Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6477 del 14/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 14/03/2017,  n. 6477

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11949/2014 proposto da:

L.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 9,

presso lo studio dell’avvocato GIORGIO DE ARCANGELIS, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO GRACIS

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 58,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO PANICCIA, rappresentato e

difeso dall’avvocato ROBERTO NOACCO giusta procura speciale in calce

al controricorso;

SOC. CATTOLICA DI ASS.NE COOP. A R.L., in persona del procuratore

Dott. B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato PIERFILIPPO COLETTI

da cui è rappresentata e difesa giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 177/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 19/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/11/2016 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

udito l’Avvocato ALESSANDRO GRACIS;

udito l’Avvocato PIERFILIPPO COLETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A seguito di un sinistro stradale tra la vettura sulla quale era trasportata e la vettura condotta da C.A. (che risultava avere un tasso alcolemico superiore al consentito al momento del fatto) e di proprietà di C.S., perdeva la vita B.C.S., incinta alla 30^ settimana. Di lì a poche ore moriva anche la piccola Br. che, fatta nascere con parto cesareo d’urgenza, sopravviveva poche ore alla madre. L’attuale ricorrente, L.R., convivente della defunta, veniva risarcito dalla compagnia di assicurazioni del veicolo investitore nella misura di Euro 200.000,00.

Ritenuto insufficiente il risarcimento conseguito, introduceva il giudizio di merito e, all’esito del primo grado i C. venivano condannati al pagamento di Euro 380.000,00 in suo favore (di cui 230.000,00 per danno non patrimoniale conseguente alla morte della compagna e 150.000,00 per danno non patrimoniale conseguente alla morte della figlia appena nata), e la compagnia di assicurazioni alla manleva.

La Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza qui impugnata, rigettava l’appello del L., volto al conseguimento di un maggior importo per il risarcimento del danno non patrimoniale ed al riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante conseguente alla perdita del contributo lavorativo in precedenza prestato dalla compagna in favore del menage familiare.

L.R. propone sei motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 177/2013 della Corte d’Appello di Venezia, depositata il 19.3.2013.

Resiste con controricorso C.S., proprietario del veicolo investitore.

Resiste con separato controricorso la Cattolica Ass.ni s.p.a..

Il ricorrente ha depositato memoria, il C. una breve nota con allegata nota spese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce la mera apparenza della motivazione: assume che sia in primo grado che poi in appello i giudici, pur dando atto dell’enormità della perdita subita dal ricorrente, che in un unico contesto e a causa della condotta irresponsabile di un conducente ubriaco, aveva perso la convivente, la figlia e ogni progetto di vita familiare futura, avevano poi quantificato i danni in un importo, desunto dalle tabelle milanesi, che da un lato frazionava l’unico evento produttore di innumerevoli pregiudizi non patrimoniali concettualmente inscindibili in due danni conseguenza distinti, la perdita del rapporto con la convivente, e la perdita della figlia, quantificando il primo in riferimento ai valori medi e il secondo ai valori minimi in quanto, pur in considerazione della enormità della perdita, essa veniva commisurata al minimo tabellare (quanto alla figlia) in ragione del fatto che il rapporto con la bimba, morta poche ore dopo la nascita, non si fosse ancora consolidato.

In appello l’attuale ricorrente richiamava una sentenza sempre del Tribunale di Milano in cui era stato preso in considerazione, in caso di doppia perdita, l’effetto geometrico di essa, e quindi era reputato che una semplice sommatoria di quanto tabellarmente previsto per i due danni non fosse sufficiente a risarcire l’intero danno.

Il ricorrente evidenzia l’incongruità, fino ai confini dell’apparenza, della motivazione della corte veneziana che da un lato dà conto della gravità della perdita ma al tempo stesso avalla il criterio quantitativo seguito dal giudice di primo grado, pari al minimo tabellare, e sottolinea che essa contiene una serie di omissioni che rendono impossibile il controllo delle ragioni poste alla base della decisione.

Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2059 e 1226 c.c., consistente nella sottostima del danno effettivamente conseguito, in sostanziale mancata applicazione delle tabelle di Milano derivante dalla violazione della sua logica interna, come resa cogente dalle sue note esplicative.

Con il terzo motivo, il ricorrente torna a denunciare la presenza di un vizio di motivazione in ordine alla insufficiente motivazione sulla adeguata personalizzazione del danno.

Con il quarto motivo, nuovamente denuncia la violazione degli artt. 1226 e 2059 c.c., nella parte in cui la sentenza ha considerato separatamente le due morti, attribuendo il minimo per la morte della piccola Br. in conseguenza del non aver ancora potuto il padre instaurare con lei una significativa relazione ed incorrendo nella violazione del principio della liquidazione unitaria del danno.

Con il quinto motivo il L. denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., per non aver la corte di prossimità provveduto su una serie di domande volte ad ottenere un integrale risarcimento del danno.

I primi cinque motivi sono tutti relativi alla insufficiente liquidazione del danno non patrimoniale subito dal L. e conseguente alla perdita, a seguito di un unico incidente, della sua compagna, della figlioletta prematuramente nata e non sopravvissuta al parto, e alla conseguente impossibilità di attuare il suo programma di vita con esse. Il primo motivo è fondato, ed al suo accoglimento consegue la cassazione della sentenza impugnata con assorbimento dei restanti motivi in ordine al danno non patrimoniale.

La sentenza è stata depositata il 9.3.2013, e di conseguenza la sua impugnazione, quanto al vizio di motivazione, è assoggettata ai più ristretti limiti di sindacato sulla motivazione fissati dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), conv. in L. n. 134 del 2012.

Tuttavia, essa appare viziata pur in riferimento a questa più ristretta nozione di vizio di motivazione perchè la motivazione stessa risulta ad una attenta lettura meramente apparente. Essa è assai sbrigativa, dà formalmente atto del mutamento radicale avvenuto nella vita del L. e della enorme sofferenza patita da questa seguito della duplice, contestuale perdita, della compagna di vita e della figlioletta appena nata (per poi ridimensionare subito la rilevanza del legame, appena instaurato e subito troncato, con la piccola). Detto questo, la corte d’appello dedica poche altre parole alla questione della quantificazione adeguata o meno del pregiudizio non patrimoniale subito dal L.: si limita ad affermare di ritenere congrua la valutazione unitaria del danno fatta dal primo giudice senza null’altro precisare, senza cioè chiarire, nella sua valutazione, come si arrivi all’importo riconosciuto al L. ad integrale riparazione del pregiudizio non patrimoniale subito, e senza chiarire neppure quali siano stati i criteri adottati dal giudice di primo grado, se questi si sia attenuto nella quantificazione alle tabelle in uso nel distretto o alle tabelle milanesi, se la valutazione è stata equitativa pura, o agganciata a parametri verificabili ed in particolare ai parametri indicati come preferibili da questa Corte.

Va a questo proposito detto che la motivazione della sentenza di appello può legittimamente condividere integralmente e far propria la valutazione compiuta dal giudice di primo grado ma deve essere in ogni caso percorribile nelle sue premesse, nei criteri di quantificazione adottati e nelle sue conclusioni, per consentire di verificare la coerenza delle premesse con le conclusioni, ed anche la legittimità dei criteri di quantificazione prescelti, nonchè che sia avvenuta, e che sia stata eseguita in modo adeguato, in ragione di essi, la personalizzazione del danno. Nulla di tutto ciò è accaduto nel caso di specie, in cui la corte d’appello si limita a dire al L. che ha subito una grave perdita, e che essa è stata già integralmente risarcita, senza consentire nè al danneggiato di avere contezza del perchè si arrivi ad un determinato importo piuttosto che ad un altro, e di farsene una ragione, nè al giudice di legittimità di poter verificare la coerenza del ragionamento, perchè il ragionamento sostanzialmente manca.

Con il sesto motivo, il ricorrente attacca la sentenza di appello in relazione al rigetto della domanda di liquidazione del danno patrimoniale, lamentando a questo proposito sia la presenza di un vizio di motivazione che la violazione dell’art. 2043 c.c., laddove la corte ha negato il diritto al risarcimento del danno materiale da contribuzione del partner alla gestione familiare. Deduce l’omessa considerazione di un fatto decisivo, costituito dalla convivenza, e dalla conseguente nascita a carico dei partners di precisi obblighi reciproci anche materiali.

La Corte d’appello ha rigettato la domanda sul punto negando che fosse stata fornita la prova di una contribuzione materiale ed economica della defunta al menage familiare, e non ritenendo di poter considerare prestata una prova presuntiva, sulla base del mero fatto noto della convivenza, dal quale argomentare sullo svolgimento di una attività e sulla prestazione di una contribuzione materiale all’andamento e all’organizzazione della casa da parte della defunta B.C.S., che oltre al lavoro esterno,negli assunti del ricorrente, gestiva e teneva in ordine la casa. Sostiene il L. che la compagna, sulla base della convivenza stabile, avesse un vero e proprio dovere giuridico di contribuire al menage familiare, e di conseguenza che non spettasse al suo compagno dover fornire la prova di ciò, a fondamento della sua pretesa risarcitoria. Si trattava di un danno futuro e certo che avrebbe dovuto essere equitativamente risarcito.

Le argomentazioni del ricorrente non possono essere condivise fino all’accoglimento del motivo.

La motivazione della corte d’appello sul punto si dipana sotto il profilo dell’insufficiente assolvimento dell’onere probatorio, ed appare scevra da vizi.

Non può ritenersi in re ipsa esistente la prova di una perdita patrimoniale derivante dal venire meno della contribuzione economica e, soprattutto, materiale allo svolgimento del menage familiare, e quindi alla organizzazione della casa ed alla pulizia di essa, prestata dal convivente che viene a mancare qualora questi svolga una attività lavorativa esterna. In un regime di normale convivenza, sia essa fondata sul matrimonio o meno, l’apporto economicamente apprezzabile sotto forma di danno patrimoniale, in caso di perdita del congiunto o convivente, alla gestione familiare, sotto forma di lavoro domestico e di organizzazione della vita familiare, può presumersi infatti qualora il convivente si dedichi esclusivamente alla cura della casa (sulla liquidazione del danno patrimoniale da perdita del lavoro domestico svolto da un familiare deceduto per colpa altrui v. Cass. n. 22909 del 2012, Cass. n. 18092 del 2005). Nel caso invece in cui questi svolga una attività lavorativa esterna, il danno non può reputarsi in re ipsa, nè la prova può desumersi in via presuntiva dal solo fatto della convivenza, ma è necessario che sia fornita la prova, positiva, che questi, oltre ad essere impegnato in una attività lavorativa esterna, dedicasse parte delle sue energie residue, in modo significativo ed economicamente apprezzabile tanto da costituire una possibile posta di danno per equivalente, alla cura della casa.

Il sesto motivo va pertanto respinto.

PQM

Accoglie il primo motivo, rigetta il sesto, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di Cassazione, il 18 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017

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