Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6476 del 17/03/2010

Cassazione civile sez. III, 17/03/2010, (ud. 18/11/2009, dep. 17/03/2010), n.6476

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. CALABRESE Donato – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

ITALVIDEO SRL elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Dardanelli

n. 37, presso lo studio dell’avvocato CAMPANELLI Giuseppe che la

rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

BANCA FUCINO SPA, FALL (OMISSIS) ITALVIDEO SRL;

– intimati –

e sul ricorso n. 20658/2005 proposto da:

BANCA FUCINO SPA, in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione, T.A., elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI MILLE 41, presso lo studio dell’avvocato NOTA CERASI

FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’avvocato CARA MARIO giusta

delega a margine del controricorso e ricorso incidentale subordinato;

– ricorrente –

e contro

ITALVIDEO SRL, FALL (OMISSIS) ITALVIDEO SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 758/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Seconda Sezione Civile, emessa il 24/01/2005, depositata il

17/02/2005; R.G.N. 5662/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

18/11/2009 dal Consigliere Dott. CALABRESE Donato;

udito l’Avvocato Mario CARA e Francesco NOTA CARASI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per previa rinuncia dei

ricorsi, estinzione di entrambi ricorsi e compensa delle spese.

La Corte, l’Avv. Cara deposita atto di rinuncia della ITALVIDEO che

reca la data del 23/10/2009, che fa seguito a precedenti atti di

rinuncia ritualmente accertata. La difesa chiede la estinzione del

ricorso.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO

Che con atto datato 14.10.2009 e notificato in data 23.10.2009, depositato all’udienza del 18.11.2009 (sostitutivo di altro atto precedente, che non risulta però depositato in atti), l’Avv. C.G., “procuratore speciale” della Italvideo srl, “stante la intervenuta transazione della causa tra le parti”, ha rinunciato al ricorso RGN 17136/05 proposto dalla Italvideo nei confronti della Banca del Fucino spa avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 24.1 – 17.2.2005, n. 758/05;

che la Banca del Fucino spa con atto notificato in data 23.11.2006, sottoscritto anche dal difensore Avv. Mario Cara, presente alla detta udienza del 18.11.2009, che ha oralmente confermato l’avvenuta rinuncia da parte della Italvideo srl, ha accettato la rinuncia da questa formulata e a sua volta rinunciato al proprio ricorso incidentale RGN 20658/05 (da ritenersi, la rinuncia, implicitamente accettata dalla ricorrente principale);

che il P.M. ha chiesto declaratoria di estinzione;

che, ritenuta la ritualità delle rinunce, previa riunione dei ricorsi (17136 – 20658/05), deve essere dichiarata consequenziale estinzione del giudizio di Cassazione, senza far luogo a spese sussistendo accettazione;

visti gli artt. 390 e 391 c.p.c..

PQM

LA CORTE Riuniti i ricorsi, dichiara l’estinzione del giudizio di Cassazione per rinuncia. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2010

 

 

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