Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6478 del 09/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 09/03/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 09/03/2021), n.6478

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2263-2019 proposto da:

AL MIRACOLO DI F.B. & C. SAS, in persona dei legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO

TRIESTE 87, presso lo studio dell’avvocato ARTURO ANTONUCCI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ROBERTO VASSALLE,

FRANCESCA VIRGILI;

– ricorrente –

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO

SOMALIA 67, presso lo studio dell’avvocato RITA GRADARA,

rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANO SARZI SARTORI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1864/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 06/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO

FALABELLA

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con citazione notificata il 26 giugno 2010 Al Miracolo di F.B. & C. s.a.s. conveniva in giudizio Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. deducendo di aver aperto, in data antecedente al gennaio 1990, un conto corrente di corrispondenza con riferimento al quale era stato attuato l’addebito di interessi ultralegali, di interessi anatocistici e di commissioni non dovute: conto su cui le valute relative alle singole operazioni risultavano inoltre conteggiate in modo erroneo. Domandava, pertanto, che il saldo finale del rapporto fosse rideterminato attraverso l’eliminazione delle poste illegittimamente iscritte.

La banca convenuta si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda attrice.

Esperita consulenza tecnica contabile, il Tribunale di Mantova accertava l’illegittimità degli addebiti per interessi ultralegali, interessi anatocistici e commissioni di massimo scoperto e condannava Banca Monte dei Paschi di Siena a pagare all’attrice la somma di Euro 52.687,52, oltre interessi.

2. – Al Miracolo impugnava la sentenza e, nel contraddittorio con la banca, a seguito della riconvocazione del consulente tecnico d’ufficio, che provvedeva alla redazione di un elaborato peritale integrativo, la Corte di appello di Brescia respingeva il gravame.

3. – La sentenza di detta Corte è stata impugnata per cassazione dalla appellante soccombente con un ricorso articolato in due motivi. Resiste con controricorso la banca. La ricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio ha autorizzato la redazione della presente ordinanza in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo, complesso, motivo viene denunciata la violazione dell’art. 2697 c.c., per l’inversione dell’onere della prova in relazione agli elementi costitutivi dell’eccezione di prescrizione della banca, nonchè dell’art. 1194 c.c., in relazione alla ritenuta natura di pagamenti dei versamenti effettuati sul conto nel corso di rapporto. Osserva la ricorrente che, secondo quanto precisato nella stessa sentenza impugnata, il rapporto è insorto allorchè la conclusione dei contratti bancari non soggiaceva a obblighi di forma, onde gli stessi potevano essere conclusi anche verbalmente; rileva, altresì, che era stato lo stesso consulente tecnico d’ufficio a rilevare l’esistenza di affidamenti. La Corte di merito – lamenta la ricorrente – aveva impropriamente affermato che sull’appellante gravasse l’onere di provare l’esistenza e il massimale degli affidamenti, la loro durata, nonchè di indicare le singole rimesse ripristinatorie. Il giudice distrettuale avrebbe inoltre privato di rilevanza l’esistenza dei saldi debitori prodottisi nel corso del rapporto e quindi trascurato di considerare che, nella circostanza, la banca non aveva semplicemente tollerato la costante scopertura del conto, ma tenuto una condotta coerente con l’implicito, ma univoco, riconoscimento dell’esistenza di un affidamento di fatto. L’istante oppone, poi, che alla banca competeva, per un verso, di provare la natura solutoria dei versamenti effettuati sul conto e, per altro verso, di indicare specificamente le rimesse che avessero assunto tale connotazione. Da ultimo, la ricorrente censura l’impugnata sentenza con riguardo alla violazione dell’art. 1194 c.c.. Assume, in proposito, che il meccanismo di imputazione previsto da tale disposizione presuppone la simultanea esistenza della liquidità e della esigibilità dei crediti, onde esso risulterebbe inapplicabile al conto corrente bancario.

Il motivo non ha fondamento.

