Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6478 del 28/02/2022
Cassazione civile sez. VI, 28/02/2022, (ud. 08/02/2022, dep. 28/02/2022), n.6478
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25897-2020 proposto da:
T.M.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
AFRICA, 40, presso lo studio dell’avvocato FEDERICA SORDINI,
rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE FISCHETTI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 601/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di BARI SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il
02/03/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata dell’08/02/2022 dal Consigliere MARCELLO MARIA
FRACANZANI.
Fatto
RILEVATO
che il sig. T.M.C. ricorre avverso la sentenza della CTR per la Puglia – Taranto che ha riformato la pronuncia della CTP di Taranto, ove erano accolte le ragioni della parte contribuente in tema di previa notifica dell’accertamento all’emanazione di cartella esattoriale;
che l’Amministrazione finanziaria ha spiegato tempestivo controricorso;
che l’agente per la riscossione è rimasto intimato.
Diritto
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato a due motivi di doglianza; che con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione della L. n. 890 del 1982, art. 14 e art. 8, comma 4; del D.P.R. n. 655 del 1982, art. 30, comma 1, art. 33, comma 1, art. 40 commi 3 e 4, art. 163; del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 1, e art. 43; art. 1335 c.c., in ordine alla notifica dell’accertamento; che con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione dell’art. 1335 c.c., e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 3, sempre in ordine alla regolarità della notifica; che in motivi possono essere trattati congiuntamente e, in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall’amministrazione postale senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza e di deposito presso l’Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell’avviso di giacenza, nel caso in cui l’agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018, ritenuto legittimo il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell’atto per causa a lui non imputabile) (Cass., n. 10131/2020; Cass., n. 8187/2021). L’ufficiale postale, qualora non abbia potuto consegnare l’atto al destinatario o a persona abilitata a riceverlo in sua vece, ai sensi della L. n. 890 del 1982, artt. 8 e 9, ha l’obbligo, dopo avere accertato che il destinatario non ha cambiato residenza, dimora o domicilio, ma è temporaneamente assente, e che mancano persone abilitate a ricevere il piego, di rilasciare al notificando l’avviso del deposito del piego nell’ufficio postale e di provvedere, eseguito il deposito, alla compilazione dell’avviso di ricevimento che, con la menzione di tutte le formalità eseguite, deve essere restituito con il piego al mittente, dopo la scadenza del termine di giacenza dei dieci giorni dal deposito, e, ove l’avviso di ricevimento non contenga precisa menzione di tutte le descritte operazioni e in difetto di dimostrazione dell’attività svolta dall’ufficiale postale offerta aliunde dal notificante, la notifica è radicalmente nulla (Cass., n. 15374/2018; Cass., n. 22676/2019; Cass., n. 22254/2020; Cass., n. 18033/2021). In ogni caso, al fine di stabilire l’esistenza e la tempestività della notificazione di un atto eseguita a mezzo posta, inclusa l’ipotesi in cui l’atto sia stato depositato presso l’ufficio postale per assenza del destinatario e sia stata spedita la lettera raccomandata contenente l’avviso di tentata notificazione, occorre fare riferimento esclusivamente ai dati risultanti dall’avviso di ricevimento, essendo soltanto tale documento idoneo a fornire la prova dell’esecuzione della notificazione, della data in cui è avvenuta e della persona cui il plico è stato consegnato (Cass., n. 15374/2018; Cass., n. 22254/2020);
che, nella specie, la CTR si era limitata ad accertare l’invio della raccomandata contenente l’avviso di accertamento e l’annotazione sulla busta del numero identificativo dell’avviso di accertamento; che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Puglia – Taranto, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2022.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2022