p.a., quale incorporante il Banco di Napoli. Resistono con due distinti controricorsi Do.Mo. e, inoltre, D.M. e gli avvocati R.L. e S.V.. I motivi di ricorso sono due e sono stati illustrati con memoria.

Il Collegio ha autorizzato la redazione della presente ordinanza in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo è denunciata la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2935 c.c., L’impugnazione investe la pronuncia nella parte in cui “la gravata sentenza statuisce che spetta alla banca che ha sollevato l’eccezione di prescrizione provare la natura solutoria delle rimesse e che, in mancanza di tale prova, a tali rimesse non può attribuirsi tale natura”. Rileva l’istante che grava sull’attore di ripetizione l’onere di provare l’esistenza di un affidamento: condizione, questa, necessaria per escludere la natura solutoria degli attuati versamenti.

Con il secondo mezzo viene lamentata la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nella parte in cui la pronuncia “statuisce che sarebbe stato onere della banca produrre in giudizio gli estratti conto in serie continua a decorrere dall’apertura del conto e che, in mancanza, la ricostruzione del dare-avere tra le parti va effettuato attribuendo saldo di partenza pari a zero”. Sostiene la ricorrente che, ove ad agire in giudizio sia il correntista, incombe a quest’ultimo l’onere di provare l’andamento del conto dal suo inizio; con la conseguenza che la domanda attrice doveva essere respinta, ovvero, in subordine, decisa nel senso della rideterminazione dell’importo dovuto muovendo dal saldo esposto nel primo estratto conto prodotto dalla parte istante.

2. – Deve premettersi che non si pone alcuna questione con riferimento alla partecipazione al giudizio da parte di Do.Mo., R.L. e S.V., dal momento che gli stessi risultano essere stati parte del giudizio trattato avanti alla Corte di appello e la qualità di parte legittimata a proporre l’impugnazione, o a resistere ad essa, spetta a chi abbia assunto la veste di parte nel giudizio di merito conclusosi con la decisione impugnata, indipendentemente dalla effettiva titolarità (dal lato attivo o passivo) del rapporto sostanziale dedotto in giudizio (Cass. 14 luglio 2006, n. 16100; Cass. 29 luglio 2014, n. 17234).

3. – Il primo motivo è fondato.

La giurisprudenza di questa Corte è venuta consolidandosi, di recente, nel senso che, a fronte dell’eccezione di prescrizione del credito, sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell’indebito proposta dal correntista, quest’ultimo è onerato della prova della natura ripristinatoria della provvista della singola rimessa, e dunque dell’esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27704; Cass. 30 gennaio 2019, n. 2660; Cass. 6 dicembre 2019, n. 31927). Ha errato, pertanto, la Corte di merito nell’affermare che la banca fosse tenuta a provare che la rimessa avesse carattere solutorio e che, in conseguenza dell’assenza di una prova in tal senso, la prescrizione del diritto alla ripetizione decorresse dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto. All’opposto, in assenza di evidenze probatorie circa il contratto di apertura di credito, la Corte di merito avrebbe dovuto ritenere prescritto, per decorso del termine decennale, il diritto alla ripetizione dei correlativi pagamenti di somme di cui fosse stato accertato l’illegittimo addebito in conto corrente.

3. – Il secondo motivo resta assorbito, giacchè la questione relativa al ricalcolo del dovuto potrà porsi solo ove, una volta applicata la prescrizione, risulti confermata l’insufficienza documentale che ha indotto la Corte del merito all’azzeramento del saldo iniziale.

PQM

La Corte:

accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 Sezione Civile, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2021

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