Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6478 del 17/03/2010

Cassazione civile sez. III, 17/03/2010, (ud. 06/11/2009, dep. 17/03/2010), n.6478

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO

DE’ CAVALIERI 11, presso lo studio dell’avvocato LANA ANTON GIULIO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LAGOSTENA BASSI

AUGUSTA giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO ORDINE DEI GIORNALISTI in persona del Presidente legale

rappresentante pro tempore Sig. D.B.L., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio

dell’avvocato PAFUNDI GABRIELE, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GARANCINI GIANFRANCO giusta delega in calce

al controricorso;

ORDINE DEI GIORNALISTI – CONSIGLIO REGIONALE LIGURE in persona del

Presidente legale rappresentante pro tempore Sig. L.A.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARNO 36, presso lo studio

dell’avvocato FLICK CATERINA, che lo rappresenta e difende unitamente

agli avvocati AMICABILE LUCA, FLICK WALDEMARO giusta delega a margine

del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA DI GENOVA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 52/2005 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

SEZIONE PRIMA CIVILE, emessa il 21/4/2005, depositata il 30/05/2005,

R.G.N. 1170/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

06/11/2009 dal Consigliere Dott. TRAVAGLINO Giacomo;

udito l’Avvocato MARIO MELILLO per delega dell’Avvocato ANTON GIULIO

LANA;

udito l’Avvocato CATERINA FLICK;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso con

condanna della parte soccombente alle spese.

 

Fatto

IN FATTO

L.R. impugno’ dinanzi al tribunale di Genova la decisione del consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti di rigetto di un suo ricorso avverso la delibera del consiglio regionale ligure del medesimo ordine che ne aveva disposto la cancellazione dall’elenco dei giornalisti professionisti e la sua iscrizione in quello dei pubblicisti a seguito del venir meno del requisito dell’esclusivita’ professionale.

Il tribunale, giudicando nella composizione prevista dalla L. n. 63 del 1969, art. 63 respinse il ricorso.

L’impugnazione proposta dal L. fu rigettata dalla corte di appello di Genova.

La sentenza e’ stata impugnata da quest’ultimo dinanzi a questa corte con ricorso sorretto da 4 motivi.

Resistono con controricorso i consigli, regionale e nazionale, dell’ordine dei giornalisti.

Vi sono in atti memorie del ricorrente e del consiglio regionale ligure.

Diritto

IN DIRITTO

Il ricorso e’ infondato.

Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (L. n. 69 del 1963, art. 40); insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia; incostituzionalita’ dell’art. 40 citato per violazione degli artt. 2, 3 e 24 Cost..

Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (L. n. 69 del 1963, art. 63); insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia; incostituzionalita’ dell’art. 63 citato per violazione degli artt. 102 e 108 Cost.. Entrambi i motivi risultano del tutto privi di pregio. Premessa la opportunita’ della precisazione operata dal controricorrente ordine dei giornalisti – secondo la quale il L. non e’ stato cancellato tout court dall’albo dei giornalisti, bensi’ soltanto da quello dei professionisti – detti motivi si infrangono, difatti, sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello nella parte in cui ha ritenuto, da un canto, che la lamentata violazione degli artt. 2, 3, 24 della Carta fondamentale sia manifestamente insussistente, attesa la natura puramente amministrativa del procedimento funzionale ad accertare l’esistenza o meno, in capo all’interessato, del requisito della esclusivita’ (sulla base, si badi, delle stesse dichiarazioni rese dal giornalista), come tale incomparabile con alcuna vicenda conseguente a procedimento disciplinare, mentre il diritto di difesa e’ ampiamente garantito dal contenuto del questionario redatto dall’interessato e dalla piu’ generale facolta’ di intervento di cui alla L. n. 241 del 1990; dall’altro, quanto alla pur invocata contrarieta’ a norme costituzionali dell’art. 63, che l’indipendenza del giudice ritenuto extraneus risulta garantita dalla modifica di cui alla L. n. 308 del 1969, art. 2 come confermato dallo stesso giudice delle leggi con ordinanza 1096/88.

Il ricorrente, in questa sede, si limita, nella sostanza, a riproporre pedissequamente al giudice di legittimita’ le medesime doglianze espresse in sede di merito, doglianze puntualmente disattese dal giudice territoriale con motivazione ampia, articolata, priva di vizi logico – giuridici, che questa corte interamente condivide.

Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (L. n. 69 del 1963, art. 43 e della L. n. 241 del 1990, art. 3); insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia; nullita’ della sentenza di appello in virtu’ della nullita’ dell’intero procedimento conseguente alla nullita’ della delibera del consiglio regionale della Liguria dell’ordine dei giornalisti.

Il motivo non ha giuridico fondamento.

La corte d’appello (f. 12 ss. della parte motiva della sentenza) ha esaurientemente escluso il vizio di nullita’ si’ come lamentato sotto il duplice, concorrente profilo della sua ontologica inesistenza, quanto al provvedimento del consiglio regionale, e della sua impredicabilita’ tout court, alla luce del motivato contenuto del decisum dell’organo gerarchicamente sovraordinato. La motivazione, anche in tal caso scevra da vizi logico – giuridici, merita integrale conferma.

Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (D.P.R. n. 115 del 1965, art. 55, L. n. 69 del 1963, art. 40); insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia.

Il motivo e’ inammissibile, sollevando questioni di mero fatto sottratte, come tali, al vaglio di questa corte di legittimita’.

Esso, nel suo complesso, pur lamentando formalmente una (peraltro del tutto generica) violazione di legge e un decisivo difetto di motivazione, si risolve, nella sostanza, in una (ormai del tutto inammissibile) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze come definitivamente accertati in sede di merito. Il ricorrente, difatti, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., si volge piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali cosi’ come accertare e ricostruite dalla corte territoriale, muovendo all’impugnata sentenza censure del tutto inaccoglibili perche’ la valutazione delle risultanze fattuali della vicenda che ancora occupa questa corte, al pari della scelta di quelle – fra esse – ritenute piu’ idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva. E’ principio di diritto ormai consolidato quello per cui l’art. 360 c.p.c., n. 5 non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo – sotto il profilo logico – formale e della conformita’ a diritto – delle valutazioni compiute dal giudice d’appello, al quale soltanto, va ripetuto, spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando i fatti, controllandone la logica attendibilita’ e la giuridica concludenza, scegliendo, fra essi, quelle funzionali alla dimostrazione del decisum adottato. Il ricorrente, nella specie, pur denunciando, apparentemente, una deficiente motivazione della sentenza di secondo grado, inammissibilmente (perche’ in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimita’) sollecita a questa Corte una nuova valutazione di risultanze di fatto (ormai cristallizzate quoad effectum) si’ come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, cosi’ mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimita’ in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai cristallizzato, di incontestabili fatti storici (nella specie, la predominante attivita’ di imprenditore svolta dal L.) quanto le opzioni espresse dal giudice di appello – non condivise e per cio’ solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre piu’ consone ai propri desiderata -, quasi che nuove istanze di fungibilita’ nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimita’.

Il ricorso e’ pertanto rigettato.

La disciplina delle spese segue, giusta il principio della soccombenza, come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 10.200,00 per ciascuno dei controricorrenti, di cui Euro 200,00 per spese generali.

Cosi’ deciso in Roma, il 6 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2010

 

 

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