Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6476 del 06/03/2020

Cassazione civile sez. I, 06/03/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 06/03/2020), n.6476

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9134/2015 proposto da:

Deutsche Bank Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Nazionale 204, presso lo

studio dell’avvocato D’Ostuni Ludovica, rappresentata e difesa

dall’avvocato Zitiello Luca, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.E., elettivamente domiciliato in Roma, Via Toscana 10,

presso lo studio dell’avvocato Rizzo Antonio, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Maniglio Pezzotti Alessandra, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 100/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 26/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/01/2020 dal Cons. Dott. FEDERICO GUIDO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Deutsche Bank spa (da adesso DB) propone ricorso per cassazione, con un unico motivo, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Genova n. 100/2015, pubblicata il 26 gennaio 2015, con la quale, confermando la sentenza di primo grado, essa ricorrente è stata condannata al risarcimento dei danni, determinati in 44.172,30 Euro, in favore di G.E..

Il G. esponeva di aver concluso con DWS Investment Italy SGR spa (da adesso DWS) un rapporto di gestione del patrimonio mobiliare, durato fino alla primavera del 2008, allorquando il gestore, con comunicazione del 30.4.2008, lo aveva informato dell’imminente cessazione dell’attività, in conseguenza della quale era stato pattuito il trasferimento dell’intero portafoglio titoli da DWS a DB.

In data 28.5.2008 veniva pertanto concluso tra DB ed il G. un contratto che prevedeva il trasferimento dei titoli, nella loro esatta consistenza, da DWS a DB.

DWS, peraltro, disattendendo la disposizione sul trasferimento titoli aveva liquidato il patrimonio, depositando a DB il relativo controvalore pari a 442.000,00 Euro; DB inoltre aveva attinto la provvista per l’acquisto ex novo di una serie di prodotti finanziari.

Il G., contestato l’inadempimento, aveva ordinato a DB lo smobilizzo dei titoli che aveva determinato una perdita di 44.172,30 Euro.

La Corte territoriale, nel confermare la sentenza di primo grado, ha ritenuto che le specifiche esigenze rappresentate dal G., di non disinvestire i titoli, erano state accettate da DB, la quale non aveva provato che era stato lo stesso G. a dare l’ordine di smobilizzare i titoli medesimi, ed anzi dal mandato gestorio conferito a DB risultava espressamente concordata una deroga alle condizioni normalmente praticate alla clientela, in base alla quale i titoli dovevano essere trasferiti nella stessa consistenza al 30.5.2008.

Da ciò la violazione in capo a DB dei doveri di buona fede e correttezza nell’esecuzione del mandato, ai sensi dell’art. 1710 c.c., nonchè dell’obbligo di non discostarsi dalle istruzioni ricevute, ai sensi dell’art. 1711 c.c..

Il G. ha resistito con controricorso.

In prossimità dell’odierna adunanza la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso, DB denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1710 e 1711 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), censurando la statuizione della Corte territoriale che ha ritenuto sussistente l’inadempimento del mandatario, per violazione della diligenza nell’esecuzione del mandato.

Ad avviso della ricorrente, premesso che il mandatario è tenuto a comunicare unicamente quelle circostanze idonee ad incidere sull’interesse del mandante a conseguire il risultato dell’attività gestoria, nel caso di specie DB non era tenuta a comunicare la circostanza dell’accredito da parte di DWS di liquidità piuttosto che del trasferimento dei titoli, trattandosi di circostanza inidonea ad incidere sull’obiettivo interesse del G. in ordine all’esecuzione del mandato gestorio.

Il motivo è infondato.

E’ incontroverso che il contratto di gestione su base individuale di portafoglio di investimento, concluso il 28 maggio 2008 dal G. con DB, aveva ad oggetto i titoli trasferiti nella loro consistenza da DWS, con cui il G. aveva intrattenuto precedente rapporto di gestione dal 2000 al 2008.

Risulta in particolare che tale previsione corrispondeva ad una particolare esigenza del G. ed era stata specificamente pattuita in deroga alle condizioni normalmente praticate dalla clientela.

Ora, è vero che il contratto concluso dalle parti aveva ad oggetto la gestione individuale di un portafoglio di investimento, ma per espressa disposizione del cliente la composizione originaria dello stesso doveva corrispondere ai titoli che già facevano parte dell’originario portafoglio.

A fronte del mancato trasferimento dei titoli e dell’accredito in denaro del controvalore, costituisce inadempimento dell’obbligo di informazione del mandatario l’omessa comunicazione al G. di tale circostanza, che ha carattere essenziale in quanto da un lato concerne lo stesso oggetto del contratto ed incide, evidentemente, sulle stesse modalità della gestione patrimoniale; dall’altro il mantenimento dei titoli originari corrispondeva ad una specifica esigenza del mandante, trasfusa nell’accordo negoziale.

Ed invero, come osservato dalla Corte territoriale, il mancato avviso era appunto strumentale all’eventuale modifica del mandato, ed ha dunque carattere di essenzialità.

A fronte di ciò, la deduzione della ricorrente, secondo cui una volta ricevuta la comunicazione il cliente non avrebbe potuto far altro che impartire l’ordine di smobilizzo dei titoli, costituisce questione che non attiene alla configurabilità dell’inadempimento, ma al profilo del nesso eziologico, in ordine al quale non vi è però specifica censura.

Sussiste inoltre la violazione dell’art. 1711 c.c., per avere il mandatario esorbitato i limiti del mandato.

La consistenza del patrimonio mobiliare da gestire, infatti, invece che partire, secondo quanto espressamente pattuito, dal portafoglio originario presso DWS, evidentemente conforme alle preferenze del G., ed in ogni caso oggetto di specifica previsione contrattuale, accettata da DB, è stato ricostituito ex novo, in assenza di direttive o istruzioni da parte del mandante e senza consentirgli di manifestare le proprie indicazioni in relazione alla differente situazione verificatasi, rispetto a quanto contrattualmente pattuito.

La discrezionalità attribuita al mandatario, in qualche modo connaturata al contratto di gestione, non può infatti giustificare la mancata comunicazione al mandante di una circostanza essenziale che influisce sull’oggetto del contratto e sulle modalità di gestione del rapporto.

Deve dunque ritenersi che costituisse specifico obbligo del mandatario, ai sensi degli artt. 1710 e 1711 c.c., a fonte della diversa situazione oggettivamente verificatasi, richiedere nuove istruzioni al mandante, in ordine alla composizione del portafoglio da costituirsi con la liquidità derivante dalla vendita dei titoli originari e, conseguentemente, alle modalità di gestione dello stesso.

La violazione di tale obbligo comporta dunque, secondo quanto stabilito dalla corte territoriale, la responsabilità contrattuale del mandatario e la sua condanna al risarcimento dei danni.

Il ricorso va dunque respinto e le spese, regolate secondo soccombenza, si liquidano come da dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la Deutsche Bank spa al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi 4.200,00 Euro, di cui 200,00 Euro per esborsi, oltre a rimborso forfettario, in misura del 15%, ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2020

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