Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6475 del 09/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 09/03/2021, (ud. 05/11/2020, dep. 09/03/2021), n.6475

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –

Dott. MANCINI Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10059/2014 R.G. proposto da:

M.S., (C.F. (OMISSIS)), M.F., ((OMISSIS)),

M.M., ((OMISSIS)), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giuseppe

Scavuzzo e Antonio Massimini ed elettivamente domiciliati presso lo

studio di quest’ultimo in Roma, via Cappelletta della Giustiniana,

n. 58;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, in via dei Portoghesi

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 919/2013 della Commissione tributaria centrale

di Roma depositata il 26 febbraio 2013 e non notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 5 novembre 2020

dal Consigliere Dott.ssa Laura Mancini.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con sentenza depositata in data 26 febbraio 2013 la Commissione tributaria centrale di Roma confermò la decisione della Commissione tributaria di secondo grado di Roma del 15 dicembre 1994, di accoglimento dell’appello proposto dall’Amministrazione finanziaria avverso la pronuncia di primo grado con la quale erano stati accolti i ricorsi proposti da M.Q., quale erede di G.G., deceduto l'(OMISSIS), avverso gli avvisi di mora per IRPEF e ILOR relative agli anni 1975 e 1977.

A fondamento della pronuncia di rigetto i giudici di terza istanza osservarono che le cartelle presupposte agli avvisi di mora oggetto di causa non erano state impugnate e che, in ogni caso, M.Q. aveva accettato l’eredità del G. con beneficio di inventario.

3. Contro tale pronuncia propongono ricorso ex art. 111 Cost., gli eredi di M.Q.. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. A sostegno dell’impugnazione proposta, i ricorrenti deducono che, per effetto della sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da M.Q. e o G., emessa dal Tribunale di Roma il 16 marzo 1981, la Mostarda ha perso lo stato di coniuge, con la conseguenza che, alla data dell'(OMISSIS), in cui G.G. è deceduto, la stessa non è stata chiamata all’eredità e la sua accettazione dell’eredità del defunto con beneficio di inventario deve ritenersi inesistente.

In ogni caso, soggiungono i ricorrenti, M.Q. non ha ricevuto alcun avviso di accertamento.

2. Il ricorso è inammissibile, non essendo le deduzioni svolte dai ricorrenti correlate all’espressa indicazione di alcuna delle specifiche ragioni di impugnazione previste dall’art. 360 c.p.c..

Deve, pertanto, trovare applicazione il principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza del 24 luglio 2013, n. 17931, secondo cui il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi.

D’altro canto, il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicchè è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito (Cass. Sez. 6 2, Ord. 14/5/2018, n. 11603).

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso proposto da M.S., M.F. e M.M. deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio sono liquidate in dispositivo secondo il principio della soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese di lite che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA