Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6476 del 14/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 14/03/2017, (ud. 04/11/2016, dep.14/03/2017),  n. 6476

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14210/2014 proposto da:

DMP SPA, in persona del suo amministratore unico legale

rappresentante Dott. C.G., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CRESCENZIO, 63, presso lo studio dell’avvocato SABRINA

MORELLI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIULIO

DEMARIA, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CREDIT SUISSE ITALY SPA, in persona del procuratore speciale Dott.

B.L.C.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

OSLAVIA 39-F, presso lo studio dell’avvocato SILVIO CARLONI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORENZO DEL GIUDICE,

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 385/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 28/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/11/2016 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

udito l’Avvocato GIULIO DE MARIA;

udito l’Avvocato SILVIO CARLONI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DEL PROCESSO

La società Credit Suisse Italy s.p.a ha proposto opposizione davanti al Tribunale di Milano avverso i decreti ingiuntivi emessi in suo danno ad istanza della D.M.P. s.r.l, con i quali le era stato ingiunto il pagamento dei canoni di locazione relativi al secondo e quarto trimestre 2004 e primo trimestre 2005, relativi ad un immobile locato ad uso diverso da abitazione sito (OMISSIS).

Il Tribunale di Milano ha accolto l’opposizione ai decreti ingiuntivi ed in parte la domanda di risarcimento del danno proposta dalla D.M.P. con compensazione delle spese di lite. A seguito di impugnazione della D.M.P. s.r.l e di impugnazione incidentale della società Credit Suisse Italy s.p.a, la Corte d’appello di Milano, con sentenza 28 febbraio 2014,notificata il 27 marzo 2014, ha respinto entrambe le impugnazioni, compensando le spese fra le parti.

Avverso questa decisione propone ricorso la D.M.P. s.r.l..

Resiste con controricorso la società Credit Suisse Italy s.p.a..

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminare è l’esame dell’eccezione di inammissibilità proposta dalla Credit Suisse Italy s.p.a. sul rilievo che la notifica del ricorso è avvenuta oltre il termine breve per l’impugnazione.

L’eccezione è infondata.

La società Credit Suisse Italy risulta rappresentata nel giudizio di appello dagli avv.ti Lorenzo Del Giudice e Federica Mittiga ed elettivamente domiciliata presso lo studio in (OMISSIS).

La sentenza di appello è stata notificata in data 27-3-2014 ad istanza degli avv.ti Lorenzo Del Giudice e Federica Mittiga, nella qualità di procuratori domiciliatari con studio in (OMISSIS).

La notifica del ricorso introduttivo del giudizio di cassazione è stata tentata dalla società DMP in data 23 maggio 2014, entro il termine breve di impugnazione, presso lo studio in (OMISSIS). La notifica non è andata a buon fine perchè gli avvocati della D.M.P. risultavano trasferiti in altra strada,come da dichiarazione del custode dello stabile.

La notifica è stata ripetuta ed è andata a buon fine in data 28 maggio 14 nel nuovo indirizzo dello studio.

Risulta dagli atti di causa che l’avv. Federica Mittiga ha trasferito il domicilio professionale in data 18-4-14 e che, come ammesso dalla stessa società Credit Suisse Italy s.p.a, l’avvocato Lorenzo Del Giudice ha il domicilio professionale in Nusco-Avellino via Piano n. 22.

2. Ai fini della imputabilità dell’errore sul domicilio le Sezioni Unite di questa Corte distinguono due ipotesi, a seconda che il procuratore eserciti o meno la sua attività professionale, nel circondario del Tribunale in cui si svolge la controversia.

“Nel caso di difensore che svolga le sue funzioni nello stesso circondario del Tribunale a cui egli sia professionalmente assegnato, è onere della parte interessata ad eseguire la notifica accertare, anche mediante riscontro delle risultanze dell’albo professionale, quale sia l’effettivo domicilio professionale del difensore, con la conseguenza che non può ritenersi giustificata l’indicazione nella richiesta di notificazione di un indirizzo diverso, ancorchè eventualmente corrispondente a indicazione fornita dal medesimo difensore nel giudizio, non seguita da comunicazione nell’ambito del giudizio del successivo mutamento” (sez. un., 24 luglio 2009, n. 17352, richiamando sez. un., 18 febbraio 2009, n. 3818).

Le medesime sentenze delle Sezioni unite indicano una soluzione diversa per il caso in cui il difensore svolga le sue funzioni in un altro circondario ed abbia proceduto all’elezione di domicilio ai sensi del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82. Tali pronunce ricostruiscono il sistema nel senso che solo in caso di svolgimento di attività al di fuori della circoscrizione di assegnazione si delinea un obbligo di comunicare i mutamenti di domicilio, che invece non sussiste quando il procuratore operi nel suo circondario (così, in particolare, sez. un. 3818/2009). In questo tipo di situazione “la notifica dell’impugnazione al procuratore che, esercente fuori della circoscrizione, abbia eletto domicilio ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82, presso un altro procuratore, assegnato alla circoscrizione dell’ufficio giudiziario adito, va effettuata nel luogo indicato come domicilio eletto in forza degli artt. 330 e 141 c.p.c., senza che al notificante sia fatto onere di riscontrare previamente la correttezza di quell’indirizzo presso il locale albo professionale, perchè è onere della parte che ha eletto domicilio comunicare alla controparte gli eventuali mutamenti”.

3. Tali principi sono stati confermati anche recentemente dalla sentenza delle sezioni Unite n. 14594-16, che hanno affermato anche il seguente principio ai fini della valutazione della tempestività della ripresa del processo notificatorio nell’ipotesi in cui la prima notifica non sia andata a buon fine: “La parte che ha richiesto la notifica, nell’ipotesi in cui non sia andata a buon fine per ragioni e lei non imputabili, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve attivarsi con immediatezza riprendere il processo notificatorio e deve svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento. Questi requisiti di immediatezza e tempestività non possono ritenersi sussistenti qualora sia stato superato il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325, c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data rigorosa prova”.

4. Si osserva che qualora la parte sia costituita in giudizio con più procuratori, ciascuno di essi è legittimato a ricevere le notificazioni anche se il mandato è congiunto, poichè, anche in questo caso, la notifica raggiunge un rappresentante della parte professionalmente qualificato, mentre il carattere congiunto del mandato, ove non ricorra un’attività processuale ad esecuzione unitaria di tutti i mandatari, non assume rilievo per il notificante Cass. Sentenza n. 4933 del 03/03/2014. Ed ancora la nomina di una pluralità di procuratori, ancorchè non espressamente prevista nel processo civile, è certamente consentita, non ostandovi alcuna disposizione di legge e fermo restando il carattere unitario della difesa; tuttavia, detta rappresentanza tecnica, indipendentemente dal fatto che sia congiuntiva o disgiuntiva, esplica nel lato passivo i suoi pieni effetti rispetto a ciascuno dei nominati procuratori, mentre l’eventuale carattere congiuntivo del mandato professionale opera soltanto nei rapporti tra la parte ed il singolo procuratore, onerato verso la prima dell’obbligo di informare l’altro o gli altri procuratori. Ne consegue la sufficienza della comunicazione ex art. 377 c.p.c., ad uno solo dei procuratori costituiti”. Cass. sez. un. n. 12924 del 2014).

5. Nel caso di specie, il processo notificatorio, non andato a buon fine per comportamento incolpevole del notificante alla luce della circostanza che l’avv. Del Giudice ha il domicilio professionale in Nusco-Avellino, è stato ripreso ed è andato a buon fine a distanza di cinque giorni dalla prima tentata notifica: Dunque la notifica del ricorso può ritenersi tempestiva.

Possono quindi conservarsi gli effetti collegati alla prima richiesta di notifica avvenuta entro il termine breve di impugnazione ed il presente ricorso deve ritenersi ammissibile.

6.La Corte d’appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado, che aveva ritenuto validamente esercitato il recesso da parte della conduttrice Credit Suisse Italy ed ha valutato illegittimo il rifiuto alla riconsegna dell’immobile opposto dalla D.M.P. s.p.a., rifiuto alla riconsegna fondato sulla asserita mancata riduzione in pristino dell’immobile da parte dal Credit Suisse Italy.

La Corte d’appello ha confermato che tutti i lavori previsti in contratto erano stati eseguiti dal conduttore; che non vi erano da eseguire opere di riduzione in pristino dell’immobile; che il progetto di ristrutturazione dell’immobile del (OMISSIS) non aveva alcun valore confessorio, sia perchè non proveniva dalla Credit Suisse Italy, sia perchè si collocava temporalmente in un momento in cui fra le parti c’era un tentativo di bonario componimento, prima che la Credit Suisse Italy procedesse al pagamento della penale pattuita al punto 3 della lettera di integrazione del contratto di locazione del (OMISSIS); che la pattuizione di cui al punto 3 della lettera integrativa del contratto, che prevedeva il pagamento di una penale per la mancata riduzione in pristino della superficie calpestabile dell’immobile,non era condizionata” all’impossibilità di ripristino delle superficie calpestabile”, bensì alla valutazione discrezionale della conduttrice,essendo stata utilizzata la dicitura “per qualsiasi motivo”; che pertanto la conduttrice aveva versato a titolo di penale la somma di Euro 458.000; inoltre la Corte ha confermato la valutazione del primo giudice sulla ritenuta validità ed efficacia delle due offerte formali di restituzione dell’immobile fatte dalla società Credit Suisse Italy.

La corte d’appello ha confermato anche l’importo della somma dovuta per varie voci dalla Credit Suisse Italy in favore della D.M.P. s.r.l. quantificata in euro Euro 450.213,00.

7. Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 62 c.p.c., nonchè dei principi giuridici elaborati dalla giurisprudenza in ordine alla adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio e comunque omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussioni e di innumerevoli puntualizzazioni della difesa di IMP; violazione falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 2730 c.c., agli artt. 416 e 115 c.p.c., in merito alla rilevanza di prova delle relazioni di Credit Suisse Italy acquisite al processo sin dal primo ricorso per accertamento tecnico preventivo e mai contestate dalla Credit Suisse Italy prima della comparsa di costituzione in appello.

8. Il motivo è inammissibile.

Sotto l’apparente denunzia di violazione di legge la ricorrente reintroduce e richiede a questa Corte l’esame di circostanze di fatto che già sono state oggetto dell’accertamento di merito da parte dei primi due giudici.

La ricorrente,di fronte all’accertamento della Corte d’appello che ha ritenuto che non vi erano lavori di ripristino da eseguire nell’immobile, fondata sulle risultanze della rinnovata consulenza tecnica, ripropone tutte le deduzioni in fatto introdotte nel processo d’appello, richiedendo una nuova valutazione delle risultanze probatorie inammissibile in questo giudizio di legittimità, tenendo conto anche della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile in considerazione della data di pubblicazione della sentenza.

9. Si ricorda che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014.

La censura di vizio di motivazione non rispetta i requisiti richiesti per la denunzia del vizio in sede di legittimità.

10. Anche il profilo del motivo relativo al valore probatorio delle relazioni tecniche fatte eseguire dalla Credit Suisse è inammissibile, in quanto la censura non attinge adeguatamente la motivazione della corte di merito.

Infatti il giudice di appello ha ritenuto che non si potesse attribuire alcun valore confessorio alle invocate relazioni, in quanto tali accertamenti non provenivano direttamente dalla Credit Suisse Italy ed erano attività condotte durante la fase conciliativa tra le parti, superate dalla successiva scelta operata dalla banca di pagare la penale al posto della remissione in pristino.

Tali considerazioni non sono state adeguatamente censurate dalla ricorrente, che torna ad invocare un improprio valore confessorio di tali atti.

11. Con il secondo motivo si denunzia violazione degli artt. 1362, 1363 e 1367, ex art. 1256 c.c., in relazione al capo della sentenza che ha ritenuto che un obbligo di riduzione in pristino sussisteva, ma con l’obbligazione alternativa di liberarsi per qualsiasi motivo del detto obbligo corrispondendo una penale; nonchè omesso esame circa il fatto che la penale non si riferirebbe solo al mancato ripristino delle superfici della mezzanino, secondo quanto previsto al punto 3 della lettera integrativa del contratto di locazione.

12. Il motivo è inammissibile.

Anche in questo caso il motivo viene formulato sotto l’apparente denunzia di violazione di legge, ma in realtà attinge l’interpretazione del contratto di locazione effettuata dalla corte di merito.

Si ricorda che l’interpretazione del contratto è una valutazione di fatto che spetta al giudice del merito e che può essere censurata per violazione di legge e per vizio di motivazione.

In relazione alla violazione di legge la parte solo dell’intestazione del motivo fa riferimento ai canoni di ermeneutica contrattuale asseritamente violati,ma in concreto nello sviluppo della censura non indica gli errori di applicazione della norma compiuti dalla Corte di merito.

Il tutto si risolve nella sostanziale denunzia di un vizio di motivazione formulato senza il rispetto del canone legale introdotto dalla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

13.Con il terzo motivo si denunzia violazione dell’art. 1590 c.c., in relazione alla mancata restituzione dell’immobile da parte della Credit Suisse Italy nello stato medesimo in cui l’aveva ricevuto, nonchè ex art. 1591 c.c., in relazione all’obbligazione,conseguente alla mancata accettazione della riconsegna dell’immobile, di versare il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, in merito al capo della sentenza che ha ritenuto che” non può la corte non considerare come emerga evidente dalla lettura testuale del contratto di locazione che l’esercizio del diritto di recesso contrattualmente stabilito non è sottoposta ad alcune condizione se non ha alcuna carenza di carattere temporale che sono state certamente osservate e che quindi questo non può essere pienamente valida efficace”.

14. Il motivo è infondato e parzialmente assorbito dalla decisione dei motivi precedenti.

La società ricorrente ripropone di nuovo il tema della necessità di eseguire lavori di ripristino al fine di far valutare negativamente l’efficacia dell’offerta reale dell’immobile effettuata dalla conduttrice al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo dovuto fino alla data di cessazione del contratto.

Ci si riporta sul punto alla motivazione della sentenza di appello in relazione alla prova documentale fornita dalla Credit Suisse di aver pagato la penale pattuita in luogo della riduzione in pristino e della ritenuta illegittimità del rifiuto a ricevere l’immobile da parte della D.M.P. in quanto a quella data essa aveva già ottenuto il pagamento della penale.

Gli altri profili di censura sono stati già oggetto dei precedenti motivi di impugnazione dichiarati inammissibili.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta del ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 13.300,00 di cui Euro 200,00 per esborsi,oltre accessori e spese generali come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017

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