Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6477 del 28/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 28/02/2022, (ud. 08/02/2022, dep. 28/02/2022), n.6477

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23543-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

ETIKO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA 91, presso lo

studio dell’avvocato (Ndr: testo originale non comprensibile),

rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO DOMENICO PUGLIESE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 60/1/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’UMBRIA, depositata il 18/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/02/2022 dal Consigliere MARCELLO MARIA

FRACANZANI.

 

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per l’Umbria che ha confermato la pronuncia della C1P di Perugia, ove erano accolte le ragioni della parte contribuente in tema di coobbligazione per IRPEF, IRAP ed IVA a seguito di scissione;

che la parte contribuente ha spiegato tempestivo controricorso;

che, in prossimità dell’udienza la parte contribuente ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad unico motivo di doglianza;

che con l’unico motivo si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 ratione temporis vigente, in ordine alla specificità dei motivi d’appello;

che, in tema di contenzioso tributario, la mancanza o l’assoluta incertezza dei motivi specifici dell’impugnazione, le quali, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, determinano l’inammissibilità dell’appello, non sono ravvisabili qualora il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi ricavarsi, anche per implicito, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni; ciò in quanto l’articolo cit. deve essere interpretato restrittivamente, in conformità all’art. 14 preleggi, trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, dovendosi pertanto consentire, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione (Cass., n. 15519/2020);

che, nella specie, la CTR ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello per carenza di specificità, ancorché amministrazione finanziaria avesse chiaramente indicato, seppure senza la rubricazione e l’articolazione di autonomi e separati motivi, la statuizione impugnata e le censure mosse;

che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per l’Umbria in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2022

 

 

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