Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6478 del 14/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 14/03/2017, (ud. 01/12/2016, dep.14/03/2017),  n. 6478

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11404-2014 proposto da:

C.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GREGORIO

XI 13, presso lo studio dell’avvocato MICHELE LIGUORI, che la

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ RSA SUN INSURANCE OFFICE LTD, in persona del direttore

generale per l’Italia e legale rappresentante Dott.

F.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TRIESTE, 22, presso lo

studio dell’avvocato CLAUDIO ROMANO, rappresentata e difesa

dall’avvocato MASSIMILIANO MARINO giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

nonchè contro

F.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 225/2013 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA,

depositata il 16/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2016 dal Consigliere Dott. SESTINI DANILO;

udito l’Avvocato MASSIMILIANO MARINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.F. agli per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal proprio ciclomotore, che era stato investito da un’autovettura di proprietà degli eredi di F.A., assicurata presso la Royal & Sunalliance Assicurazioni (successivamente RSA-Sun Insurance Office Limited); a tal fine, convenne in giudizio la compagnia assicuratrice e S.C. e N., I. e F.G..

Il Giudice di Pace di Castellammare di Stabia accertò la responsabilità del sinistro a carico del conducente dell’autovettura, considerò congrua la somma di Euro 900,00 che ritenne già versata dalla compagnia e condannò quest’ultima, in solido con F.A., al pagamento delle spese di lite.

La C. impugnò la sentenza, lamentando – fra l’altro – che il primo giudice non aveva liquidato i danni riportati dal ciclomotore.

Il Tribunale di Torre Annunziata ha accolto l’appello e ha condannato i convenuti, in solido, al pagamento della somma di 1.200,00 Euro (oltre accessori); ha inoltre confermato la liquidazione delle spese effettuata in primo grado, mentre ha compensato quelle di secondo grado.

Ricorre per cassazione la C. affidandosi ad un unico articolato motivo illustrato da memoria.

Resiste la sola RSA – Sun Insurance Office Ltd a mezzo di controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’unico motivo denuncia la “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1175, 1176, 1337, 1336 e 1460 c.c., art. 2233 c.c., u.c., art. 88 disp. att. c.p.c., art. 91disp. att. c.p.c., comma 1, art. 92 disp. att. c.p.c., comma 2, art. 112 disp. att. c.p.c., art. 132 disp. att. c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., artt. 2, 3, 24 e 111Cost.; nullità della sentenza e/o del procedimento”(riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4).

La ricorrente si duole della disposta compensazione delle spese, rilevando che, a fronte della soccombenza degli appellati, il giudice non aveva esplicitamente indicato le ragioni della totale compensazione (ex art. 92 c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla L. n. 263 del 2005, applicabile ratione temporis) ed evidenziando come il riferimento al “comportamento adempitivo tenuto dalla Compagnia” non trovasse riscontro oggettivo e costituisse “una formula del tutto generica e criptica” che non consentiva “il controllo sulla congruità delle effettive e concrete ragioni poste dal giudice a fondamento della sua decisione”; ha aggiunto che il costo delle spese processuali sostenute dall’appellante era stato notevolmente superiore all’importo capitale liquidato ed ha evidenziato che la compensazione aveva comportato una “mortificazione del diritto dell’attuale ricorrente ad agire in giudizio”.

2. Al riguardo, il Tribunale ha affermato: “quanto alle spese del presente giudizio, ritiene codesto giudice di appello che, in ragione del comportamento adempitivo tenuto dalla Compagnia, ad onta delle gravi lacune della sentenza di primo grado, esse vanno integralmente compensate”.

3. Il ricorso è ammissibile soltanto in relazione alla questione della compensazione delle spese del giudizio di appello, dal momento che solo in riferimento a questo profilo la ricorrente ha illustrato le ragioni della censura, mentre è rimasta del tutto carente di illustrazione la denunciata violazione di altre norme richiamate nell’intestazione del motivo.

Quanto alla questione della compensazione, deve considerarsi che:

– trattandosi di giudizio iniziato tra il 1 marzo 2006 e il 4 luglio 2009, trova applicazione il testo degli artt. 91 e 92 c.p.c., risultante dalle modifiche apportate dalla L. n. 263 del 2005;

– il giudice avrebbe dovuto dunque indicare “esplicitamente” i giusti motivi di compensazione;

– tale esplicitazione, formalmente presente, risulta generica e criptica – come evidenziato dalla ricorrente- e inidonea a dar conto delle effettive ragioni della decisione, dal momento che non è stato chiarito in cosa sia consistito il comportamento “adempitivo” della compagnia: per quanto da alcuni passaggi della sentenza emerga che l’assicurazione ha riconosciuto la fondatezza di alcune censure svolte dall’appellata, risulta decisivo il fatto che non essa ha provveduto a pagare spontaneamente la somma per cui è stata condannata dal Tribunale e che – dunque – è rimasta soccombente; a ciò deve aggiungersi che l’appello incidentale dell’assicurazione è stato dichiarato inammissibile e che non vale ad elidere gli effetti della soccombenza la circostanza che l’appellante abbia riconosciuto l’esistenza di alcuni errori contenuti nella sentenza di primo grado.

– il ricorso va dunque accolto nei termini sopra indicati, anche alla luce del principio espresso da Cass. n. 12893/2011, secondo cui “nei giudizi soggetti alla disciplina dell’art. 92 c.p.c., comma 2, come modificato dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. a), ove non sussista reciproca soccombenza, è legittima la compensazione delle spese processuali se concorrono “giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione”, dovendosi ritenere che tale esigenza non sia soddisfatta quando il giudice abbia compensato le spese in considerazione del “valore assai esiguo della causa”, che si traduce – in specie ove l’importo delle spese sia tale da superare quello del pregiudizio economico che la parte abbia inteso evitare agendo in giudizio facendo valere il proprio diritto – in una sostanziale soccombenza di fatto della parte vittoriosa con lesione del diritto di agire in giudizio e di difendersi ex art. 24 Cost., con conseguente violazione di legge per l’illogicità ed erroneità delle motivazioni addotte”.

4. La sentenza va conseguentemente cassata, con rinvio, in relazione al profilo accolto; il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese di lite.

PQM

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese di lite, al Tribunale di Torre Annunziata, in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017

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