Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6475 del 17/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/03/2010, (ud. 17/02/2010, dep. 17/03/2010), n.6475

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI ROMA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio

dell’avvocato ONOFRI LUIGI, che lo rappresenta e difende, giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

CONSOB in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4/2004 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 20/04/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

17/02/2010 dal Consigliere Dott. MARIGLIANO Eugenia;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

La CONSOB (Commissione nazionale per le societa’ e la Borsa) impugnava, innanzi alla C.T.P. di Roma, il silenzio rifiuto tenuto dal Comune di Roma su un’istanza di rimborso presentata allo scopo di ottenere la restituzione di maggiori versamenti eseguiti per l’I.C.I. per gli anni dal 1993 al 1999 per un importo di L. 805.241.000. Detta Commissione riferiva che aveva versato a titolo cautelativo per quegli anni l’imposta calcolata sulla rendita modificata con atto n. (OMISSIS) con il quale all’immobile di via (OMISSIS), all’epoca sede di tale ente, era stata attribuita la categoria catastale (OMISSIS) (immobili a destinazione speciale), anziche’ mantenere quella (OMISSIS) (categoria catastale degli uffici pubblici) con una rendita di L. 529.000; che tale attribuzione, a seguito di ricorso, era stata annullata. con decisione passata in giudicato della C.T.P. di Roma n. 588/52/1998, con la quale era stata riconosciuta a tale immobile la categoria catastale propria degli uffici pubblici ((OMISSIS)) e non quella attribuitagli di edificio a destinazione speciale. Chiedeva, pertanto, la restituzione di quella parte d’imposta versata in eccesso per tutti gli anni in contestazione. Resisteva il Comune.

La C.T.P. di Roma accoglieva il ricorso, statuendo la legittimita’ del richiesto rimborso.

Appellava il Comune, sostenendo che, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5 l’ICI, deve essere corrisposta nella misura risultante dal valore della rendita catastale risultante agli atti al 1 gennaio dell’anno d’imposizione.

La C.T.R. del Lazio confermava la sentenza di primo grado, ritenendo corretta la statuizione relativa all’effetto retroattivo del giudicato.

Avverso tale pronuncia il Comune di Roma propone ricorso per Cassazione, articolato sulla base di un unico motivo, articolato in due censure. Resiste con controricorso la CONSOB, contestando quanto ex adverso sostenuto.

Diritto

Il Comune ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 5, 11 e 13, per avere la C.T.R. basato la propria decisione sull’efficacia retroattiva del giudicato formatosi verso l’A.F. a seguito della sentenza della C.T.P. di Roma n. 588/52/1998, senza tenere conto che ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5 l’I.C.I. deve essere corrisposta nella misura risultante dal valore della rendita catastale risultante agli atti al 1 gennaio dell’anno d’imposizione e che il Comune non era parte nel giudizio di cui si vorrebbe applicare il giudicato, per cui gli effetti di quella pronuncia non sarebbero opponibili all’ente ricorrente.

Il ricorrente sostiene, altresi’, che ai fini della determinazione della base imponibile I.C.I. e’ sempre rilevante la messa in atti per cui, essendosi il giudicato formato nel 2000, solo da tale anno la CONSOB poteva beneficiare della riduzione della rendita catastale, stante la specifica previsione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5 sopracitato; conseguentemente l’I.C.I. deve essere corrisposta nella misura risultante dal valore della rendita catastale risultante agli atti al 1 gennaio di ogni anno d’imposizione.

Il Comune sostiene, infine, che risultano violati anche il D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 11 e 13, per non avere la C.T.R. tenuto conto che il diritto al rimborso spetta soltanto per l’imposta versata e non dovuta, non gia’ per quella correttamente liquidata in autotassazione sulla base del parametro legale. Il ricorso e’ infondato.

Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5 istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili, il cui secondo comma dispone che “per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e’ costituito da quello che risulta applicando l’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell’anno di imposizione” – non risulta violato dal giudice a qua perche’, nel caso, la lettura della norma deve essere correlata con gli effetti retroattivi – fino al giorno della domanda (Cass., lav., 20 marzo 1987 n. 2.79) – di qualsiasi pronuncia giurisdizionale non avente, come quella qui impugnata, effetti e/o carattere costitutivi (cfr., cass. civ. sent. n. 10.564 del 2003 e 11.094 del 2008), per la quale “il principio degli effetti retroattivi della pronuncia alla data di notificazione dell’atto introduttivo de giudizio non opera nei riguardi delle sentenze costitutive… i cui effetti si producono ex nunc, con il passaggio ingiudicato (Cass. 17 maggio 1982 r. 3.058)”.

Ne caso, e’ pacifico che le minori rendite catastali sulle quali la contribuente fonda la sua richiesta di rimborso discendono dalla sentenza (passata in cosa giudicata) emessa dalla C.T.P. di Roma n. 588/52/1998 il 15.1.1999, a conclusione del giudizio di impugnazione istaurato con ricorso dell’undici aprile 1990, da parte della contribuente, della classificazione catastale e della conseguente determinazione della rendita operate dal competente Ufficio: le rendite definitivamente stabilite a seguito della pronuncia del giudice tributario per l’immobile, pertanto, debbono ritenersi tali ex tunc, ovvero si a sin dal momento della efficacia delle (maggiori) rendite contenute nell’atto impugnato perche’ quelle fissate dal giudice costituiscono il limite di legittimita’ di quelle rendite fin da allora; di conseguenza le rendite stabilite a seguito della decisione giudiziaria (per gli effetti retroattivi detti della relativa statuizione) costituiscono le uniche in vigore al primo gennaio degli anni dal 1991 in poi, su cui si basano i pagamenti chiesti in parziale restituzione.

Conseguentemente risulta del tutto irrilevante l’ultima doglianza del Comune ricorrente in quanto, stante l’efficacia retroattiva dell’annullamento, l’imposta dovuta non puo’ essere computata sulla base di una rendita non piu’ esistente per effetto di un giudicato, ma va individuata, come rettamente affermato dalla C.T.R., “secondo il contenuto del giudicato stesso e non di certo in base ad un atto annullato e, quindi, improduttivo di effetti.” Peraltro in ipotesi analoghe come quella dell’errore in cui sia incorsa l’Agenzia del territorio, questa Corte ha recentemente ribadito il seguente principio di diritto secondo cui: “In tema di ICI, la regola stabilita dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2, per la quale le variazioni della rendita catastale hanno efficacia a decorrere dall’anno successivo alla data in cui sono annotate negli atti catastali, non si applica quando l’Agenzia del territorio modifichi un precedente classamento, correggendo errori materiali, anche su sollecitazione del contribuente, poiche’, altrimenti, su quest’ultimo graverebbero le conseguenze negative degli eventuali ritardi dell’ufficio, in violazione dell’art. 53 Cost., comma 1”.

(Cass. civ. sent. n. 15.560 del 2009).

Tutto cio’ premesso e dichiarata assorbita ogni altra censura il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come indicato in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il Comune soccombente al pagamento di Euro 4.700,00, di cui Euro 4.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 17 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2010

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