Esso investe la decisione resa dalla Corte di merito con riguardo al primo motivo di appello, vertente sulla prescrizione del diritto di ripetizione delle somme non dovute. Sul punto, il giudice distrettuale ha osservato che, a fronte dell’eccezione di prescrizione formulata dalla banca, parte attrice era onerata di dimostrare la natura ripristinatoria, e non solutoria, delle rimesse poste in atto. La Corte di Brescia ha ritenuto, in proposito, che la prova dell’affidamento del conto non potesse essere desunta dalla mera presenza di saldi passivi, nonchè di addebiti sul conto per “spese gestione fido”, che avrebbero potuto riguardare altre tipologie di finanziamento, irrilevanti ai fini della prescrizione; ha osservato, tra l’altro, che il consulente tecnico non aveva “saputo indicare la natura delle pretese asserite aperture di credito (…) nè l’ammontare delle stesse”, nè il periodo in cui queste avrebbero avuto esecuzione; il giudice del gravame ha inoltre rilevato come nessun argomento utile, nel quadro del richiamato accertamento, offrissero le condizioni generali di contratto e ha infine disatteso il rilievo svolto dall’odierna ricorrente nelle proprie difese conclusionali, basato sull’asserita genericità dell’eccezione di prescrizione, perchè priva dell’indicazione delle specifiche rimesse e della natura (solutoria o ripristinatoria) di esse.

Come è risaputo, la distinzione, nel quadro della disciplina della ripetizione dell’indebito in materia di contratti bancari, tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie della provvista si deve alle Sezioni Unite, che hanno affrontato il problema della decorrenza della prescrizione del diritto di ripetizione. Spiega Cass. Sez. U. 2 dicembre 2010, n. 24418 che se il correntista, nel corso del rapporto, abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l’effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. E questo accadrà ove si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell’affidamento: non così in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell’affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere. Di qui l’importanza della differenziazione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie della provvista: solo le prime possono considerarsi pagamenti nel quadro della fattispecie di cui all’art. 2033 c.c.; con la conseguenza che la prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito decorre, per esse, dal momento in cui abbiano avuto luogo.

Ciò detto, questa Corte ha affermato più volte, di recente, che a fronte dell’eccezione di prescrizione del credito, sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell’indebito proposta dal correntista, quest’ultimo è onerato della prova della natura ripristinatoria della provvista della singola rimessa (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27704; Cass. Cass. 30 gennaio 2019, n. 2660; Cass. 6 dicembre 2019, n. 31927).

L’esistenza di un contratto di apertura di credito bancario non può essere però ricavata, per fatta concludentia, dalla mera tolleranza di una situazione di scoperto (sul punto: Cass. 28 luglio 1999, n. 8160; il principio è pertinente alla fattispecie, in quanto nella presente sede si controverte di contratti che sarebbero stati conclusi prima dell’entrata in vigore della L. n. 154 del 1992, e del D.Lgs. n. 385 del 1993).

Ora, la Corte di merito ha ritenuto che la prova della conclusione del contratto di apertura di credito (da cui desumere la natura ripristinatoria delle rimesse interessate all’eccezione di prescrizione) non fosse stata fornita: lo ha fatto muovendo dai principi sopra esposti, e cioè riversando sulla correntista l’onere probatorio circa la conclusione del contratto e reputando non decisiva, a tal fine, l’esistenza di sconfinamenti del conto. Il giudizio di fatto della Corte di Brescia – che come tale sfugge al sindacato di legittimità – poggia, dunque, su corrette basi giuridiche.

Risulta conforme al diritto anche l’ulteriore affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, circa le modalità con cui la banca convenuta in ripetizione debba formulare l’eccezione di prescrizione. Hanno chiarito infatti le Sezioni Unite che l’onere di allegazione gravante sull’istituto di credito che voglia opporre l’eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l’indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (Cass. Sez. U. 13 giugno 2019, n. 15895).

La censura vertente sull’asserita violazione dell’art. 1194 c.c., è invece inammissibile. Essa investe un tema, quello delle imputazioni degli eseguiti pagamenti, che la sentenza impugnata non prende in esame. E’ da ricordare, in proposito, che il ricorso per cassazione deve contenere censure munite di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata dovendo sempre prospettare dei motivi aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass. 18 febbraio 2011, n. 4036; Cass. 3 agosto 2007, n. 17125).

Peraltro, l’assunto secondo cui il disposto dell’art. 1194 c.c., non sarebbe mai operante all’interno del rapporto di conto corrente non appare nemmeno condivisibile, nella sua assolutezza; infatti, il criterio posto da tale norma trova sicura applicazione se al conto acceda un’apertura di credito, ex art. 1842 c.c., ove il correntista abbia effettuato versamenti su conto scoperto, destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell’accreditamento, ovvero su conto in passivo a cui non acceda l’apertura di credito (Cass. 26 maggio 2016, n. 10941): e nella fattispecie vengono proprio in considerazione rimesse solutorie (perchè eseguite in assenza di apertura di credito).

2. Con il secondo mezzo la sentenza impugnata viene censurata per violazione degli artt. 2697 e 2033 c.c., in relazione all’entità dell’indebito in conseguenza della mancanza di alcuni estratti conto intermedi, nonchè per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, per manifesta illogicità e incomprensibilità della sentenza, da considerarsi conseguentemente nulla. L’istante si duole di ciò: la Corte di merito aveva affermato che, in assenza degli estratti conto relativi ad alcuni periodi del rapporto, questo dovesse essere frazionato in più autonomi conti; la società sostiene che una siffatta operazione, che sarebbe stata condotta “senza poter detrarre dal primo saldo successivo agli estratti conto mancanti l’ammontare dell’indebito precedentemente calcolato”, porrebbe a carico dell’attrice una prova che la stessa non era tenuta a fornire e porterebbe al risultato di conteggiare a debito della società correntista, importi non dovuti. La ricorrente assume che le somme addebitate e non dovute nel periodo precedente a quello non documentato dagli estratti conto dovessero essere detratte dal primo saldo passivo successivo che tali somme ricomprendeva.

Il motivo non ha fondamento.

La Corte di merito, dopo aver rilevato che gravava sulla società attrice l’onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, e quindi la nullità delle clausole e i pagamenti effettuati – questi ultimi attraverso la produzione degli estratti conto -, ha osservato che nella situazione in esame, connotata dall’esistenza, nel corso del rapporto, di tre periodi, di varia durata, relativamente ai quali mancava detta documentazione, le conseguenze dell’evidenziata carenza probatoria andavano poste a carico della correntista.

Il suindicato criterio appare corretto: la banca e il correntista, a seconda che assumano, o non assumano, la posizione di attori nei giudizi aventi ad oggetto l’accertamento del saldo, sono onerati della prova delle movimentazioni del conto (sull’onere della banca: Cass. 18 settembre 2014, n. 19696; Cass. 20 aprile 2016, n. 7972; Cass. 25 maggio 2017, n. 13258; sull’onere del correntista: Cass. 7 maggio 2015, n. 9201; Cass. 13 ottobre 2016, n. 20693; Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948). Nella fattispecie, è stata la società Al Miracolo ad agire in giudizio, onde l’onere di produzione degli estratti conto incombeva su di essa.

Dopo di che, occorre osservare che quanto affermato dalla ricorrente circa l’illegittima contabilizzazione di poste che andavano eliminate – in quanto riferite a interessi e commissioni non dovute, emergenti da estratti conto prodotti in giudizio – non trova puntuale riscontro nella sentenza impugnata. E va del pari rilevato come la fondatezza della sollevata doglianza non possa nemmeno ricavarsi dalle risultanze della consulenza tecnica (e del successivo supplemento di indagine) su cui si basa, pacificamente, la pronuncia; infatti la società istante ha omesso di fornire precise indicazioni quanto al contenuto dell’elaborato peritale, precludendo, con ciò, alcuna verifica al riguardo.

D’altro canto, non può assumersi, in termini astratti e generali, che il giudice del merito, nel giudizio intentato dal correntista per la rideterminazione del saldo, debba immancabilmente procedere all’eliminazione di addebiti illegittimi riscontrati con riferimento al periodo del rapporto documentato da estratti conto, quando nell’arco di tempo successivo manchi alcuna evidenza delle movimentazioni intercorse: e ciò in quanto non può astrattamente escludersi che tali addebiti, in tale intervallo, siano stati stornati dalla banca.

Nè può dirsi che la sentenza impugnata rechi, sul punto che interessa, una motivazione illogica o incomprensibile: nell’assumere che, in presenza di tre periodi non documentati da estratti conto, la carenza probatoria ridondava in danno della correntista, la Corte di Brescia ha inteso infatti riaffermare il principio, indubbiamente corretto, per cui non è possibile procedere all’espunzione di addebiti per interessi e commissioni non dovute se la parte che vi è onerata non prova le pertinenti movimentazioni del conto.

3. – Il ricorso è dunque respinto.

4. – Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 Sezione Civile, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2021

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