Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6477 del 06/03/2020

Cassazione civile sez. I, 06/03/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 06/03/2020), n.6477

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9676/2015 proposto da:

Banca Monte Dei Paschi Di Siena Spa, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Largo

Toniolo 6, presso lo studio dell’avvocato Morera Umberto, che la

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.G., S.L., elettivamente domiciliati in Roma,

Via Nizza 59, presso lo studio dell’avvocato Di Amato Astolfo, che

li rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3248/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 16/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/01/2020 dal Cons. Dott. FEDERICO GUIDO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Banca Monte dei Paschi di Siena spa (da adesso MPS) propone ricorso per cassazione, con quattro motivi, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 3839/2008, pubblicata il 16 luglio 2014, nei confronti di Ge., G. e S.L. e Sc.Ma., con la quale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, è stata affermata la responsabilità della banca per violazione degli obblighi informativi previsti dagli artt. 21 TUF, artt. 28 e 28 Reg. Consob e la stessa è stata condannata al risarcimento dei danni nei confronti degli attori.

L. e S.G. resistono con controricorso, mentre Sa.Ge. e Sc.Ma. sono rimasti intimati.

In prossimità dell’odierna adunanza la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 10, comma 2 bis, censurando la statuizione con la quale la Corte territoriale ha ritenuto che i fatti allegati da una delle parti, pur non essendo stati oggetto di replica dell’altra parte, potessero costituire oggetto di contestazione anche per mezzo dell’istanza di fissazione dell’udienza D.Lgs. n. 5 del 2003, ex art. 8.

Il secondo mezzo denuncia nullità del procedimento per la mancata ammissione ex art. 345 c.p.c. di nuova documentazione e per il mancata deferimento del giuramento decisorio, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo in relazione al profilo di rischio dei clienti.

Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 29, commi 1, 2 e 3, Reg. Consob n. 11522/1998, nonchè degli artt. 2730,2732 e 2735 c.c., in relazione alla valutazione circa l’adeguatezza dell’investimento che, secondo la ricorrente, la banca avrebbe unicamente fondato sulla obiettiva rischiosità delle obbligazioni, omettendo di valutare il profilo soggettivo relativo alla propensione al rischio dei clienti.

I primi due motivi che, in quanto connessi, vanno unitariamente esaminati, sono inammissibili per carenza di decisività.

Essi, infatti, non censurano l’autonoma ratio decidendi posta a fondamento della statuizione impugnata, secondo cui i fatti asseritamente non contestati, così come i documenti che a tali fatti si riferivano e dei quali l’odierna ricorrente aveva chiesto la produzione ex art. 345 c.p.c., non erano decisivi.

La Corte, infatti, premesso che le obbligazioni in oggetto andavano qualificate come titoli speculativi, ha evidenziato che non era stata specificamente censurata con i motivi di appello la statuizione della sentenza di primo grado, secondo cui la banca aveva in ogni caso omesso di adempiere ai propri obblighi informativi previsti dall’art. 21 TUF ed in particolare dall’art. 28, comma 2, Reg. Consob, circa natura, rischi ed implicazioni della specifica operazione in oggetto:

non poteva in ogni caso ritenersi, indipendentemente dal profilo del cliente e dalla sua propensione al rischio, che la banca avesse assolto all’onere, sulla stessa gravante, ex artt. 21 e 23 TUF, di fornire una informazione completa ed adeguata ai clienti, sì da poter ritenersi che essi avessero effettuato una scelta consapevole in ordine al tipo di investimento praticato.

Tale statuizione è conforme a diritto.

A fronte di un titolo senz’altro già qualificabile come speculativo alla data di sottoscrizione dell’ordine, quali le obbligazioni argentine, la circostanza che i clienti avessero in precedenza effettuato investimenti anche particolarmente rischiosi, trattandosi di investitori non qualificati, non faceva venir meno l’obbligo della banca di adempiere ai propri obblighi informativi circa la natura ed i rischi (elevati) della specifica operazione.

Il terzo motivo è infondato.

La Corte territoriale, confermando la valutazione del primo giudice, ha infatti escluso, con apprezzamento adeguato, che la clausola, contenuta nel modulo dell’ordine, con la quale i clienti dichiaravano di aver ricevuto una informazione adeguata sulla natura, rischi ed implicazioni dell’ordine avesse natura confessoria, tale da esonerare essa banca dall’onere di provare di aver adempiuto all’obbligo di fornire un’adeguata informazione.

La Corte ha infatti rilevato che la clausola era già contenuta nel modulo prestampato su cui era stato redatto l’ordine ed inoltre che non vi era alcuna indicazione da cui desumere che non si trattava di una mera clausola di stile posto che non risultava contrassegnato alcun riquadro riportante la ragione della non adeguatezza dell’operazione.

Tale statuizione è conforme a diritto.

La genericità della clausola, in assenza di specifiche indicazioni individualizzanti, non consente di attribuire alla stessa efficacia confessoria, atteso che la confessione non può che riguardare fatti o circostanze specifiche e non valutazioni o giudizi quale l’adeguatezza dell’informazione ricevuta.

Il quarto motivo denuncia il vizio di omesso esame di un fatto decisivo in relazione alla quantificazione del danno, per avere la corte territoriale omesso di considerare le cedole incassate dai clienti.

Il mezzo è fondato.

La sentenza impugnata nel determinare il danno risarcibile non ha infatti considerato le cedole ricevute dai clienti, il cui importo va detratto dal complessivo ammontare del risarcimento.

Ed invero la corretta applicazione del criterio generale della “compensatio lucri cum damno” postula che, quando unico è il fatto illecito generatore del lucro e del danno, nella quantificazione del risarcimento si tenga conto anche di tutti i vantaggi nel contempo derivati al danneggiato, perchè il risarcimento è finalizzato a sollevare dalle conseguenze pregiudizievoli dell’altrui condotta e non a consentire una ingiustificata locupletazione del soggetto danneggiato. Nel caso di specie dunque, nel determinare il danno conseguente all’acquisto di obbligazioni argentine, va, sottratto dall’importo del capitale investito il valore delle cedole riscosse, considerate un arricchimento derivante dal medesimo fatto illecito (Cass. 16088/2018).

La sentenza impugnata va dunque cassata sul punto.

In conclusione, respinti i primi tre motivi di ricorso, va accolto il quarto mezzo e la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto.

La causa va dunque rinviata alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo, secondo e terzo motivo.

Accoglie il quarto mezzo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio alla corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA