Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6477 del 17/03/2010
Cassazione civile sez. III, 17/03/2010, (ud. 06/11/2009, dep. 17/03/2010), n.6477
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –
Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –
Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
V.G., V.O., elettivamente domiciliati in ROMA,
PIAZZA DELLE IRIS 18, presso lo studio dell’avvocato DE GIOVANNI
FILIPPO, rappresentati e difesi dall’avvocato VALENTINI ANTONIO
giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
C.M.;
– intimato –
e sul ricorso n. 15196/2005 proposto da:
C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE
MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato DE LUCA DANIELA,
rappresentato e difeso dall’avvocato DEL PINTO MAURIZIO giusta delega
a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente –
contro
V.G., V.O.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1069/2004 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,
emessa il 09/12/2004, depositata il 22/12/2004, R.G.N. 263/2002;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del
06/11/2009 dal Consigliere Dott. TRAVAGLINO Giacomo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso previa riunione dei ricorsi,
accoglimento ricorso limitatamente al 3^ motivo.
Fatto
IN FATTO
Adito da C.M. perche’ fosse accertata la fondatezza della pretesa volta ad ottenere da G. e V.O. il risarcimento dei danni subiti a seguito di una pubblicazione di un articolo giornalistico e di una trasmissione televisiva che ne avevano leso l’onore e il prestigio, il giudice di primo grado respinse la domanda.
L’impugnazione proposta dall’attore in prime cure fu parzialmente accolta dalla corte di appello dell’Aquila, che condanno’ il solo V.G. al risarcimento dei danni in favore dell’appellante nella misura di 12.000,00 Euro.
La sentenza e’ stata impugnata dinanzi a questa corte dal V. con ricorso sorretto da 3 motivi di doglianza. Resiste con controricorso C.M..
Diritto
IN DIRITTO
Il ricorso e’ infondato.
Con il primo motivo, si denuncia un vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia della sentenza impugnata.
Lamenta il ricorrente una pretesa illogicita’ dell’iter motivazionale seguito dal giudice d’appello nella parte in cui, in relazione al medesimo fatto storico, si era, da un canto, esclusa la configurabilita’ di un danno da calunnia e, dall’altro, predicata l’esistenza di un diritto al risarcimento da diffamazione a mezzo stampa.
Il motivo e’ privo di pregio.
Esso si infrange, difatti, sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello nella parte in cui ha ritenuto che il reato di calunnia non fosse, nella specie, ipotizzabile a carico del V. poiche’ il fatto attribuito all’odierno resistente non integrava gli estremi del reato ne’ poteva legittimamente configurarsi come denuncia diretta all’autorita’ giudiziaria (o ad altra che a quella avesse l’obbligo di riferire), mentre l’oggettiva diffamatorieta’ del fatto attribuito al C. scaturiva da una innegabile sinergia offensiva tra l’infedelta’ del testo riportato rispetto al nastro registrato e la pubblicazione di un articolo di giornale corredato dalla fotografia dell’esponente e dal suggestivo titolo “che vergogna”. Esente da vizi logico – giuridici, la motivazione del giudice di merito, che questa corte condivide, si sottrae del tutto alle censure mosse dal ricorrente.
Con il secondo motivo, si denuncia un vizio di ultrapetizione per violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Il motivo e’ infondato.
La condanna del ricorrente al pagamento della somma di 12.000,00 Euro, difatti, non puo’ dirsi ipso facto incongrua per eccesso rispetto al quantum indicato nell’originaria domanda risarcitoria avanzata dal C. che, oltre alla somma di L. 20 milioni, ebbe espressamente a richiedere, altresi’, la rivalutazione e gli interessi dalla domanda al saldo, voci accessorie che risultano espressamente ricomprese, nella complessiva quantificazione della posta risarcitoria dovuta, dalla corte di appello in sede di liquidazione.
Omette del tutto il ricorrente, per converso, di dimostrare che l’andamento del costo del denaro (se non anche la dinamica degli interessi legali) tra il novembre 1995 e il dicembre 2005 fosse stata tale da circoscrivere il complessivo importo dovuto entro limiti di valore piu’ bassi rispetto al decisum del giudice di merito, con cio’ patentemente violando – a tacer d’altro – il principio di autosufficienza del ricorso.
Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. ); motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria su di un punto decisivo della controversia.
Lamenta il ricorrente un presunto malgoverno della disciplina delle spese processuali, per avere il giudice d’appello omesso di pronunciare con riguardo alla posizione di V.O..
Il motivo non ha giuridico fondamento, atteso l’evidente carenza ad impugnare una pronuncia priva di portata condannatoria nei confronti del co – ricorrente, evidente apparendo che la corte di merito ha statuito sul punto con decisum che, al piu’, avrebbe potuto costituire oggetto di doglianza da parte del controricorrente.
Il ricorso e’ pertanto rigettato.
La disciplina delle spese – che possono per motivi di equita’ essere in questa sede compensate – segue come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE Riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale. Compensa le spese del giudizio di cassazione.
Cosi’ deciso in Roma, il 6 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2010